Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Bologna chiede se possa un avvocato addetto all’ufficio legale di un ente pubblico svolgere la propria attività professionale, di assistenza giudiziale e stragiudiziale, in favore di enti diversi da quello di appartenenza, ma a questo legati da apposita convenzione.

    In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
    Si deve premettere, quanto alla norma cui fa riferimento il quesito posto, che il D. Lgs. n. 165/2001 (Ordinamento lavoro dipendenti Amministrazioni Pubbliche) all’art. 12 prevede che più amministrazioni omogenee o affini, nell’organizzazione della gestione del contenzioso del lavoro, possano istituire mediante convenzione un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.
    Analoghe disposizioni sono contenute, peraltro non limitatamente al contenzioso del lavoro, nel D. Lgs. n. 267/2000, all’art. 30 e nella Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), all’art. 2, co.12, per i quali “… gli enti locali… possono istituire, mediante apposite convenzioni, … uffici unici di avvocatura per lo svolgimento dell’attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”.
    Per quel che riguarda l’attività degli avvocati degli enti pubblici, la disciplina in vigore prima della nuova legge professionale, stabilendo all’art. 3, co. 2, del R.D. n. 1578 del 1933, l’incompatibilità dell’esercizio della professione forense con la qualità di lavoratore dipendente, escludeva al successivo c. 4, lettera b) la sussistenza di tale incompatibilità per i dipendenti di enti pubblici inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti ed iscritti nell’elenco speciale tenuto presso l’Ordine, limitatamente “a quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera”. Tale norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione (Cass. SS.UU. 14 marzo 2002, n. 3733) è sempre stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti, dovendosi sempre tenere per regola generale quella dell’irrinunciabile esigenza dell’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita dall’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass. SS.UU. 19 agosto 2009, n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
    La nuova legge professionale (legge n. 247/2012), all’art.23, ha dettato con riferimento agli avvocati degli enti pubblici regole nella sostanza identiche a quelle in precedenza vigenti.
    La formulazione del quesito del COA di Bologna fa intendere che, attraverso una convenzione, due Amministrazioni Pubbliche vorrebbero istituire “un Ufficio Legale comune, affidato ad un Avvocato iscritto nell’Elenco Speciale nel rispetto dell’art. 23 della legge forense” non solo per “risparmiare e razionalizzare risorse”, ma anche per gestire in modo omogeneo “procedure ed attività a supporto delle tre direzioni aziendali”.
    Ritiene questa Commissione che l’iniziativa della creazione di un ufficio legale comune a diversi enti pubblici convenzionati che ne sopportino l’impegno e i costi di organizzazione e al cui interno gli avvocati iscritti nell’elenco speciale svolgano la loro attività sempre, come vuole la legge, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente da cui dipendono, risponda perfettamente alla previsione delle leggi sopra citate. Deve peraltro essere tenuto ben presente che l’attività professionale degli avvocati iscritti negli elenchi speciali incardinati presso questo Ufficio dovrà essere svolta con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici degli enti coinvolti e che il loro jus postulandi dovrà essere limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti.
    In altri termini, la facoltà che la legge assegna alle Amministrazioni Pubbliche in ordine all’istituzione di Uffici Legali comuni, allo scopo di rendere maggiormente efficace l’organizzazione e la gestione dell’attività di assistenza legale, non può far derogare alla norma, come si è sopra detto di carattere eccezionale e dunque di stretta interpretazione, che l’attività di difesa in giudizio è consentita solo entro i limiti “della trattazione esclusiva e stabile degli affari dell’ente”, secondo il dettato dell’art. 23 della Legge 247/2012.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 26

