Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Vercelli chiede se sia possibile procedere all’iscrizione di un avvocato nell’albo speciale degli avvocati della P.A. a fronte della sua assunzione presso una società per azioni a partecipazione pubblica come la “[ALPHA] S.p.A”, avente personalità giuridica privata.

    La risposta al quesito è nei seguenti termini.
    L’iscrizione degli avvocati degli Uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, nell’elenco speciale annesso all’albo, è disciplinata dall’articolo 23 della L.P., non applicabile al caso in esame. Secondo quanto si ricava dal quesito, infatti, la “[ALPHA] S.p.A.” è una società con personalità giuridica privata di nuova formazione, costituita nel 2011 (vedi Statuto) senza alcun riferimento a un precedente ente pubblico. La risposta al quesito è, pertanto, negativa.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 56

    Quesito n. 47, COA di Vercelli

  • Il COA di Trapani formula un quesito in merito alla possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, di riconoscere il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 del DL n. 69/13 ai fini del compimento di un anno di pratica forense, fermo restando l’obbligo di svolgimento di un semestre ulteriore di tirocinio presso lo studio di un avvocato. In particolare, il COA di Trapani chiede di sapere quale sia l’orientamento consolidato della Commissione sul punto, specie alla luce del contrasto tra i pareri n. 106 e 110 del 2014.

    La Commissione si riporta, a tal fine, al proprio parere n. 110/2014 che, per maggiore comodità, si trascrive integralmente:

    Quesito n. 441, COA di Ferrara, Rel. Cons. Merli
    Parere 10 dicembre 2014, n. 110

