Al quesito non può essere data risposta, in quanto esso non attiene a materia di competenza del Consiglio nazionale forense e, più utilmente, potrà essere rivolto al Ministero della Giustizia.
Per quanto attiene alle materie di competenza dell’ordinamento forense, non si può non rilevare come continui ad operare – nella fattispecie di cui al quesito – la previsione deontologica di cui all’articolo 32, commi 4 e 5 del Codice, a mente dei quali: “4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.”.
Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 17 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 37 del 17 Ottobre 2023- Consiglio territoriale: COA Massa, delibera (quesito)
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