    Quesito n. 77, COA di Bologna

  • Il COA di Torino chiede “se un professore che attualmente svolge tale attività in Inghilterra a tempo pieno, con abilitazione scientifica italiana come professore associato, già iscritto all’Albo ordinario, possa chiedere il trasferimento nell’Elenco Speciale dei Professori Universitari a tempo pieno essendo tale attività compatibile con la professione forense in base all’art. 19 della L. n. 247/2012”.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Si evince dal quesito che il docente attualmente in servizio in Inghilterra a tempo pieno non riveste la qualifica di professore di ruolo presso una università italiana, ma è solo in possesso di abilitazione scientifica come professore associato e quindi non è soggetto alla scelta tra tempo pieno e tempo definito di cui all’articolo 11 del DPR n. 382/80, che riguarda i docenti strutturati.
    Non può essere pertanto trasferito dall’albo ordinario all’elenco speciale dei professori universitari a tempo pieno annesso all’albo degli avvocati di cui all’articolo 15, lett. d) della L. n. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 16 marzo 2016, n. 25

    Quesito n. 64, COA di Torino

  • Il COA di Roma chiede chiarimenti interpretativi in relazione alle operazioni di ispezione, perquisizione o sequestro nell’ufficio di un difensore disciplinate all’art. 103, co. 3, del Codice di Procedura Penale e dall’art. 29, lett. f, della Legge n. 247/2012

    In risposta al quesito posto, ritiene la Commissione di doversi così pronunciare.
    Dato che l’art.103, co. 3, c.p.p., dispone che l’Autorità Giudiziaria, prima di compiere atti di ispezione, perquisizione o sequestro presso un Difensore, debba avvisarne il Consiglio dell’Ordine, perché il Presidente (eventualmente a mezzo di un consigliere da questo delegato) possa assistere alle operazioni; e che l’art. 29, lett. f, della Legge n. 247/2012 prevede che il Consiglio dell’Ordine debba vigilare sulla condotta degli iscritti e debba trasmettere ai C.D.D. gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; gli avvisi dell’Autorità Giudiziaria relativi agli adempimenti in questione devono essere comunicati, tenendo presenti le opportune regole di riservatezza verso gli estranei, a tutto il Consiglio dell’Ordine: che pure dovrà trasmettere al C.D.D., ai sensi della Nuova Legge Professionale, gli atti relativi all’attività dell’Autorità Giudiziaria, dal Consiglio conosciuti nella loro interezza anche attraverso il Presidente o il Consigliere delegato nell’assistere alle operazioni ai sensi art. 103, co. 3, c.p.p., da ricollegarsi a violazioni di norme deontologiche.

    Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere 16 marzo 2016, n. 24

    Quesito n. 46, COA di Roma

  • Il COA di Bologna chiede se il requisito della laurea in giurisprudenza sia necessario per l’iscrizione all’albo degli Avvocati del professore universitario di ruolo dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b) della legge n. 247/2012.

    La risposta è nei seguenti termini: il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni è requisito indispensabile per l’iscrizione nell’albo degli avvocati, anche nell’ipotesi di cui alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 2 della legge 247/2012, trattandosi di requisito di ordine generale.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 gennaio 2016, n. 15

    Quesito n. 131, COA di Bologna

  • Si chiede se il provvedimento di sospensione cautelare debba essere notificato all’incolpato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense o dall’Ordine degli Avvocati ove l’avvocato è iscritto e, ulteriormente, se l’esecuzione e la relativa determinazione del periodo di sospensione debba essere un provvedimento del Consiglio o un provvedimento Presidenziale.

