Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Palermo chiede di sapere “se i soggetti che abbiano iniziato il tirocinio ex art. 73 dopo il 01/04/2022 e che si siano iscritti al Registro dei praticanti successivamente al 01/04/2022, debbano frequentare i corsi di formazione obbligatoria ex art. 43, L. 247/2012”.

    L’articolo 5 del d.m. n. 17/18 – in attuazione dell’articolo 43 della legge n. 247/12 – prevede che il corso di formazione “ha una durata minima non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell’arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l’assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell’Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell’articolo 44 della legge professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della legge professionale”.
    La formulazione dell’articolo 5, comma 1 e, in particolare, il riferimento ivi contenuto alla frequenza degli uffici giudiziari ex art. 44 LPF, sembra presupporre – almeno in via di principio – una compatibilità tra frequenza degli uffici giudiziari e frequenza del corso di formazione obbligatorio. 
    Tuttavia – a rigore – tale astratta compatibilità è circoscritta all’ipotesi in cui la persona che frequenta l’ufficio giudiziario sia contestualmente iscritta al registro dei praticanti. Ciò avviene sempre nel caso del tirocinio presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 44 della legge professionale e di cui al d.m. 58/16. E avviene invece solo eventualmente nel caso della formazione presso gli uffici giudiziari di cui all’articolo 73 del d.l. n. 69/2013 (in questo senso depongono il comma 5-bis e il comma 10 del medesimo articolo 73: cfr. in questo senso il parere CNF n. 9/2018).
    L’obbligo di frequenza del corso di formazione di cui all’articolo 43 e al d.m. n. 17/2018 discende infatti dall’iscrizione nel registro dei praticanti.
    In sintesi, è dunque possibile concludere che:
    a) gli iscritti nel registro del tirocinio che frequentino gli uffici giudiziari ex art. 44 LPF e d.m. n. 58/16 debbano frequentare il corso di formazione obbligatorio per l’intera durata del tirocinio (diciotto mesi);
    b) gli iscritti nel registro del tirocinio che – contestualmente all’iscrizione – svolgano lo stage ex art. 73, secondo le modalità di collaborazione con COA e CNF di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, pure siano assoggettati all’obbligo per l’intera durata del tirocinio.
    Posta questa premessa, la risposta al quesito è resa nei termini seguenti: per i soggetti che abbiano iniziato lo stage ex art. 73 dopo l’1.4.2022 e che siano contestualmente iscritti nel registro del tirocinio sussiste, stante la contestuale iscrizione nel registro del tirocinio, l’obbligo di frequenza dei corsi ex art. 43 legge n. 247/12.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 49 del 24 novembre 2023

  • Il COA di Catania formula i seguenti quesiti: 1. se la nomina del difensore d’ufficio nei procedimenti di cui in narrativa possa avvenire esclusivamente attraverso l’indicazione di nominativi di Avvocati iscritti nell’Elenco unico ex art. 29 Disp. Att. c.p.p.; 2. ove invece possa darsi accesso alla formazione e creazione di elenchi distinti, se i COA hanno o meno mantenuto, sia pure in via residuale ed in particolare nella materia in discussione, la facoltà di formare elenchi di Avvocati che abbiano una specifica e comprovata preparazione, disponibili ad assumere le difese d’ufficio, indipendentemente dalla loro iscrizione nell’elenco unico nazionale, da indicare, nel rispetto dei criteri di rotazione, alle Autorità, ovvero alle parti, che ne facciano richiesta. Quali, in tal caso siano i requisiti per l’inserimento nei relativi elenchi; 3. se comunque, in caso di designazione da parte del giudice, ed a prescindere da eventuali ipotesi di invalidità e irregolarità della nomina, l’Avvocato che non sia iscritto nell’elenco unico nazionale ex art 29 Disp. Att. c.p.p. commette illecito disciplinare assumendo il patrocinio dello straniero e/o richiedente protezione internazionale; 4. se, in ogni caso di designazione da parte del giudice, l’Avvocato che si astiene, ritenendo di non avere sufficienti competenze, commette illecito disciplinare.