    Il COA di Ferrara chiede di sapere, in primo luogo, se sia possibile riconoscere al praticante che ha svolto, implicitamente con successo, il periodo di tirocinio formativo ai sensi dell’art. 73, comma 13, D.L. n. 69/2013, un periodo di pratica pari a 12 mesi.
    Secondariamente, rappresenta che detti praticanti intenderebbero anche contestualmente iscriversi per il tirocinio in uno Studio Legale, così da svolgere nel medesimo periodo anche gli ulteriori sei mesi di pratica. Osserva, al riguardo, che tale sovrapposizione pare incompatibile con l’effettiva frequentazione dello Studio, ma non ravvisa nel D.L. succitato divieti in tal senso.
    La Commissione osserva quanto segue.
    L’art. 73 del D.L. n. 69/2013 è entrato in vigore nella vigenza delle norme, relative alla pratica legale, precedenti quelle introdotte dal Titolo IV, Capo I, della Legge n. 247/2012. Queste ultime, peraltro ed ai sensi della norma transitoria recata dall’art. 48 della medesima legge, entreranno in vigore al termine del secondo anno successivo all’entrata in vigore della legge (2 febbraio 2013) ed a condizione che sia stato anche emanato dal Ministro della Giustizia, sentito il C.N.F., sia il Regolamento previsto dall’art. 41, comma 13, sia, sempre con Decreto Ministeriale, il Regolamento contemplato dal successivo art. 44, concernente l’attività di praticantato negli Uffici Giudiziari, contemplata fra le attività di tirocinio dal comma 6 dell’artt. 41.
    Allo stato, nessuno dei succitati regolamenti è stato emanato.
    Posto preliminarmente quanto sopra, la Commissione osserva che il valore degli stage previsti dal D.L. n. 69/2013 all’art. 73 va quindi considerato con riferimento alle norme previgenti preposte a disciplinare l’effettuazione del tirocinio, eccezion fatta che per quanto concerne la relativa durata, che il summenzionato art. 48 della Legge 247/2012 ha ridotto a 18 mesi. Onde comprenderne la portata, si dovrà quindi far riferimento al succitato D.L. 69/2013, nel quale si prevede:
    a) Che lo stage ha una durata complessiva di 18 mesi (comma 1)
    b) Che l’attività di stage è “condotta in collaborazione con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati …….. , secondo le modalità individuate dal Capo dell’Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense.” (comma 5 bis)
    c) Che lo stage può essere svolto “contestualmente ad altre attività, compreso ….. il tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato ….. purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione.” (comma 10)
    d) Che l’esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale (comma 13)
    e) Che la domanda di accesso allo stage potrà essere presentata trenta giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (legge n. 98/2013 entrata in vigore il 21 agosto 2013)
    L’applicazione delle suddette previsioni non dovrà, nel contempo, disattendere le altre previsioni vigenti in tema di tirocinio forense, tra le quali va richiamato il D.P.R. N. 101/1990, il cui art. 1, comma 3, prevede che la frequenza dello Studio legale ai fini della pratica, che nella accezione che le è propria s’intende in via esclusiva, fatte salve le eccezioni consentite, possa essere sostituita da altra frequenza per un periodo non superiore all’anno.
    Alla luce di quanto sopra esposto, il parere che la Commissione ritiene di dover esprimere si discosta dal precedente parere n. 65 del 2014. Peraltro, esso deve anche tener conto della specialità della Legge 247/2012, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”, a mezzo della quale è stato introdotto un nuovo percorso formativo del praticante, che andrà però a regime, come dianzi precisato, solo allorquando entreranno in vigore i relativi D.M. di attuazione.
    Il parere quindi, in riforma del precedente orientamento, è il seguente.
    Il tirocinio formativo eseguito presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73 comma 13 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, può essere svolto contestualmente alla pratica forense di cui all’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, a condizione che le modalità di effettuazione individuate dal Capo dell’Ufficio giudiziario, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, siano ritenute compatibili. In quest’ottica, il Consiglio dell’Ordine è tenuto a vigilare affinchè non venga disattesa la previsione recata dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno. Da ciò consegue che, seppur sia praticabile la frequentazione contestuale dello Studio e dell’Ufficio giudiziario, il positivo esito dello stage non potrà far venir meno l’obbligo di frequentare lo Studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi.
    Detta opportunità non sarà più fruibile a decorrere dalla piena applicabilità alle modalità di effettuazione della pratica forense, propedeutica all’Esame di Stato di cui al Titolo IV, Capo II, della Legge n. 247/2012, delle norme recate dal Titolo IV, Capo I, della suddetta legge, che decorrerà dall’entrata in vigore dei Decreti Ministeriali attuativi.

    Consiglio nazionale forense (Commissione), parere 24 giugno 2015, n. 55

    Quesito n. 43, COA di Trapani

  • L’Avvocatura Generale dello Stato richiede parere in merito all’interpretazione del combinato disposto del comma 6, lett. b) e del comma 7 dell’art. 41 della legge n. 247/12, alla luce del sopravvenuto comma 11 bis, secondo periodo, dell’art. 73 del D.L. n. 69/13 (come modificato, da ultimo, dall’art. 50 del D.L. n. 90/2014).

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Osserva la Commissione che il comma 11 bis dell’art. 73 del D.L. n. 69/13 (introdotto dall’art. 50 del D.L. n. 90/14), dispiega i propri effetti anche sull’interpretazione del rapporto tra il comma 6, lett. b) e il comma 7 dell’art. 41 della legge n. 247/12, nella misura in cui esso contempla espressamente la possibilità di effettuare il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 21 ottobre 2015, n. 100

    Quesito n. 63, Avvocatura dello Stato

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo, considerate le numerose richieste pervenute dai propri iscritti, al fine di prevenire errate interpretazioni pone il seguente quesito: l’art. 22 comma 4 della L. 247/12 prevede per coloro che matureranno entro il 2.2.2016 i requisiti della previgente legge (12 anni di iscrizione all’Albo Avvocati), la possibilità di chiedere l’iscrizione all’Albo Cassazionisti. Il termine del 2.2.2016 si riferisce alla sola maturazione del diritto o anche al termine ultimo per la presentazione della domanda? Nel caso il termine del 2.2.2016 fosse da imputare anche alla presentazione della domanda di coloro che hanno maturato il diritto prima dell’entrata in vigore della legge (comma 3) ed anche nei tre anni successivi all’entrata in vigore della legge (comma 4) farà fede la data di spedizione mediante raccomandata della domanda di iscrizione all’albo dei Cassazionisti inviata al CNF?

