Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Milano formula quesito in merito alla possibilità di iscrivere nell’Elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici (art. 23 legge n. 247/12), sussistendone tutti gli ulteriori requisiti, avvocati dipendenti di persone giuridiche di diritto privato (originariamente enti pubblici) partecipate in via maggioritaria da enti pubblici, laddove tale “quota di maggioranza” sia determinata dalla partecipazione di soggetti privati a loro volta partecipati da enti pubblici, ed in particolare da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. Il quesito fa riferimento, in particolare, agli avvocati assunti negli uffici legali di Poste Italiane, ENI, TERNA, SNAM, ITALGAS, FINCANTIERI, SAIPEM, SIMEST.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    L’articolo 23 della legge n. 247/12 consente l’iscrizione in un elenco speciale degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, a condizione che la loro attività assuma le caratteristiche specificamente dettate dal medesimo articolo 23. In tale nozione sono inclusi – ai limitati fini dell’applicazione della disposizione in esame – gli enti pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici. Tale limitata estensione riguarda, a stretto rigore, gli avvocati già dipendenti di enti pubblici, successivamente alla trasformazione dei medesimi in enti di diritto privato e sempre a condizione della prevalente partecipazione da parte di “enti pubblici”.
    La fattispecie di cui al quesito non rientra, pertanto, in quella di cui all’articolo 23, comma 1 della legge professionale. Da un lato, infatti, le persone giuridiche di cui trattasi non sono – a rigore – partecipate da “enti pubblici” bensì da una società di diritto privato (Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.) a sua volta partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
    D’altro canto, come esplicitato dal COA nel quesito, la fattispecie riguarda nuove iscrizioni di avvocati assunti alle dipendenze di tali persone giuridiche di diritto privato successivamente alla trasformazione del precedente ente pubblico.
    Orbene, come ricordato, la limitata estensione dell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in parole mira esclusivamente a fare salvi i diritti di avvocati già iscritti in quanto dipendenti di enti pubblici, successivamente alla privatizzazione e solo fino a quando il capitale pubblico sia prevalente.
    La risposta al quesito è pertanto di segno negativo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 27 del 12 giugno 2024

  • Con nota pervenuta in data 27 febbraio 2024, l’Unione regionale dei Consigli degli ordini forensi dell’Emilia Romagna (di seguito URCOFER) ha chiesto di valutare se il nuovo codice degli appalti pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) sia applicabile o meno anche agli ordini professionali ed in particolare ai Consigli degli ordini forensi.

    Il quesito, formulate alcune premesse sulla particolare gravosità delle conseguenze di una risposta positiva al quesito stesso, richiama la nota con cui l’Ufficio studi aveva, nell’estate del 2023, analizzato le innovazioni normative in tema di applicabilità agli ordini e ai collegi professionali di adempimenti, obblighi ed oneri genericamente rivolti al comparto pubblico: in particolare, la nota segnalava come il legislatore avesse novellato con l’art. 12 ter del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 (convertito in legge 10 agosto 2023, n. 112) l’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, introducendo, dopo il primo periodo, il seguente:
    «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali e agli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente» .
    Tale norma ha il pregio di stabilire che non basta un mero richiamo agli enti di cui all’art. 1, co. 2, TU pubbl. imp. per ritenere una determinata disciplina applicabile anche agli ordini professionali, bensì impone che, ogni qualvolta il legislatore utilizzi il riferimento all’art. 1, co. 2 TU pubbl. impiego per individuare la platea delle amministrazioni e degli enti destinatari di determinati obblighi, tale riferimento non possa più essere considerato in grado di ricomprendere nella sfera di applicazione gli ordini e i collegi professionali, a meno che questi enti non siano richiamati espressamente.
    2.La novella risolve dunque il problema dell’applicabilità o meno di discipline rivolte al comparto pubblico per i casi in cui la platea degli enti destinatari di normative sia individuata con il mero richiamo all’art. 1, comma 2, TU pubbl. imp.: in questi casi la novella introdotta dal decreto legge citato fornisce un criterio oggettivo e dirimente per valutare la soggezione o meno degli ordini e dei collegi professionali, giacché stabilisce l’insufficienza del mero richiamo generico, ma impone che gli enti professionali debbano essere espressamente richiamati.

    1. Per i casi in cui la platea degli enti destinatari di normative rivolte al comparto pubblico non sia individuata dalla legge con la tecnica del richiamo all’art. 1, comma 2, TU pubbl. imp., la novella introdotta in estate non offre una risposta inequivocabile al tema dell’applicabilità o meno in capo agli ordini professionali della normativa considerata. Ponendo comunque il principio generale della inapplicabilità agli ordini delle fonti che non li menzionano espressamente, essa sembra fornire un argomento nel senso della non applicabilità, ma non ha la forza di escludere in via di principio che sempre e comunque gli ordini debbano ritenersi estranei alla sfera di applicazione delle normative che, pur non menzionandoli espressamente, si rivolgono genericamente al comparto pubblico e/o agli enti pubblici non economici .
    2. È proprio questo il caso del codice dei contratti pubblici: il testo llegislativo non richiama l’art. 1, co. 2 TU pubbl imp. e quindi la risposta circa la questione della soggezione o meno degli ordini professionali al codice non può essere risolta in base alla novella di cui all’art. 12 ter del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, ma deve essere ricercata sulla base dei diversi riferimenti di diritto positivo concretamente impiegati, oltre che sulla base dei principi generali coinvolti dalla fonte in esame, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata ed eurounitaria delle norme conferenti, sia di diritto interno che di diritto europeo. La normativa italiana in tema di contratti pubblici è infatti mutuata da alcune direttive europee, delle quali costituisce atto di recepimento.
