L’avvocato è tenuto ad improntare la propria condotta a lealtà e correttezza in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e a maggior ragione quando si esprime mediante l’uso dei social e quindi nella sfera del web), evitando comportamenti che compromettano l’immagine dell’avvocatura, al fine di assicurare responsabilmente la funzione sociale che l’ordinamento le attribuisce, a pena di ledere, altrimenti, gli elementari doveri di probità, dignità e decoro, con conseguente pregiudizio per la credibilità dell’intera categoria (Nel caso di specie, l’avvocato aveva pubblicato su FB un post in cui riferiva un episodio asseritamente avvenuto nell’ascensore del tribunale, in particolare insinuando che una non meglio precisata collega fosse dedita al meretricio e, per questo, ivi espressamente qualificata con gli appellativi di ‘PUTT… E TRO…’).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 12 del 3 febbraio 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 12 del 03 Febbraio 2026 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 24 Marzo 2023 (avvertimento)