    A sensi dell’art. 60 L. 247/2012 il C.D.D. deve dare notizia immediata al C.O.A. dell’assunzione del provvedimento cautelare e nel medesimo senso dispone l’art. 32 c. 5° del Reg.to 2/2014 del C.N.F. Trattasi di un obbligo di comunicazione immediata per consentire al C.O.A., che provvede alla tenuta dell’Albo, di renderne informazione a tutti i soggetti indicati al comma 4° dell’art. 35 del Regolamento n. 2/2014 del C.N.F.: tale adempimento è quindi previsto per la piena operatività di un provvedimento che ha un effetto ablativo dello jus postulandi avanti a tutte le Autorità Giudiziarie.
    E’ invece l’autorità emittente (il C.D.D.) che deve provvedere alla notifica della decisione all’avvocato interessato dal provvedimento cautelare, e ciò conformemente al principio generale.
    Il Consiglio dell’Ordine è competente per l’esecuzione della sanzione ex art. 60 7° co. L. 247/2012 senza che, nella specifica ipotesi, sussista alcun potere né dello stesso né, tantomeno, del suo Presidente di determinare la decorrenza della misura cautelare ed il relativo periodo.
    Gli effetti del provvedimento, che è immediatamente esecutivo per legge, operano dal giorno successivo alla notifica fattane all’avvocato interessato applicandosi, comunque, il principio generale affermato dall’art. 62 2° co. L. 247/2012 a mente del quale l’avvocato, in caso di provvedimento interdittivo, è tenuto ad astenersi dall’esercizio della professione senza necessità di alcun ulteriore avviso.
    Alla luce delle considerazioni suesposte è quindi da escludersi ogni potere di determinazione del periodo di decorrenza della sospensione cautelare da parte del C.O.A.

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 20 gennaio 2016, n. 14

    Quesito n. 128, COA di Roma

  • Il Consiglio dell’ordine di Milano chiede di sapere se un Avvocato che dichiari di avere domicilio professionale in Milano possa essere iscritto nell’Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari legali della Banca Europea per gli Investimenti, con sede in Lussemburgo dove il Collega avrà l’incarico di curare gli aspetti legali (giudiziali e stragiudiziali) della Banca.

    La risposta è nei seguenti termini:
    L’art. 7 della Legge 247/2012 prevede, al comma 5 che:
    “Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all’estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l’iscrizione nell’albo del circondario del tribunale ove avevano l’ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l’obbligo del contributo annuale per l’iscrizione all’albo”.
    Ai sensi dell’art. 23 della legge professionale possono essere iscritti nell’Elenco Speciale gli Avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli Enti Pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da Enti Pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali degli Enti ed un trattamento economico adeguato alla funzione svolta.
    L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dal citato art. 23 presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (condictio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. (Cons. Naz. Forense Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio sentenza n. 158 del 29 novembre 2012). La Banca europea per gli investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria dell’Unione europea. Essa appartiene dunque ad un ordinamento giuridico che, seppur distinto, è profondamente integrato con il nostro, secondo i principi stabiliti da una consolidata giurisprudenza costituzionale. Essa, inoltre, persegue gli interessi pubblici stabiliti nei trattati istitutivi e nei protocolli ad essa dedicati, mediante un patrimonio finanziato interamente con capitale pubblico, ed è assoggettata al controllo delle istituzioni dell’Unione: essa, pertanto, può rientrare nell’ambito dei soggetti presso i quali è consentito svolgere l’attività ai sensi dell’art. 23 L. 247/2012.
    Nulla osta pertanto a che un Avvocato che sia dipendente della BEI, con sede in Lussemburgo, sia iscritto nell’Elenco Speciale degli Avvocati con esercizio limitato alle cause ed agli affari legali della Banca, ove concorrano le altre condizioni legittimanti l’iscrizione.

    Consiglio nazionale forense (rel. Secchieri), parere 20 gennaio 2016, n. 13

    Quesito n. 124, COA di Milano

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze chiede di sapere se il possesso dell’attestato di formazione continua previsto dall’art. 25, comma 7, del Regolamento CNF n. 6/2014, integri requisito necessario per chiedere e mantenere l’iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dall’art. 81 del DPR n. 115/12.

    Questa Commissione ha già affermato, da ultimo con il proprio parere 18 novembre 2015, n. 112, che l’assolvimento dell’obbligo formativo – previsto dall’art. 11 della legge n. 247/12 e dall’art. 25 , comma 7 del Regolamento 6/2014 – costituisce condizione necessaria per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio e degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, e per il mantenimento della stessa.
    Ne consegue che la relativa attestazione, di cui all’art. 25, comma 7, del Regolamento n. 6/2014, è condizione necessaria per l’iscrizione nei suddetti elenchi, e per il mantenimento della medesima.

