In materia disciplinare non opera il principio di stretta tipicità dell’illecito

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In materia disciplinare non opera il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 9 del nuovo codice deontologico forense che, quale “norma di chiusura”, consente, mediante l’art. 3, comma 3, della legge n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla base di tale previsione precettiva, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 12 del 3 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 03 Febbraio 2026 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 24 Marzo 2023 (avvertimento)