    3. Come del resto riporta l’URCOFER, l’Autorità di settore (ANAC) ritiene che il codice degli appalti sia applicabile agli ordini professionali. Già con la delibera n. 687 approvata dal Consiglio dell’ANAC nell’Adunanza del 28 giugno 2017, e trasmessa via pec alla Federazione nazionale ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri (FNOMCeO) in data 18 luglio 2017, l’ANAC ha ritenuto gli ordini professionali soggetti al codice degli appalti (d.lgsl. n. 50 del 2016) essenzialmente per due motivi: perché gli ordini rientrerebbero nella nozione di enti pubblici non economici menzionata nell’art. 3 lett. a del codice stesso e perché gli ordini stessi sarebbero qualificabili come organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo.
    4. Entrambe queste due motivazioni non sembrano condivisibili.
      6.1. In estrema sintesi, gli ordini professionali non sono organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo: non lo sono perché, affinché un ente possa essere qualificabile come tale, occorrerebbe – alternativamente – che esso fosse finanziato “per la maggior parte dallo Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico”; che la sua gestione fosse “posta sotto la vigilanza di tali autorità o organismi”; che il suo organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza fosse “costituito da membri più della metà dei quali è designata dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico” (così l’art. 2, par. 4 della direttiva 2014/24/UE nonché l’art. 3, c.1, lett. d) del codice dei contratti pubblici). Nessuno di questi tre elementi ricorre nella conformazione giuridica di un ordine professionale; infatti, non a caso, la Corte di giustizia ha escluso espressamente che un Ordine dei medici tedesco potesse essere qualificabile come organismo di diritto pubblico, in un celebre precedente che si espresse conseguentemente per la non soggezione dell’Ente alle direttive appalti (Corte di Giustizia, sentenza 12 settembre 2013, C-526/11)
      6.2. Neppure il richiamo operato dal previgente codice degli appalti agli enti pubblici non economici (art. 3, co. 1, lett. a, d.lgsl. n. 50 del 2016) può valere a ricomprendere gli ordini professionali. Infatti, quando si riferisce, quali amministrazioni aggiudicatrici, agli “enti pubblici non economici”, l’art. 3, lett. a) del codice degli appalti deve essere interpretato nel senso che esso si riferisca agli enti pubblici non economici che rivestono, al contempo, anche la natura sostanziale di “organismi di diritto pubblico”, in quanto enti pubblici diversi dallo Stato centrale e dalle autorità di governo regionali e locali, ma comunque legati ad essi da uno stretto rapporto di dipendenza. Opinando diversamente, si avrebbe una violazione diretta della conferente disciplina europea, cioè della direttiva europea sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014, che “stabilisce norme sulle procedure per gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici” (art. 1, par. 1), e definisce “«amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, le autorità regionali e locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da una o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico” (art. 2. Par. 1, n. 1).
      Se non costituiscono “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del diritto dell’Unione, le organizzazioni ordinistiche neppure possono essere qualificate “amministrazioni aggiudicatrici” ai sensi del diritto interno.
    5. La delega legislativa per l’attuazione delle direttive europee sugli appalti pubblici è stata infatti conferita dal Parlamento con la legge 28 gennaio 2016, n. 11, il cui art. 1, autorizzando appunto il Governo “ad adottare … un decreto legislativo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,” ed ha posto uno specifico e puntuale criterio direttivo avente ad oggetto il “divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, come definiti dall’articolo 14, commi 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246”(art.1, c.1, lett. a), l.11/2016).
      Ebbene, se si va a vedere il contenuto della disciplina cui il criterio direttivo rinvia, si verifica che il divieto dell’introduzione o anche del mero mantenimento di un livello di regolazione superiore a quello minimo della direttiva viene specificamente puntualizzato proprio in ordine all’ambito soggettivo di applicazione.
      Stabilisce difatti il richiamato art. 14, comma 24 ter, della legge n. 246 del 2005 che, tra gli altri parametri, “costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie l’estensione dell’ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari” (lett. b) (enfasi aggiunta).
    6. Si tratta dunque esattamente del caso degli ordini professionali, ai quali, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, le direttive sugli appalti non si applicano, e ai quali, di conseguenza, ai sensi dell’espresso criterio direttivo della delega, l’applicazione non può essere né estesa né mantenuta in sede di recepimento delle direttive stesse, una tale estensione comportando tutti i maggiori ed invero non sostenibili oneri amministrativi connessi all’applicazione di una disciplina pensata essenzialmente per le amministrazioni pubbliche, la cui dotazione di uomini e mezzi non è neppure lontanamente comparabile con quella di cui dispongono le organizzazioni ordinistiche, le quali vivono esclusivamente con i contributi dei loro iscritti, e, per tale motivo, sono positivamente riconosciute dal legislatore come enti “non gravanti sulla spesa pubblica” (art. 2, c. 2-bis, d. l. 31 agosto 2013, n. 101).
      Se, dunque, gli enti pubblici non economici dell’art. 3 sono anche gli ordini professionali, il legislatore italiano ha recepito le fonti europee violando il cd. divieto di gold plating, e cioè violando il divieto di non “appesantire” la disciplina estendendone il campo di applicazione soggettivo . Violazione che possiamo escludere solo se, in via interpretativa, riteniamo il richiamo agli enti pubblici non economici come richiamo a quegli enti pubblici che sono anche organismi di diritto pubblico ai sensi del diritto europeo.
