La risposta è nei seguenti termini: Il praticante non abilitato cancellato a domanda dal registro ha diritto di esservi nuovamente iscritto se in possesso dei requisiti di legge. Il praticante reiscritto non può tuttavia ottenere l’abilitazione al patrocinio sostitutivo se è comunque decorso, dalla prima iscrizione, il periodo massimo di durata legale di detta abilitazione. […]