    Il parere richiesto viene reso nel modo che segue.
    La Commissione consultiva ha assunto un orientamento sulla questione proposta dal COA di Bergamo già con il recente parere del 17 settembre 2015 n. 92, al quale si rinvia.
    Ad ogni buon conto, si specifica che ai fini della richiesta di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori viene in rilievo esclusivamente il momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 21 ottobre 2015, n. 102

    Quesito n. 89, COA di Bergamo

    NOTA:
    Con l’art. 2, co. 2-ter, Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. Milleproroghe 2016), in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, il termine entro cui maturare i requisiti di anzianità è stato differito al 2 febbraio 2017.

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova formula richiesta di parere in ordine al seguente quesito: se, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22, comma 3 della legge professionale 247/2012, gli Avvocati che alla data di entrata in vigore della norma già siano in possesso dei requisiti per ottenere l’iscrizione all’Albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori (ma intendano richiedere ad oggi tale iscrizione) possano poi – in futuro – presentare istanza di iscrizione a tale albo senza alcun limite temporale, preclusivo e/o decadenziale facendo valere i requisiti già maturati.

    La risposta al presente quesito viene resa nel modo che segue.
    L’articolo 22 della legge 247/2012 dispone che l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF da chi sia iscritto ad un albo ordinario circondariale da almeno 5 anni e abbia superato l’esame ai sensi della legge 28 maggio 1936 n. 1003 e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, ovvero da chi ha maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni e abbia proficuamente frequentato la Scuola Superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata regolamento adottato dal CNF nel corso della seduta amministrativa del 16 luglio 2014 (Regolamento n. 5/2014) e pubblicato sul sito istituzionale del CNF.
    Inoltre, ai sensi dell’art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge, potranno chiedere direttamente l’iscrizione all’albo speciale anche coloro che abbiano già maturato i requisiti per l’iscrizione, secondo la previgente normativa, alla data di entrata in vigore della Legge n. 247/2012, ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4, art. 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia entro il 02.02.2016).
    Più specificatamente, chi al momento dell’entrata in vigore della vigente legge professionale aveva già maturato dodici anni di attività, ovvero raggiungerà detto termine entro la data del 02.02.2016, potrà presentare direttamente richiesta di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori senza necessità di sostenere alcun corso o esame.
    Dalla lettera della normativa di riferimento, pertanto, l’unico limite che viene in essere ai fini dell’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori è quello relativo al momento di acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in cui viene presentata la richiesta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Orlando), parere 17 settembre 2015, n. 92

    Quesito n. 69, COA di Genova

    NOTA:
    Con l’art. 2, co. 2-ter, Legge n. 21 del 25 febbraio 2016 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. Milleproroghe 2016), in Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2016, il termine entro cui maturare i requisiti di anzianità è stato differito al 2 febbraio 2017.

  • Avvocati stabiliti: i presupposti per l’esonero della prova attitudinale

    Il COA di Milano chiede di sapere se:

    1. ai fini dell’esonero della prova attitudinale di cui agli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 possa dirsi integrata la prova dello svolgimento effettiva, reale e regolare della professione da parte dell’Avvocato Stabilito mediante la produzione:
    – di atti nel corpo dei quali non compaia il nome del richiedente;
    – di dichiarazioni rilasciate
    a) da Avvocato con il quale l’Avvocato Stabilito non agisce d’intesa, ma che affermi che il richiedente ha collaborato in affiancamento assistendo alle udienze e redigendo atti;
    b) da Avvocato con il quale l’Avvocato stabilito agisce d’intesa, che affermi che il richiedente, pur non apparendo espressamente negli atti, ne ha curato la stesura e ha redatto pareri.

