Espressioni sconvenienti nei rapporti con i magistrati: non sussiste rapporto di specialità tra le due norme deontologiche

Non sussiste rapporto di specialità fra gli art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → (“Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive”) e art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo → (“Rapporti con i magistrati”), giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali di dignità e decoro, che potrebbe essere commessa anche per il tramite della scrittura: in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare la violazione di entrambe le norme.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 27 settembre 2018, n. 113

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 27 Settembre 2018 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 02 Ottobre 2014 (censura)