    Le questioni che sottopone il COA richiedente attengono alla difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.
    Occorre premettere che il diritto alla protezione internazionale appartiene alla sfera dei diritti soggettivi e trova il suo fondamento nell’art. 10 comma 3° della Costituzione Italiana, nella Convenzione di Ginevra del 1951, nella Cedu e nella Carta di Nizza. La protezione internazionale attiene alla categoria degli status (Cass. SS.UU. 17 dicembre 1999 n. 907) e le procedure preposte al suo riconoscimento hanno natura accertativa, e non costitutiva, di un diritto di cui il richiedente è già titolare per il fatto stesso di trovarsi nelle condizioni previste dal D.Lgs. n.251/2007, attuativo della Direttiva Europea n 2004/83/CE ora sostituita dalla Direttiva 2011/95/UE. La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto (ordinanza 26.06.2012 n. 10686) che nell’ordinamento italiano il diritto di asilo previsto dall’art. 10 comma 3° Cost. trova attuazione nei tre diversi e complementari istituti dello status di rifugiato (art. 11 del D. Lgs. 251/07) della protezione sussidiaria (art. 14 del D.lgs. 251/07) e della protezione umanitaria (art. 5 c. 6 del D. Lgs. 286 del 1998).
    È necessario, altresì, sottolineare l’indubbia specificità e complessità delle procedure per l’accertamento della protezione internazionale nonché la conseguente effettività della tutela nelle procedure giudiziali che richiedono che tutti gli operatori coinvolti siano dotati di adeguata formazione.
    Premesso e sottolineato quanto innanzi, è altresì fuori di dubbio che, qualora il Legislatore abbia ritenuto di prescrivere requisiti specifici per l’esercizio del munus di difensore di ufficio in procedure particolari, lo ha fatto: è il caso della difesa di ufficio innanzi gli Organi di giustizia minorile.
    A legislazione vigente, non si rinvengono previsioni specifiche che regolino i requisiti soggettivi che l’avvocato deve possedere al fine di assumere consapevolmente la difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale. È, dunque, procedere su base interpretativa valorizzando, per un verso, il dato sistematico e, per altro, il dato teleologico.
    Andando in ordine, correttamente il COA richiedente invoca gli artt. 13 e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che stabiliscono che la nomina del difensore d’ufficio avvenga “nell’ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all’articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”. L’art. 29 delle disp. att. c.p.p. originariamente demandava al Consiglio dell’ordine la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio. Tale norma è stata modificata nel 2015 con attribuzione di tale attività al Consiglio Nazionale e l’istituzione dell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto presso il Consiglio Nazionale. Nel Regolamento del Consiglio Nazionale per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, allo stato, non è contemplata la materia del diritto dell’immigrazione.
    Interpretando sistematicamente le previsioni innanzi citate, non è possibile ritenere che, alle liste dei difensori d’ufficio degli stranieri, non sia applicabile la disciplina dell’art. 29 delle disp. att. c.p.p. così come novellato dal decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 recante il Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
    Primo approdo, dunque, è il seguente: poter assumere la difesa di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale, l’avvocato deve essere iscritto nell’Elenco nazionale dei difensori d’ufficio, tenuto dal Consiglio Nazionale.
    Vieppiù.
    Il Regolamento del Consiglio Nazionale per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio demanda ai Consigli dell’Ordine territoriali la gestione delle liste e dei sistemi di turnazione. Sul punto l’art. 15 (Liste dei difensori di ufficio tenute dai COA) stabilisce le liste del quale l’ordine territoriale deve necessariamente dotarsi; tuttavia, non esclude la possibilità di istituirne delle altre. Tra queste seconde, rientra quella relativa alle liste dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.
    Non si rinvengono motivi ostativi a che il Consiglio dell’Ordine territoriale (come avviene, peraltro, nel caso delle liste degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio innanzi gli Organi di giustizia militare), subordini l’iscrizione nella istituenda lista ad una dichiarazione da parte dell’avvocato istante di possedere specifica competenza nei procedimenti di immigrazione e protezione internazionale.
    È ragionevole ritenere, interpretando teleologicamente le previsioni innanzi citate, che la competenza debba essere dimostrata:
    a) comprovando l’esperienza acquisita, maturata almeno nell’ultimo anno solare decorrente dal momento in cui l’istanza viene avanzata, con la necessità di produrre: 1. almeno un ricorso introduttivo proposto in materia di diritto degli stranieri e 2) di aver partecipato almeno a tre udienze di convalida o proroga nelle procedure per il trattenimento dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione o richiedente asilo;
    b) od anche, b) documentando di aver svolto, almeno nell’ultimo anno solare decorrente dal momento in cui l’istanza viene avanzata, specifica formazione e/o di aver preso parte ad un numero significativo di eventi di aggiornamento professionale.
    I quesiti di cui ai nn. 3 e 4 sono inammissibili in quanto attinenti ad aspetti di natura deontologica e disciplinare e, come vali, esclusi dal vaglio proprio di questa sede.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 48 del 28 novembre 2023