    7. Ebbene, ferme restando tutte le considerazioni fin qui esposte, corre l’obbligo di segnalare che proprio sui temi qui analizzati si è da poche settimane pronunziato il Giudice amministrativo, a seguito dell’impugnazione da parte della FNOMCeO della nota ANAC del 2017 sopra citata. Sebbene gli argomenti sopra indicati, ed invero molti altri, siano stati diffusamente utilizzati nel giudizio per confutare la tesi della applicabilità del codice degli appalti agli ordini professionali, il TAR Lazio, con la sentenza 16 aprile 2024, n. 7455, ha respinto il ricorso della FNOMCeO ed ha affermato la soggezione degli ordini professionali al codice degli appalti, perché “prevale l’interesse generale poziore di tutelare la concorrenza degli operatori del settore, assicurata dalle più stringenti regole dell’evidenza pubblica”. La sentenza appare invero sbrigativa ed incorre con tutta probabilità in più di un vizio motivazionale, specialmente laddove travisa il divieto di gold plating, ritenendo che con esso la fonte europea costituisce “solo un minimo inderogabile per gli Stati membri, che mantengono un margine di apprezzamento rispetto ai principi minimi, essendo consentito ai medesimi adottare una disciplina che prevede regole concorrenziali di applicazione più ampia rispetto a quella richiesta dal diritto comunitario”. Il travisamento è palese: il divieto di gold plating significa al contrario che, in sede di recepimento, il legislatore italiano non può introdurre una disciplina più gravosa di quella europea, che quindi costituisce il massimo di regolazione pubblica esperibile e non certo un minimo.
    8. La sentenza conclude un giudizio iniziato nel 2017 e si riferisce ovviamente al previgente codice degli appalti (d. lgsl. n. 50 del 2016). Nelle more della definizione del caso, è, com’è noto, subentrato il nuovo codice degli appalti (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e tuttavia la nuova disciplina non sembra innovativa sul punto di interesse, ovvero l’estensione del suo ambito di applicazione anche agli “Enti pubblici non economici”.
      Infatti, in linea con il Codice previgente, l’allegato I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) del nuovo Codice include nella nozione di amministrazioni aggiudicatrici (art. 1, comma 1, lett. q)): “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.
      La citata definizione ricalca quella contenuta nel precedente Codice del 2016 secondo cui le “amministrazioni aggiudicatrici” sono “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti” (ex art. 3, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
      Del resto, tali definizioni sono identiche a quelle contenute nel Codice ancora previgente, quello del 2006, secondo cui le “amministrazioni aggiudicatrici” sono “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.” (ex art. 3, comma 25, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
      Se dunque anche il nuovo codice degli appalti contempla la nozione di enti pubblici non economici, i principi di cui alla citata recente sentenza sono replicabili anche con riferimento alle fattispecie regolate dal nuovo codice.
    9. Alla luce di quanto sopra evidenziato, ed in attesa di un’eventuale nuova pronunzia che, in sede di appello, possa correggere le conclusioni della sentenza del TAR Lazio sopra riportata, è doveroso segnalare all’Unione richiedente il parere che, malgrado tutte le ragioni sopra esposte che depongono in senso diverso, allo stato la giurisprudenza amministrativa ritiene il codice degli appalti applicabile anche agli ordini professionali, con tutte le necessarie conseguenze in ordine agli adempimenti ed alle procedure cui quindi è opportuno gli ordini debbano prudenzialmente ricorrere nelle attività di scelta del contraente.
    10. Alla luce del quadro descritto e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, Il Consiglio nazionale si riserva di valutare l’opportunità di avviare gli opportuni contatti con l’Autorità di settore (ANAC) ai fini di verificare la possibilità di concordare semplificazioni nell’applicazione del codice degli appalti, specialmente per gli ordini con minori dotazioni di personale in organico e dotazioni patrimoniali ridotte.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 26 del 24 maggio 2024

  • Il COA di Trani chiede di sapere: “1) Se il Curatore speciale che nell’interesse del minore presenti l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti civili, sia tenuto ad allegare l’autocertificazione reddituale di cui all’art. 79, comma 1, lett. c) DPR 30/5/2002 n. 115. 2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, chiede di sapere: 2.1) Se il Curatore speciale del minore, accertato il conflitto di interesse con i genitori (i cui redditi, pertanto, non sono presi in considerazione), abbia l’obbligo di autocertificare solo il reddito del minore o anche quello degli altri componenti della famiglia; 2.2) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato temporaneamente collocato in affidamento etero familiare, abbia l’obbligo di autocertificare il reddito degli affidatari, i quali, a differenza dei genitori, non versano in conflitto di interessi con il minore; 2.3) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato affidato a un centro di accoglienza per minori, senza aver mutato la residenza anagrafica, abbia l’obbligo di autocertificare il solo reddito del minore.”

    La risposta al quesito è resa nei termini seguenti.

    1. L’art 76 del d.P.R. n. 115/2002 impone che ai fini della valutazione dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si debba verificare se il reddito cumulativo dei membri risultanti nello stato di famiglia non superi la soglia di legge stabilita (oggi € 12.838,01).
      Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che nel caso in cui si verta in giudizi aventi ad oggetto diritti della personalità si terrà conto del solo reddito del richiedente ed inoltre che nel caso in cui gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare, non si debba tenere conto del reddito di questi ultimi.