    Consiglio nazionale forense (rel. Caia), parere 20 gennaio 2016, n. 12

    Quesito n. 123, COA di Firenze

  • Il COA di Taranto formula quesito in materia elettorale riguardante il sistema di sostituzione del consigliere dell’ordine dimissionario chiedendo se nell’operare la surroga bisogna rispettare il principio delle pari opportunità. Richiama la sentenza del TAR Lazio con la quale è stato annullato il regolamento elettorale dei COA.

    Al quesito la Commissione non può dare risposta atteso che, pur non figurando in esso in modo esplicito i nominativi degli aspiranti all’elezione, gli stessi sono agevolmente individuabili attraverso il sito del COA nel quale sono stati pubblicati i risultati della tornata elettorale (Circ. n. 15-C-2014).

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 gennaio 2016, n. 11

    Quesito n. 122, COA di Taranto

  • Il COA di Roma formula il seguente quesito “…se è possibile l’iscrizione all’albo degli avvocati di Roma, sezione speciale D.Lvo, n. 96/2001, degli avvocati provenienti dalla Città del Vaticano”.

    La risposta è nei seguenti termini:
    Le disposizioni dei titoli I e III del D.Lvo 2 febbraio 2001, n. 96, sull’esercizio della professione di avvocato da parte di avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, sono applicabili anche ai cittadini di uno degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, e quindi anche ai cittadini dello Stato Città del Vaticano, che a detto accordo ha aderito.
    Deve tuttavia precisarsi che, ai fini dell’iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti, è necessario avere altresì acquisito uno dei titoli professionali indicati nell’articolo 2 del suddetto decreto legislativo (o, nel caso in esame, altro titolo ivi non compreso, come ad es. “advocatus”), da utilizzare obbligatoriamente nell’esercizio della professione in Italia. L’estensione dell’applicabilità dei Titoli I e III del D. Lgs. n. 96/2001 ai cittadini SEE, infatti, deroga unicamente, ai fini dello stabilimento, al criterio del possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE, rimanendo impregiudicato il possesso del requisito di un titolo valido in uno degli Stati membri.
    L’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, pertanto, non può prescindere dall’indicazione del titolo professionale acquisito nello Stato di origine, titolo la cui denominazione non può coincidere con quella di “avvocato” riservata al titolo professionale rilasciato dallo Stato Italiano.

    Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere 20 gennaio 2016, n. 10

    Quesito n. 120, COA di Roma

  • Si chiede se un avvocato radiato dall’Albo possa reiscriversi all’Albo degli avvocati Cassazionisti.

    L’iscrizione all’albo speciale secondo il sistema delineato dalla precedente normativa (art. 3, 4, 33 Rdl 1578/33) poteva essere ottenuta previa dimostrazione dell’esercizio della professione di avvocato per almeno dodici anni avanti alle Corti d’Appello ed ai Tribunali.
    L’iscrizione nell’albo speciale tenuto dal CNF veniva quindi disposta (e può essere disposta ex art. 22 c. 3 e 4 L. 247/2012) a seguito della presentazione della certificazione rilasciata dal C.O.A. circa il possesso del requisito sopra richiamato.
    Nulla osta pertanto alla reiscrizione all’Albo dei Cassazionisti di un avvocato radiato ove l’interessato sia stato reiscritto all’Albo degli Avvocati, integrando così nuovamente il requisito previsto dalla legge per l’iscrizione nell’albo speciale, posto che la verifica dei requisiti per tale reiscrizione (ora ex art. 17 L. 247/2012) è rimessa al C.O.A. il quale, in sede di rilascio della certificazione, non potrà che dare atto del già accertato svolgimento dell’attività professionale per il periodo stabilito (ex art. 33 Rdl 1578/33 come modificato dalla L. 27/1997).

    Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 20 gennaio 2016, n. 8

    Quesito n. 102, Uffici CNF