  • Il COA di Roma chiede di esprimere parere circa la possibilità, nell’ambito delle liste dei difensori di ufficio dal Consiglio predisposte, e nel pieno rispetto della disciplina dell’elenco Unico Nazionale tenuto da codesto CNF, e del sistema di turnazione giornaliero di sostituzione in udienza, al fine di garantire il regolare svolgimento dei processi, in caso di impedimento del collega difensore di turno e prima ancora dell’inizio del turno stesso, che sia il medesimo Consiglio ad indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre nel pieno rispetto del criterio di rotazione, escludendo la possibilità di delega diretta da parte del turnista impedito”.

    Si premette che il COA richiedente ha, sostanzialmente, già formulato il medesimo quesito relativo, però, alla possibilità di “predisporre un Regolamento interno del Coa territoriale disciplinante le Difese di Ufficio che preveda che, prima del singolo incarico processuale derivante dal turno, quando il difensore di turno giornaliero per le sostituzioni in udienza ex art. 97 comma IV c. p.p. (nonché per il c.d. turno arresti e fermi, posto che la situazione appare pienamente assimilabile), sia impedito allo svolgimento del turno, sia il Coa direttamente (notiziato dell’impedimento) ad attingere il nominativo di un sostituto da un elenco predisposto dal COA stesso su base volontaria, rimanendo preclusa al difensore impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p..”. La risposta è stata in termini negativi sul presupposto che “Il tenore delle previsioni citate (art. 29 disp. att. c.p.p.. e art. 97, comma 2, c.p.p.) non sembra poter legittimare prassi che non prevedano il ricorso al sistema informatizzato né l’esercizio, in deroga della potestà regolamentare da parte dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati.”.
    Con il quesito oggi formulato, tuttavia, variano i termini della questione che attiene, più correttamente, alla gestione delle liste tenute dal Consiglio dell’Ordine ed al sistema di turnazione giornaliero, entrambe di competenza del Consiglio dell’ordine.
    Ciò premesso, al quesito si reputa di dare risposta parzialmente affermativa nei termini che seguono.
    Ove il “turnista impedito” informi il Consiglio dell’Ordine di non poter presenziare all’udienza, prima ancora dell’inizio del turno stesso, il Consiglio medesimo, nell’osservanza del combinato disposto di cui agli artt. 29 disp. att. c.p.p. e 97, comma 2, c.p.p., può indicare e nominare il sostituto del difensore di turno, sempre nel pieno rispetto del criterio di rotazione, scelto tra quelli inseriti in un’apposita lista della quale il Consiglio dell’Ordine deve dotarsi, fermo restando che comunque non è preclusa al difensore “turnista” impedito la possibilità di nominare un sostituto processuale di sua scelta ex art. 102 c.p.p..