    2. Nel caso del curatore speciale del minore che si costituisca in giudizio ex art. 86 c.p.c. e sia iscritto nei relativi elenchi, se ne desume pertanto che:
      1) lo stesso possa formulare istanza di ammissione del minore al patrocinio a spese dello Stato quando il minore stesso non abbia un reddito proprio superiore al limite di soglia e: a) non debbano essere considerati i redditi degli altri componenti del nucleo familiare (vuoi perché sussista conflitto, vuoi perché si verta in materia di diritti personalissimi); b) i redditi dei familiari conviventi non superino la soglia;
      In particolare, dovrà tenersi conto del solo reddito del minore (a prescindere, cioè, dalla verifica dei redditi degli altri componenti del nucleo familiare): a) nei casi in cui il giudizio in cui il curatore si costituisce verta in temi di diritti della personalità o personalissimi (per esempio stato civile, rettificazione di attribuzione di sesso, diritto al nome, tutela della immagine), così come b) quando tutti i componenti del nucleo familiare presenti nello stato di famiglia siano da ritenersi o effettivamente siano in conflitto – anche solo potenziale – con gli interessi del minore tutelati nel giudizio in cui il curatore debba costituirsi (per esempio nei giudizi di separazione o divorzio dei genitori, ovvero in controversie che riguardino i nuovi compagni dei genitori, i fratelli o anche i nonni).
      Viceversa, l’istanza di ammissione non potrà essere presentata (e/o il minore non sarà ammissibile al patrocinio a spese dello Stato) se: 1) abbia un reddito proprio superiore ad €12.838,01 ovvero 2) nello stato di famiglia risultino inseriti soggetti con reddito superiore non in conflitto – anche potenziale – con il minore in giudizio o se 3) la controversia non verta in materia di diritti della personalità o personalissimi del minore.
    3. Problemi peculiari si pongono, al riguardo, quando il minore sia collocato in affidamento etero-familiare ovvero collocato in comunità, ma ancora iscritto nello stato di famiglia di origine o ancora quando, nello stato di famiglia, vi siano soggetti terzi estranei al giudizio. In tutti e tre questi casi pare doversi escludere qualunque rilevanza del reddito di soggetti ulteriori, non familiari e, nel caso del collocamento in comunità, pare essere in re ipsa l’irrilevanza del reddito dei genitori. In questi termini è resa, pertanto, la risposta ai quesiti sub 2.2 e 2.3.
    4. In tutti gli altri casi, il problema che si pone – per l’avvocato nominato curatore del minore – riguarda piuttosto la sussistenza in capo al medesimo di un obbligo di certificazione del reddito del minore.
      Sul punto si registra una notevole disparità di prassi: in alcuni casi si richiede l’autocertificazione al curatore, in altri casi si richiede invece che l’avvocato esibisca una dichiarazione dei genitori che attesti l’assenza di reddito proprio del minore. Ciò, evidentemente, pone problemi nel caso di conflitto tra il minore e i genitori.
    5. Pertanto, al fine di rispondere ai quesiti di cui ai punti 1 e 2.1 si osserva quanto segue. Il discrimine – in tutto il complesso di fattispecie sopra evocate – è dato dal possesso o meno, da parte del minore, di un proprio reddito, sovra o sotto-soglia e dalla presenza o meno di una situazione di conflitto: dalla diversa combinazione di questi fattori discende la risposta ai quesiti.
      Con precisione maggiore, una vera e propria necessità di certificare pare sussistere solo nel caso di reddito proprio sotto-soglia e di conflitto con i familiari conviventi in quanto, nel caso opposto (reddito proprio sovra-soglia), l’avvocato curatore dovrebbe limitarsi a non presentare l’istanza di ammissione, indipendentemente dalla sussistenza di una situazione di conflitto (non è infatti necessario, in ogni caso, considerare il reddito dei familiari conviventi); e, nel caso di reddito proprio sotto-soglia e assenza di conflitto, il reddito potrà essere certificato dai genitori e/o dai familiari conviventi e/o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
      Quando invece il minore non abbia reddito proprio, dovrebbe a rigore escludersi la necessità che l’avvocato certifichi il reddito dei familiari conviventi in tutte le ipotesi di conflitto e che quando – in assenza di conflitto – il reddito dei familiari conviventi superi la soglia non sussista a rigore la necessità di presentare istanza di ammissione.
      Il problema residua, invece, quando il minore non abbia reddito proprio e i familiari conviventi – in assenza di conflitto – abbiano un reddito sotto-soglia e permanga, dunque, la necessità di presentare l’istanza di ammissione.
      Le ipotesi rilevanti, in sintesi, si riducono pertanto alle seguenti:
      a) minore con reddito proprio sotto-soglia in situazione di conflitto con i familiari conviventi: in questo caso, l’avvocato ha necessità di presentare l’istanza di ammissione e deve poter attestare – anche auto-dichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato;
      b) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi sotto-soglia, in assenza di conflitto: in questo caso, la certificazione del reddito potrà provenire dai familiari;
      c) minore privo di reddito proprio e con reddito dei familiari conviventi (sovra- o sotto-soglia, in situazione di conflitto: questa è la situazione più problematica, in quanto la situazione di conflitto può rendere difficile ottenere la dichiarazione dei familiari conviventi. In questo caso, come già nel caso sub a), si deve ritenere che l’avvocato possa attestare – anche autodichiarando – che il minore si trova nelle condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato. Prevale infatti l’esistenza di un conflitto e la contestuale necessità di assicurare l’accesso del minore a una tutela giurisdizionale effettiva, anche attraverso il ricorso al patrocinio a spese dello Stato.