    2. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 nell’ipotesi in cui l’Avvocato Stabilito non provi di avere svolto attività giudiziale;

    3. possa essere rilasciata la dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 del D. Lgs. 96/2001 all’Avvocato Stabilito che provi tramite l’esibizione di fatture e di diffide di avere svolto attività stragiudiziale.

    Le risposte ai quesiti posti necessitano di alcune premesse:

    1. In primo luogo, appare opportuno precisare che in forza del combinato disposto degli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 96/2001 è necessario che l’avvocato stabilito agisca d’intesa con un professionista abilitato ad esercitare la professione di avvocato solamente nell’ipotesi di prestazioni giudiziali, e non nelle ipotesi di prestazioni stragiudiziali.
    2. Ancora: l’art. 4, comma 2 del D. Lgs 96/2001 prevede che l’avvocato stabilito ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato.

    Ne consegue che:

    1. ben può la domanda di esonero dalla prova attitudinale essere corredata da atti (giudiziali) che non riportano l’indicazione del nome dell’avvocato stabilito, ma dei quali questi abbia predisposto (o contribuito a disporre) la redazione, così come attestato dai due Avvocati che hanno rilasciato le dichiarazioni, risolvendosi detta attività in una attività stragiudiziale, che come sopra evidenziato, non necessita dell’intesa con altro Avvocato.

    2. non vi sono limiti alle modalità di svolgimento della professione, nel senso che nessuna norma prevede l’obbligatorietà dell’esercizio cumulativo di attività giudiziali e di attività stragiudiziali.

    Ritiene tuttavia la Commissione, richiamati i propri pareri n. 5/2005 e 14/2010, che sia compito del Consiglio dell’Ordine territoriale apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia evitare che nel nostro Paese operino soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano. Sotto questo profilo il Consiglio dell’Ordine è affidatario di un potere valutativo di ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente la dispensa dalla prova attitudinale. Il Consiglio deve pertanto procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di rilevanti interruzioni.
    Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia). In linea di principio, pertanto, deve ritenersi che anche l’attività stragiudiziale possa costituire oggetto di valutazione ai fini di verificare l’esercizio effettivo della professione da parte dell’avvocato stabilito, in ordine alla dispensa dalla prova attitudinale. Fermo restando che l’art. 13, comma 3 riconosce al Consiglio dell’Ordine chiamato a pronunciarsi sulla dispensa dalla prova attitudinale ampi poteri istruttori, consistenti, in particolare, nella richiesta di informazioni agli uffici interessati, e nella possibilità di invitare l’avvocato che chiede la dispensa a fornire ogni necessario chiarimento in ordine agli elementi forniti e alla documentazione prodotta.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 17 settembre 2015, n. 96

    Quesito n. 80, COA di Milano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità, o meno, della disciplina prevista dalla legge n. 247/12 con riferimento alla figura del patrocinatore sostitutivo e, in caso di favorevole responso, se non sia conseguentemente più possibile “iscrivere i tirocinanti nello speciale elenco dei praticanti abilitati.”. Precisa, peraltro, di avere deliberato, allo stato ed in attesa del presente parere, “di continuare ad applicare le disposizioni precedenti alla nuova normativa, almeno sino all’emanazione sia del relativo decreto ministeriale che di quello che dovrà essere predisposto dal CNF.”.

