Tag: cdf (nuovo) art. 53

  • Il divieto di interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario vale anche per l’avvocato-parte

    Costituisce illecito disciplinare (art. 53 co. 2 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa(1). Peraltro, tale principio -che costituisce una specificazione dei generali doveri di correttezza e lealtà nell’esercizio della professione- si applica ex artt. 2 e 9 cdf anche al caso in cui l’avvocato sia costituito in proprio ovvero con l’assistenza di altro difensore, senza che ciò costituisca disparità di trattamento tra la parte “comune”, che rimarrebbe impunita se interpellasse il giudice fuori udienza, e la parte avvocato, soggetto invece a sanzione disciplinare(2) (Nel caso di specie, l’avvocato -parte in un procedimento civile, ove era costituito tramite difensore- aveva inviato al proprio giudice una email corredata da precedenti giurisprudenziali, a sostegno della propria tesi giuridica, su cui il giudice stesso si era riservato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 81 del 20 marzo 2026

    NOTA
    (1) In senso conforme, CNF n. 115/2025, CNF n. 232/2024, CNF n. 42/2020, CNF n. 114/2016, CNF n. 228/2015, CNF n. 185/2013, CNF n. 106/2011.
    (2) A quanto consta, su questo secondo specifico aspetto non vi sono precedenti editi in termini. Si segnalano, tuttavia, le seguenti pronunce che -sulla scorta degli stessi principi- hanno applicato all’avvocato-parte i doveri e divieti deontologici ancorché normalmente riferiti all’avvocato-difensore: CNF n. 134/2023 e CNF n. 128/2020, con riferimento al divieto (salvo eccezioni espresse) di mettersi in contatto diretto con la controparte assistita da altro legale (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →). Sempre in arg. si segnala altresì CNF n. 23/2008, secondo cui i doveri deontologici permangono anche quando l’avvocato è parte del giudizio e, anzi, la difesa in proprio non costituisce esimente, ma può fungere da aggravante sotto il profilo disciplinare.

  • Illecito qualificare il titolo esecutivo impugnato come ‘spazzatura la cui sola lettura fa rabbrividire‘

    Il diritto-dovere di difesa non scrimina l’illiceità deontologica di espressioni gratuitamente offensive ed esorbitanti (perché non pertinenti né funzionali alla difesa), che in quanto tali si situano infatti ben al di là del normale esercizio del diritto di critica, per entrare nel campo, non consentito dalle regole di comportamento professionale, dello scherno del biasimo e della deplorazione dell’operato altrui, con conseguente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro ai quali l’avvocato deve comunque conformarsi, giacché la libertà riconosciuta alla difesa non può mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro. Conseguentemente, configura violazione degli artt. 52 e 53 cdf qualificare il titolo esecutivo impugnato come ‘spazzatura‘ la cui sola lettura ‘fa rabbrividire’, definire una vendita esecutiva come ‘una pura violenza e prepotenza dell’ufficio e in particolare di chi lo occupa e lo gestisce come fosse ‘cosa sua’; espressioni utilizzate in modo non pertinente allo scontro dei contrapposti interessi nel processo ed anche ingiustificate da alcun passaggio argomentativo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • La potenziale rilevanza deontologica dei contenuti pubblicati nei social

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che pubblichi sulla propria pagina Facebook la diretta video delle operazioni di sgombero di un immobile a seguito di un’esecuzione forzata ai danni del proprio assistito, nel corso delle quali l’esecutato, salito sul tetto con una tanica di benzina e un accendino, proferisca offese e minacce nei confronti del magistrato autore del provvedimento giurisdizionale stesso (Nel caso di specie, durante le riprese, lo stesso incolpato aveva espresso giudizi negativi sull’operato del giudice e delle forze dell’ordine. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti

    Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto-dovere di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Giraudo), sentenza n. 47 del 20 febbraio 2026

  • Rapporti con i magistrati: espressioni sconvenienti ed offensive

    Ancorché il diritto di critica costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’ordinamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione magistrato, giacché proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Nel caso di specie, nel corso di un’udienza penale l’incolpato aveva replicato ad una eccezione del PM dichiarando: “Allora, con estrema meraviglia questo – riferito alla sua statura, non se ne offenda – questo piccolo Pubblico Ministero di provincia ha la velleità….”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 386 del 13 dicembre 2025

  • Illecito consumare, peraltro in tribunale, rapporti sessuali con il magistrato incaricato di propri giudizi

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, peraltro all’interno dello stesso Palazzo di giustizia, consumi rapporti sessuali con il magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 280/2025.

  • Illecito consumare, peraltro in tribunale, rapporti sessuali con il magistrato incaricato di propri giudizi

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, peraltro all’interno dello stesso Palazzo di giustizia, consumi rapporti sessuali con il magistrato incaricato di giudizi patrocinati dall’avvocato stesso, trattandosi di condotta incompatibile con i doveri di probità, dignità e decoro della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 280 del 6 ottobre 2025

  • Comportamenti o espressioni sconvenienti nei confronti del giudice

    La violazione dell’art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità ed al rispetto della persona del giudicante e del suo operato, si configura anche nell’utilizzo di espressioni sconvenienti in quanto dirette consapevolmente ad insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità ovvero la violazione del dovere di imparzialità nell’esercizio delle funzioni. La tutela del diritto di difesa critica, il cui esercizio non può travalicare i limiti della correttezza e del rispetto della funzione, non può tradursi, ai fini dell’applicazione della relativa “scriminante”, in una facoltà di offendere, dovendo in tutti gli atti ed in tutte le condotte processuali rispettarsi il dovere di correttezza, anche attraverso le forme espressive utilizzate (Nel caso di specie, la sentenza conteneva il refuso “parte da spostare dopo quella sull’art. 1232 o anche da eliminare del tutto ??????????????????????”, che l’avvocato aveva qualificato come un appunto dimenticato nel provvedimento e indice del fatto che la motivazione fosse stata concordata con un soggetto esterno).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025

  • Rapporti con i magistrati – Espressioni sconvenienti ed offensive – Scriminante diritto di critica – Limiti

    Ancorché il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario costituisca facoltà inalienabile del difensore, tale diritto deve essere sempre esercitato, in primo luogo, nelle modalità e con gli strumenti previsti dall’orientamento processuale e mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa. Proprio la giusta pretesa di vedere riconosciuta a tutti i livelli una pari dignità dell’avvocato rispetto al magistrato impone, nei reciproci rapporti, un approccio improntato sempre allo stile e al decoro, oltre che, ove possibile, all’eleganza, mai al linguaggio offensivo o anche al mero dileggio (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la sentenza definendola frutto di “uno schema di pensiero … tipicamente marxista-leninista……”).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 277 del 6 ottobre 2025