      Resta inteso che:
      1) le dichiarazioni dell’avvocato che attestano l’esistenza delle condizioni reddituali di cui all’articolo 76 del d.P.R. n. 115/2002 valgono ai soli fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e salva diversa valutazione da parte del COA procedente e/o del giudice chiamato a pronunciarsi;
      2) la certificazione del reddito non è necessaria quando si verta in materia di diritti personalissimi;
      3) l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve essere richiesta quando: a) il minore abbia un reddito proprio sovra-soglia; b) i familiari conviventi abbiano un reddito sovra-soglia e non vi sia conflitto; c) il minore abbia un reddito proprio sotto-soglia, i familiari conviventi abbiano un reddito sovra-soglia e non vi sia conflitto.
      Si precisa che tali ipotesi vengono formulate sulla base del diritto vigente e tenuto conto della grande disparità di prassi che si registra nel territorio nazionale. Esse non possono peraltro essere ritenute vincolanti, ma hanno valore di raccomandazione. Parimenti, non si può che auspicare che una modifica delle disposizioni rilevanti assicuri che – in ogni caso – quando viene nominato il curatore speciale del minore, venendo in rilievo un diritto della personalità o personalissimo del minore stesso, non vi sia necessità di considerare altri redditi (né, conseguentemente, di attestarne l’esistenza).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 24 maggio 2024

  • Il COA di Genova formula un quesito con riferimento all’orientamento di prassi espresso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, secondo cui i provvedimenti di iscrizione dei professionisti nell’elenco dei mediatori familiari di cui all’art. 12-bis disp. att. c.p.c. e nell’elenco dei delegati alle operazioni di vendita di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. – quali atti aventi efficacia lato sensu “abilitante” rispetto allo svolgimento di una data attività professionale – soggiacerebbero alla tassa sulle concessioni governative ai sensi del punto 8 dell’art. 22 della tariffa annessa al d.P.R. n. 641/1972, nella misura di € 168. Il COA Genova si domanda se sia corretta tale richiesta, atteso che il professionista che si iscrive in questi elenchi ha già assolto il pagamento della tassa sulle concessioni governative al momento dell’iscrizione nel proprio albo professionale.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    I. La tassa sulle concessioni governative di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 ha per presupposto l’adozione, da parte dell’amministrazione competente, di un atto o provvedimento amministrativo (concessioni, licenze, autorizzazioni, o altro genere di certificazioni/attestazioni) che garantisca all’interessato l’esercizio di un diritto o di una facoltà.
    Tra le casistiche di rilievo e per quanto qui di interesse, l’art. 22, punto 8, della tariffa allegata al d.P.R. n. 641, include tra gli atti soggetti a tassazione i provvedimenti relativi all’iscrizione in albi o elenchi istituiti per l’esercizio di “attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri”. Dal tenore della disposizione, si coglie immediatamente come l’applicabilità del tributo sulle concessioni governative, nelle fattispecie in esame, risulti ancorato alla sussistenza di uno specifico requisito, individuabile non tanto e non già nel mero rilascio di un provvedimento di iscrizione in un albo o elenco, quanto piuttosto nel legame di funzionalità esistente tra tale iscrizione e l’esercizio di un’attività di carattere “industriale”, “commerciale” o “professionale”; elemento, quest’ultimo, che, in un’ottica di commutatività, giustifica appunto l’applicazione del prelievo.
    Proprio facendo leva su tale ordine di considerazioni, la prassi erariale (cfr. risoluzione n. 103/E del 2010) ha riconosciuto, ad esempio, l’applicabilità della tassa sulle concessioni governative con riferimento all’iscrizione nel previgente registro per l’ammissione al patrocinio del praticante avvocato di cui all’art. 8, comma 2, R.D.L. n. 1578/1933 e all’art. 7 della legge n. 479/1999, data la sussistenza del requisito legato a “l’esercizio di una professione”; la debenza della tassa è stata, per converso, esclusa “nel caso in cui l’iscrizione all’albo non abiliti all’esercizio di alcuna professione, come nell’ipotesi di iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti, di cui al comma 1 dell’articolo 8 del … RDL n. 1578 del 1933”.
    II. Con specifico riferimento all’orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate in relazione all’iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari di cui all’art. 12-bis disp. att. c.p.c. e/o in quello dei delegati alle operazioni di vendita di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., occorre, dunque, appurare se le menzionate previsioni si riferiscano o meno ad attività di natura professionale; l’esercizio di tali attività possa aver luogo solo a seguito dell’iscrizione nell’elenco appositamente istituito.
    Riguardando la questione da questa prospettiva d’indagine ed in relazione all’elenco previsto dall’art. 12-bis disp. att. c.p.c., la disciplina in esame si inserisce, come noto, in un più ampio disegno innovatore operato nell’ambito della Riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) e finalizzato a garantire una maggiore e più spiccata “professionalizzazione” della figura del “mediatore familiare”. Confermando la riconducibilità della figura in parola entro il perimetro delle “professioni non organizzate in ordini o collegi” di cui alla L. n.4/2013, la novella normativa affida, in particolare, ad un apposito decreto ministeriale (cfr. Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 27 ottobre 2023, n. 151, “Regolamento sulla disciplina professionale del mediatore familiare”) l’individuazione dei requisiti e degli obblighi formativi e deontologici relativi allo svolgimento dell’attività di mediatore familiare.
    Sulla base della disciplina così delineata, appare subito chiaro come l’esercizio dell’attività di mediatore familiare non risulti subordinato al superamento di un esame di abilitazione, né imponga l’iscrizione del professionista in un apposito albo o elenco.