    Consiglio nazionale forense, parere n. 47 del 28 novembre 2023

  • Il COA di Ivrea formula quesito in ordine alla possibilità, ai fini della permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio, di derogare al numero minimo di udienze da documentare entro il 31 dicembre autocertificando un numero delle stesse inferiore (n. 3) per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato.

    La permanenza nell’Elenco unico nazionale dei difensori disponibili ad assumere le difese di ufficio è disciplinata dall’art. 1-quater dell’art. 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La lettera b) del citato articolo stabilisce che l’esercizio continuativo di attività nel settore penale viene comprovato dalla partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse quelle di mero rinvio.
    Come noto, il Consiglio Nazionale, in attuazione del decreto legislativo 30 gennaio 2015, n. 6 recante il Riordino della disciplina della difesa d’ufficio, ai sensi dell’articolo 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha adottato il Regolamento per la tenuta dell’elenco nazionale difensori d’ufficio che, all’art. 5, dettaglia i requisiti per la permanenza dell’elenco. Requisiti che possono essere derogati nei casi prescritti dal Regolamento medesimo.
    Nel caso sottoposto, si ritiene che si versi nella ipotesi di cui all’art. 9 del Regolamento che primo periodo del comma terzo prevede che “In caso di grave malattia, grave infortunio e gravidanza, l’avvocato dovrà presenterà la documentazione attestante la partecipazione ad un numero di udienze pari a cinque salvo diversa valutazione della Commissione di cui all’art. 7, comma 2, del presente regolamento.”.
    Ciò detto, si sottolinea che anche il numero di udienze pari a cinque previsto dalla disposizione regolamentare citata è derogabile con conseguente potere valutativo della Commissione costituita presso il Consiglio Nazionale di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento cit.
    Per i motivi già indicati, è ben possibile che l’avvocato ai fini della permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio, autocertifichi un numero di udienze inferiori a quelle prescritti sia dall’art. 5 che dall’art. 9 del Regolamento cit. per motivi attinenti a sopravvenute e temporanee problematiche di salute certificate dai medici come incompatibili con la professione di avvocato, fermo restando a) la necessità che il Consiglio dell’Ordine indichi specificamente le ragioni e ne dia evidenza nel relativo parere e b) la valutazione della Commissione di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento cit.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 46 del 28 novembre 2023

  • Il COA di Genova formula il seguente quesito: “se gli Avvocati che ricoprono cariche nell’ambito dei Municipi possano usufruire dell’esenzione, anche parziale, dall’espletamento della formazione continua, sia relativamente alle materie ordinarie sia a quelle obbligatorie”.

    L’articolo 15 del regolamento CNF n. 6/2014 disciplina – in via tassativa – le cause di esenzione ed esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo, ivi prevedendo al comma 1, per quel che qui rileva, gli avvocati “sospesi dall’esercizio professionale, ai sensi dell’articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato” e “i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo”.
    Per organi con funzioni legislative devono intendersi – come ovvio – esclusivamente le Camere e i Consigli regionali.
    Il quesito non specifica il tipo di cariche ricoperte nell’ambito del Municipio ma, in ogni caso, la tipologia di ente – subcomunale e pertanto privo di funzioni legislative – e le relative cariche (elettive o meno) ricoperte nel suo ambito non sono attinte dalle fattispecie di cui al richiamato articolo 15. Se ne deve dedurre che l’avvocato che ricopra cariche nell’ambito di un Municipio non sia per tale motivo esonerato dall’assolvimento dell’obbligo formativo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 45 del 25 settembre 2023

  • Il COA di Siena formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti una cittadina italo-brasiliana iscritta dal maggio del 2023 nell’Ordine degli avvocati di Lisbona in forza degli accordi di reciprocità allora esistenti tra Ordine degli avvocati portoghese e Ordine degli avvocati brasiliano. Precisa il COA richiedente che, in data 3 luglio 2023, il Consiglio generale dell’ordine degli avvocati portoghese (Conselho Geral de Ordem dos Advogados – CGOA) ha interrotto unilateralmente il regime di reciprocità con l’ordine brasiliano, rinviando al comunicato inviato data 4 luglio 2023 agli iscritti.

    Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento del Consiglio nazionale forense in sede consultiva, ai fini dell’iscrizione nella Sezione speciale degli avvocati stabiliti è necessario che l’interessato cumuli il requisito della cittadinanza di un paese dell’Unione europea e il possesso di un titolo rilasciato in uno stato dell’Unione (v., con specifico riferimento alla situazione di cittadini italo-brasiliani iscritti in Portogallo, i pareri nn. 39/2019, 31/2016 e 47/2011).
    Nel caso di specie, letto il richiamato comunicato del Consiglio nazionale portoghese, è possibile dedurre che l’interruzione del regime di reciprocità ha validità a partire dalla data del 5 luglio 2023, con salvezza dei procedimenti di iscrizione in corso a tale data. Se ne desume, a fortiori, che restano salve le iscrizioni già effettuate sulla base del regime di reciprocità, ivi compresa quella della richiedente che risale al maggio del 2023.
    La richiedente, a quanto risulta dal quesito, è dunque in possesso tanto del requisito della cittadinanza (è infatti cittadina italo-brasiliana) quanto del titolo professionale rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea (il Portogallo) e pertanto, fatti salvi gli ulteriori requisiti richiesti per l’iscrizione così come gli ordinari obblighi di valutazione della persistenza dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale e nel rispetto della discrezionalità del COA richiedente, ella può essere iscritta nella sezione speciale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 44 del 19 settembre 2023

  • Il COA di Ivrea chiede di sapere se sussista incompatibilità con l’esercizio della professione forense per l’iscritto che assuma la carica di consigliere di amministrazione in società a responsabilità limitata composta unicamente da soggetti appartenenti alla medesima famiglia (compreso l’iscritto) con deleghe in ambito amministrativo e senza potere gestorio. Le deleghe riguarderebbero, in particolare: affari bancari, rapporti con le PP. AA., rappresentanza giudiziale della società e rappresentanza contrattuale.

    Secondo il consolidato orientamento del CNF – tanto in sede giurisdizionale quanto in sede consultiva “L’avvocato che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione forense laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all’amministrazione di beni personali o familiari (art. 6 cdfArt. 6 cdf – Dovere di evitare incompatibilitàL’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all'albo. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro d…Leggi il testo completo → in relazione alla previsione dell’art. 18 della L. n. 247/2012). Ciò posto, la circostanza che poi di fatto, l’avvocato eserciti o meno quei poteri è deontologicamente irrilevante né attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense” (così, da ultimo, CNF, sent. n. 235/2022). Per una compiuta ricostruzione di tale orientamento e delle sue diverse fattispecie di applicazione, cfr. altresì il recente parere n. 51/2022 nonché i pareri n. 44/2022 e 45/2017.
    Alla luce di tale orientamento, l’assunzione di poteri gestori è compatibile con l’esercizio della professione solo nel caso in cui la società non eserciti attività di natura commerciale. In tutti gli altri casi, l’assunzione di cariche sociali – ivi compresa quella di consigliere di amministrazione – è compatibile con l’esercizio della professione solo ove non comporti l’esercizio di poteri gestori.
    Il quesito non precisa, invero, quale sia l’oggetto dell’attività della s.r.l. cui partecipa l’iscritto e tuttavia precisa che le deleghe attribuite all’iscritto non comporterebbero “poteri gestori”. Fermo restando il prudente apprezzamento del COA sull’effettiva natura dei poteri esercitati dall’iscritto in ambito societario (specie con riferimento agli “affari bancari” e alla “rappresentanza contrattuale”) dal quesito non emergono elementi sufficienti per affermare la sussistenza di una causa di incompatibilità.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 43 del 15 settembre 2023

  • Il COA di Benevento chiede di sapere se un Avvocato sospeso ed attualmente assunto alle dipendenze di un Ufficio per il processo possa iscriversi ad Organizzazioni Sindacali.