    La Commissione ritiene di dover rendere il richiesto parere nei termini di seguito precisati.
    È pacifico, da un lato, che sia decorso dal 2 febbraio 2005 il termine entro il quale, ex art. 48 Legge n. 247/2012, l’accesso all’esame di abilitazione restava disciplinato dalle disposizioni vigenti. Dall’altro, invece, l’art. 41, comma 13, Legge n. 247/2012 contempla l’adozione di un Decreto Ministeriale recante il regolamento di disciplina delle modalità di svolgimento del tirocinio ed il successivo art. 65 prescrive, al comma 1, che si debbano applicare le disposizioni vigenti non abrogate fino all’entrata in vigore dei regolamenti previsti nella nuova legge professionale. Non si ritiene, invece, che il C.N.F. debba anche emettere al riguardo un proprio Regolamento, in quanto, contrariamente a quanto era stato originariamente ritenuto nel licenziare il precedente parere n. 51 del 2013, la lettura dell’art. 29, comma 1, lett. c) della nuova legge professionale va necessariamente coordinata con quella delle altre disposizioni che, nella legge, attribuiscono la competenza regolamentare al Ministro in materia di tirocinio e tenuta albi. Di conseguenza, l’attribuzione di potestà regolamentare al CNF di cui all’art. 29, comma 1, lett. c) dev’essere intesa dal CNF, e indirettamente dal Ministro nella predisposizione delle bozze di regolamento in tema di tirocinio e tenuta albi – come limitata alla sola istituzione delle Scuole forensi. D’altro canto, dovendo ovviamente evitare l’insorgere di perniciosi e sostanzialmente astratti conflitti di competenza, sembra difficile riscontrare nella lettera del 29, comma 1, lett. c), melius re perpensa, spazi di autonomia della potestà regolamentare CNF, rispetto a quanto già attribuito a quella potestà del Ministro, al di là, appunto, della disciplina delle Scuole forensi, che, invece, non è oggetto di concorrenti attribuzioni di potestà regolamentare.
    Ne consegue, come peraltro il COA dà atto di aver già ritenuto, che la mancata emanazione, alla data odierna, del Regolamento dianzi citato comporta, necessariamente, l’applicazione della previsione di cui al summenzionato art. 65, comma 1, Legge n. 247/2012. Di conseguenza, le istanze di abilitazione al patrocinio formulate dai praticanti al COA di iscrizione dovranno, allo stato, essere trattate in ossequio a quanto previsto dall’art. 8 R.D.L. n. 1578/1933, così come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 406/1085.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 54

    Quesito n. 42, COA di Savona

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza chiede di sapere se, intervenuta alla data del 31.12.1014 la soppressione ex lege dell’Ordine degli Avvocati di Melfi, secondo l’interpretazione contenuta nella Circolare D.A.G. n. 122327.U del 16 settembre 2014, senza che quest’ultimo avesse costituito, in conformità a quanto deliberato dall’Assemblea degli iscritti in data 20.12.2014, una Fondazione al fine di mantenere “il patrimonio tutto dell’Ordine di Melfi”, sia o meno tenuto “a considerare vincolato ad una eventuale costituenda fondazione il residuo patrimonio dell’accorpato Ordine di Melfi sulla base” della succitata manifestazione di volontà.

    La Commissione ritiene di dover rendere il richiesto parere nei termini di seguito precisati.
    La risposta al quesito posto è già sostanzialmente desumibile dalla lettura della Circolare C.N.F. n. 18-C-2014, giustamente richiamata dal COA, laddove si precisa che l’eventuale costituzione, da parte di un Ordine sopprimendo, di una Fondazione dedicata a custodire “la memoria storica dell’Avvocatura locale”, nonché volta ad altri fini meritevoli di tutela, avrebbe dovuto avvenire “prima del 31.12.2014, successivamente al quale gli Ordini costituiti presso un Tribunale soppresso dovranno considerarsi estinti.”. Detta indicazione, peraltro, non aveva potuto che mutuare quanto era stato precedentemente esposto dal Ministero della Giustizia a mezzo della succitata circolare D.A.G., nell’ultimo capoverso della medesima, anch’esso correttamente richiamato dal COA al punto 2 del quesito.
    Per le summenzionate ragioni, il patrimonio attivo e passivo già in capo al soppresso Ordine di Melfi deve ormai ritenersi definitivamente trasferito nella piena disponibilità dell’Ordine di Potenza a decorrere dal 1° gennaio 2015, non ostando al verificarsi di tale effetto la mera volontà, espressa ma non realizzata entro il termine di legge, manifestata in precedenza dall’Assemblea degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Melfi di costituire una Fondazione alla quale conferire il patrimonio dell’ente.