    Se, dunque, da questo punto di vista, la conclusione dell’Agenzia delle Entrate, nel senso dell’applicabilità della tassa sulle concessioni governative a carico dei soggetti che richiedano l’iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari, sembrerebbe prestare il fianco a consistenti obiezioni di ordine logico e sistematico (tanto più in presenza di professionisti che risultino già iscritti in un apposito albo ed abbiano, a tal fine, scontato la tassa di concessioni governative), sott’altro profilo, occorre considerare la peculiare funzione assunta, nell’ambito del regime sopra delineato, dal nuovo “elenco dei mediatori familiari” di cui all’art. 12-bis del Capo I-bis – Titolo II disp. att. c.p.c.
    Tale disposizione prevede, invero, l’istituzione, presso ogni tribunale, di un apposito elenco cui è possibile attingere, ai sensi dell’art. 473-bis.10 c.p.c., ai fini del tentativo di mediazione familiare “endoprocessuale”. Il tutto, al fine di supportare le parti di causa nella scelta di un professionista di comprovata esperienza che possa gestire il percorso di composizione convenzionale della crisi coniugale e senza che tale adempimento possa spiegare una efficacia “abilitante/autorizzativa”.
    In questo frangente, sembrerebbe giocoforza escludere che l’elenco di cui all’art. 12-bis disp. att. c.p.c. abbia la finalità di consentire ai soggetti ivi inseriti l’esercizio di un’attività (altrimenti preclusa) a contenuto “professionale”.
    Questa ricostruzione è, del resto, convalidata anche dal punto di vista sistematico, se si tiene conto della collocazione delle norme relative all’elenco dei mediatori familiari all’interno del Titolo II disp. att. c.p.c., dedicato agli “esperti” e “ausiliari del giudice”. Da questo punto di vista, si dovrebbe concludere, in definitiva, che l’elenco dei mediatori familiari istituito nell’ambito della Riforma Cartabia abbia una mera funzione ricognitiva, in presenza di figure chiamate a svolgere, nell’ambito della mediazione endoprocessuale, un’attività sui generis che, pur non riconducibile stricto sensu tra quelle di carattere “ausiliario”, presenta innegabili punti di contatto con le funzioni e i compiti ordinariamente affidati ad “esperti” e “ausiliari del giudice”.
    III. Un analogo ordine di considerazioni vale con riferimento all’elenco dei delegati alle operazioni di vendita di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.
    Come infatti ben noto, con tale disposizione il legislatore ha inteso rimediare al vuoto normativo esistente in materia, provvedendo con norma primaria a disciplinare le modalità di tenuta e formazione degli elenchi dei professionisti cui possono essere demandate le attività di vendita in materia di esecuzioni immobiliari ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c.
    L’elenco in tal modo formato – cui possono avere accesso, in particolare, “gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti ai rispettivi ordini professionali” – è funzionale all’individuazione dei soggetti che siano in possesso di documentata esperienza e competenza in materia di esecuzione forzata e siano idonei, come tali, a svolgere le delicate funzioni di professionista delegato alle operazioni di vendita immobiliare.
    Nel mutato assetto normativo, resta peraltro indubbia la natura della funzione affidata ai soggetti di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. e la riconducibilità delle attività ad essi affidate nel novero delle attività “ausiliarie” rispetto a quelle del giudice.
    Alla luce di quanto sopra ed indipendentemente dall’efficacia (abilitante o meno) che si ritenga di attribuire al provvedimento di iscrizione nell’elenco previsto dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c., in mancanza di un’attività anche solo latamente qualificabile come attività di natura “professionale”, si ritiene che il presupposto applicativo della tassa sulle concessioni governative difetti in nuce con riferimento al caso dei delegati alle operazioni di vendita.
    IV. Sul piano interpretativo e date le vistose analogie tra le due fattispecie, va peraltro dato conto del fatto che le conclusioni sopra rassegnate potrebbero entrare in rotta di collisione con il risalente e mai sconfessato indirizzo ministeriale relativo all’albo dei consulenti tecnici di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c.: benché – al pari di quanto osservato in relazione all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. – non si tratti di un adempimento funzionale all’esercizio, da parte del richiedente, di un’attività di natura professionale (, è, infatti, prassi tutt’oggi invalsa dei tribunali subordinare il rilascio dei provvedimenti di iscrizione all’albo dei CTU al versamento della tassa sulle concessioni governative in misura pari ad € 168,00.
    In quest’ottica e in una prospettiva de iure condendo, sarebbe dunque senz’altro auspicabile un intervento chiarificatore da parte del legislatore, che – preso atto dell’incerto quadro normativo e delle specificità delle fattispecie sopra esaminate – si premuri di escludere l’applicabilità della tassa sulle concessioni governative, con riferimento agli elenchi di cui agli artt. 12-bis e 179-ter disp. att. c.p.c.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 24 del 22 marzo 2024

  • Il CDD di Roma formula quesito in ordine «agli effetti della previsione regolamentare disciplinata dall’art. 2, comma 3 reg. 2/2014 sui procedimenti disciplinari prescritti all’atto della riassegnazione dei fascicoli già pendenti alle sezioni ad inizio consiliatura».