    Al quesito può essere data risposta positiva. Non può infatti escludersi – nei confronti dell’avvocato che ricopra medio tempore la posizione di dipendente presso l’Ufficio per il processo – il diritto ad iscriversi ad associazioni sindacali di categoria, desumibile dal combinato disposto degli articoli 18 e 39 della Costituzione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2023

  • Il COA di Cassino chiede di sapere se sia compatibile con l’iscrizione nell’Albo l’inserimento nell’Ufficio Staff di un Comune (ex art. 90 del TUEL), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time.

    La titolarità di un contratto di lavoro subordinato è incompatibile con l’esercizio della professione forense ai sensi dell’articolo 18, lett. d) della legge n. 247/12, eccezion fatta per le ipotesi previste dagli articoli 19 e 23 della medesima legge e, da ultimo, per gli avvocati dipendenti dell’Ufficio per il processo (che vengono sospesi d’ufficio ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 17/22).
    L’ipotesi di cui al quesito non rientra tra le eccezioni all’incompatibilità tassativamente previste dalla legge e, pertanto, al quesito deve darsi risposta negativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 40 del 17 ottobre 2023

  • Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Venezia ha formulato il seguente quesito: “Se sia ancora obbligatorio ai fini dell’assolvimento del dovere di reperibilità degli avvocati iscritti nelle liste dei difensori di ufficio mantenere la linea telefax”.

    La legge professionale ed i suoi regolamenti di attuazioni nonché il Regolamento CNF per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio non prevedono che l’avvocato iscritto nelle liste dei difensori di ufficio siano obbligati a mantenere la linea telefax ai fini dell’assolvimento del dovere di reperibilità.
    Più in generale, il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha novellato l’art. 148, comma 1, c.p.p. che, nella vigente formulazione prescrive, salvo che la legge disponga diversamente, alle segreterie e alle cancellerie degli uffici giudiziari di effettuare le notificazioni in modalità telematica, «nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, assicurando la identità del mittente e del destinatario, l’integrità del documento trasmesso, nonché la certezza, anche temporale dell’avvenuta trasmissione e ricezione». Il successivo comma 4 stabilisce che “In tutti i casi in cui, per espressa previsione di legge, per l’assenza o l’inidoneità di un domicilio digitale del destinatario o per la sussistenza di impedimenti tecnici, non è possibile procedere con le modalità indicate al comma 1, e non è stata effettuata la notificazione con le forme previste nei commi 2 e 3, la notificazione disposta dall’autorità giudiziaria è eseguita dagli organi e con le forme stabilite nei commi seguenti e negli ulteriori articoli del presente titolo”. Conseguentemente l’art. 149, comma 1, stabilisce che “Quando nei casi previsti dall’articolo 148, comma 4, ricorre una situazione di urgenza, il giudice o il pubblico ministero dispongono, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall’imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura, rispettivamente, della cancelleria o della segreteria.”.
    La notificazione in modalità telematica, dunque, è la regola. Le altre modalità sono la eccezione e trovano applicazione solo in via residuale. Tra tali altre modalità non può non annoverarsi anche la notificazione ovvero comunicazione mediante utenza telefonica anche fax della quale l’avvocato che esercita nel settore penale deve dotarsi, anche per lo svolgimento dell’incarico affidato di ufficio.
    Tale conclusione, invero, è perfettamente in linea con il sistema di notificazione in materia penale delineato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell’ambito del quale il Legislatore non ha inteso eliminare, come avvenuto per la ipotesi di cui all’art. 136 c.p.c., la trasmissione degli atti a mezzo fax.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 17 ottobre 2023