    Consiglio nazionale forense (Merli), parere 24 giugno 2015, n. 53

    Quesito n. 41, COA di Potenza

  • Il COA di Santa Maria Capua Vetere segnala che gli avvocati transitati nell’albo del circondario del Tribunale di Napoli Nord continuano a rivolgersi al Consiglio di originaria appartenenza per richiedere pareri, certificazioni, ecc., e che analogo comportamento tiene a volte anche l’Autorità giudiziaria per le perquisizioni e le informazioni che interessano avvocati già iscritti presso l’ordine di S. Maria C. V. Chiede quindi indicazioni sulla correttezza degli atti da esso COA posti in essere nei confronti di avvocati che non risultano più iscritti nel proprio albo

    Il quesito ha già trovato risposta nella nota 9 dicembre 2014 del Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari della Giustizia Civile – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III° – Reparto Libere Professioni –, inviata al Commissario Straordinario del costituendo Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, Cons. Bruno Piacci, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli e al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, nella quale si precisa che “fino all’insediamento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord che si andrà ad eleggere dovranno (…) restare ferme tutte le competenze amministrative degli Ordini di Napoli e di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di coloro che, provenienti dagli Albi tenuti presso quegli Ordini, sono in via di “transito” al neo-istituito Albo”.
    Con detta nota il Ministero ha ritenuto che il trasferimento all’Ordine di Napoli Nord degli avvocati già iscritti all’Ordine di Santa Maria Capua Vetere si perfezionerà con l’insediamento del Consiglio del Circondario di Napoli Nord, con la conseguente permanenza delle competenze amministrative dell’Ordine di Santa Maria Capua Vetere fino al verificarsi di detto evento.

    Consiglio nazionale forense (Salazar), parere 24 giugno 2015, n. 52

    Quesito n. 40, COA Santa Maria Capua Vetere

  • Il COA di Ferrara formula un quesito in merito alla possibilità di procedere alla reintegrazione di membri del Consiglio dell’Ordine mediante ricorso alla cooptazione del primo dei non eletti, peraltro impossibile nel caso di specie, per assenza di un “primo dei non eletti”.

    Il Consiglio Nazionale Forense, già nell’immediatezza dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012 n. 247, il cui art. 65, comma 2 ha prorogato i Consigli circondariali in carica sino al 31 dicembre 2014, ha precisato che il funzionamento degli stessi rimane, nel periodo transitorio, disciplinato dalle previsioni del R.D.L. n. 1578/1933, del R.D. n. 37/1934 e del D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, così come sancito dal comma 1 del su indicato art. 65.
    Di talché, l’unico strumento consentito dalla legge per la reintegrazione del Consiglio è costituito dall’indizione delle elezioni suppletive; trattasi, peraltro, di un rimedio coniato dall’ordinamento professionale previgente senza vincolo di obbligatorietà, rimanendo in via di principio nella discrezionalità dell’ente territoriale il ricorso, o meno alle stesse, quanto meno ogniqualvolta il numero dei seggi resisi vacanti non incida pregiudizievolmente sull’ordinato svolgimento dell’attività del Consiglio e sulla sua capacità deliberativa(*).

    Consiglio nazionale forense (Commissione), parere 24 giugno 2015, n. 51

    Quesito n. 39, COA di Ferrara

    (*) La Commissione dà atto della circostanza che, nelle more dell’approvazione del verbale della seduta in cui è stato reso il parere, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con sentenza n. 8681/2014 ha ritenuto l’immediata operatività dell’istituto del subingresso. La Commissione ritiene tuttavia di non dover modificare il proprio orientamento al riguardo.