    Il quesito posto dal CDD di Roma riguarda la possibilità che l’Adunanza Plenaria dichiari l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare prima che il fascicolo stesso, già precedentemente assegnato ad una sezione designata dal Presidente, in sede di rinnovo della consiliatura, venga “ri-assegnato” alla nuova sezione composta ex art. 2, c. 3, Reg. CNF 2/14. L’esigenza sorgerebbe dal disposto dell’art. 129 c.p.p. che obbliga il giudice penale a dichiarare la prescrizione e ogni altra causa di estinzione del reato in ogni stato e grado del processo, disposizione applicabile al procedimento innanzi ai CDD ai sensi dell’art. 59, c.1, lett. n) della l. 247/2012 per quanto non specificatamente disciplinato e fatta salva la compatibilità con la stessa.
    L’art. 38 Reg. CNF 2/2014 disciplina espressamente la sorte dei «procedimenti disciplinari pendenti alla data di insediamento del Consiglio distrettuale di disciplina», stabilendo che il Presidente provveda alla riassegnazione degli stessi secondo i criteri ordinari prescritti dall’art. 2, seguendo «l’ordine cronologico» e, dunque, dalla delibera di approvazione del capo di incolpazione (a) ovvero, in mancanza di essa, dall’iscrizione nel Registro Riservato (b), più risalenti nel tempo.
    La lettera della disposizione non contempla, pertanto, l’ipotesi di una nuova valutazione del fascicolo disciplinare già assegnato in pendenza della consiliatura venuta a scadenza, ma più semplicemente onera il Presidente di riassegnare i fascicoli alle sezioni ricomposte.
    L’esclusione del potere presidenziale di nuova valutazione dei fascicoli è confermata dalla circostanza che l’art. 38 non coinvolge l’Adunanza plenaria nell’attività da compiersi al rinnovo della Consiliatura con riferimento ai fascicoli pendenti, a differenza di quanto avviene in sede di prima valutazione del fascicolo disciplinare. L’art. 58 della l. professionale, infatti, individua nel Consiglio l’organo competente a deliberare sulle proposte preliminari del Presidente, allo stesso modo dispone l’art. 38, c. 1, 2 e 2-bis del regolamento.
    L’obbligo di dichiarare immediatamente la prescrizione e con essa, analogamente a quanto disposto dall’art. 129 c.p.p., ogni altra questione che attenga alla procedibilità dell’azione disciplinare, spetterà pertanto alla Sezione cui il fascicolo era precedentemente assegnato per come ricomposta in ossequio all’art. 38 Reg. n. 2/2014.
    D’altronde, il mutamento della composizione soggettiva della Sezione – finanche ove dovesse essere integrale – da un lato non incide sulla giuridica esistenza della stessa, dall’altro non comporta alcuna nullità del procedimento, al quale non è applicabile il principio di immodificabilità del giudice.
    La conclusione, oltre ad essere conforme al disposto di legge, è coerente con la conformazione dei poteri che la fonte primaria attribuisce al Consiglio distrettuale di disciplina e alle sue articolazioni interne.
    Il CDD, infatti, «svolge la propria opera con sezioni […]» (art. 50, c. 3, l. n. 247/2012), alle quali è affidata l’intera conduzione delle attività che seguono la notizia di illecito disciplinare, vuoi ove da questa derivi l’approvazione del capo di incolpazione, vuoi ove sia archiviata o dia luogo a richiamo verbale il quale «deve essere» meramente «formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina» (art. 14, c. 4-bis, Reg. 2/2014). Al contrario, la legge professionale individua e circoscrive puntualmente i poteri del Presidente, stabilendo che ad egli competa:
    • l’iscrizione della notizia dell’illecito «in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui gli stessi si riferiscono» (art. 58, c. 1)
    • la proposta al consiglio – i.e. all’adunanza plenaria – de «l’archiviazione senza formalità», nel caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito;
    • «in ogni altro caso», la designazione de «la commissione che deve giudicare» e la «nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell’incolpato» (art. 58, c. 2).
    Il Regolamento n. 2/2014 meglio specifica tali poteri attribuendo al Presidente:
    • all’inizio di ogni consiliatura, proposta all’Adunanza plenaria, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, di composizione delle Sezioni e indicazione dei criteri di assegnazione dei fascicoli nonché di nomina, per ciascun fascicolo, dell’istruttore e delle attribuzioni delle funzioni di Presidente e Segretario della sezione giudicante (art. 2);
    • al momento dell’insediamento di ogni nuovo Consiglio distrettuale di disciplina, la riassegnazione dei procedimenti pendenti secondo i criteri di cui all’art. 2 e in base all’ordine cronologico sopra indicato (art. 38)
    • nella fase immediatamente successiva all’iscrizione della notizia di illecito «valutati gli atti trasmessi dal Consiglio dell’Ordine e le deduzioni presentate dall’iscritto ai sensi dell’art. 11», il potere di proporre all’adunanza plenaria oltre all’archiviazione per manifesta infondatezza o per prescrizione, (art. 14, c. 1) ovvero il potere di proporre all’assemblea l’applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell’art. 28 (art. 14, c. 2-bis), non avente natura di sanzione disciplinare.
    • il potere di sostituzione del Componente della sezione ricusato ovvero la trasmissione del fascicolo al CDD viciniore (art. 9, c. 3).
    Al di fuori di queste specifiche ipotesi, come detto, «il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo alla sezione competente secondo le modalità previste dall’art. 2 del presente regolamento» sia che si tratti di prima assegnazione del fascicolo, sia che si tratti di ri-assegnazione ai sensi dell’art. 38 Reg. Cnf 2/2014.
    I criteri di individuazione del numero e della designazione dei componenti delle singole Sezioni in cui il CDD – per legge – svolge la sua attività sono esattamente predeterminati dall’art. 50 della l. n. 247/2012 e dall’art. 2 del Reg. CNF 2/2014 come modificato nel 2017, circostanza che rende anche in via di fatto la dichiarazione di prescrizione più rapida e agevole se compiuta dalla Sezione in sede di riassegnazione rispetto quanto avverrebbe in sede di nuova valutazione dei fascicoli ad opera del solo Presidente e successiva delibera in plenaria.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 23 del 21 marzo 2024

  • Il COA di Torino chiede di sapere se possano ritenersi esonerati dall’obbligo formativo, per il periodo della sospensione, gli avvocati sospesi obbligatoriamente ex lege per effetto della loro assunzione alle dipendenze dell’Ufficio per il processo.

    La sospensione obbligatoria prevista dall’articolo 11, comma 2 bis, del decreto legge n. 80/2021 (come introdotto dall’articolo 17, comma 2, del d.l. n. 33/2022) per l’avvocato assunto alle dipendenze dell’ufficio per il processo è equiparabile, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, alla sospensione obbligatoria di cui all’articolo 20 della legge 247/2012. Pertanto, come previsto dall’articolo 11 della legge n. 247/12 per gli avvocati sospesi obbligatoriamente, anche gli avvocati assunti alle dipendenze dell’ufficio per il processo e quindi sospesi ex lege devono ritenersi esonerati dall’assolvimento dell’obbligo formativo per la durata della sospensione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Genova chiede di sapere se possa consentirsi la frequenza a distanza del corso di formazione obbligatorio per i praticanti oltre il limite di cinquanta ore previsto dall’articolo 7 del d.m. n. 17/2018 in particolare consentendo la frequenza da remoto per l’intera durata del corso presso la sede del Consiglio dell’Ordine, onde evitare lo spostamento nel Comune capoluogo e istituendo un controllo sulla frequenza.

    La risposta è resa in termini negativi, in quanto il limite massimo di cinquanta ore in formazione a distanza di cui all’articolo 7 del d.m. n. 17/2018 deve ritenersi inderogabile, indipendentemente dalle concrete modalità in cui si svolga la frequenza a distanza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 20 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Reggio Calabria formula una serie di quesiti attinenti alle modalità di svolgimento della prova finale del corso abilitante per delegato alle vendite e custode giudiziario e ai requisiti per prendervi parte.

    Si chiede di sapere (con i quesiti nn. 1 e 2), anzitutto, se possano essere ammessi a sostenere la prova finale coloro che abbiano frequentato il corso per l’80% della durata, invocando l’applicazione analogica dell’articolo 20, ultimo comma, del Regolamento n. 6/2014 il quale riguarda – tuttavia – la diversa materia della totalizzazione di crediti formativi a seguito della frequenza di eventi di durata superiore a mezza giornata o una giornata. Nella materia rilevano, infatti, le Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c., adottate dalla Scuola Superiore della Magistratura, le quali esplicitamente identificano nelle venti ore di durata un “riferimento minimo non derogabile”. Né diverse indicazioni possono desumersi dal regolamento per lo svolgimento della prova finale dei corsi di alta formazione ex art. 179 – ter disp. att. c.p.c., adottato dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Consiglio Nazionale del Notariato e in vigore dal 1 aprile 2024.
    Ne consegue che possano essere ammessi a sostenere la prova finale solo coloro che abbiano totalizzato la frequenza di venti ore dei predetti corsi, ferma restando chiaramente la possibilità di recuperare le ore non totalizzate.
    Con il quesito n. 3 si chiede invece di sapere se la prova finale possa svolgersi in più sessioni e, con il quesito n. 4, se di tale possibilità possano altresì fruire coloro che – non avendo frequentato il corso per l’intera durata – successivamente recuperino le ore mancanti.
    A entrambi i quesiti non può essere data risposta affermativa, in quanto il richiamato regolamento – all’articolo 3, comma 6 – prevede l’eventualità di una ripetizione della prova (da tenersi comunque entro venti giorni dalla conclusione del corso) solo quando – nel caso di prova svolta online in modalità sincrona secondo le modalità dettate dal medesimo articolo 3 – la prova non possa essere conclusa per problemi tecnici o per disconnessione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 19 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Mantova chiede di sapere se l’assolvimento del generale obbligo formativo in capo all’avvocato, costituisca pre-requisito necessario all’iscrizione nell’elenco tenuto dal Tribunale, ai sensi dell’art. 179 ter disp. att. c.p.c., ancorché il professionista abbia frequentato positivamente i corsi “specializzanti” indicati dalla normativa di riferimento.

    Sul punto, premesso che nella specie si discorre di elenco tenuto non dal COA ma dal Presidente del Tribunale, non si può che rinviare al testo dell’articolo 179-ter che, al fine dell’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite prevede – accanto al requisito dell’iscrizione nell’albo – la “specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata” e la “condotta morale specchiata”.
    Considerato che, come noto, la formazione specialistica richiesta dalla disposizione in parola consente di totalizzare crediti formativi, essa concorre specificamente – in parte qua – all’assolvimento dell’obbligo formativo. D’altro canto, la richiamata disposizione di cui all’articolo 25, comma 7 del regolamento CNF n. 6/2014 – che pure richiede il possesso dell’attestato di formazione continua ai fini dell’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni – non ha rango tale da derogare alla previsione speciale di cui all’articolo 179-ter delle disp. att. c.p.c., che è infatti fonte di rango primario.
    Ne consegue che – al solo fine dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 179-ter – dovranno considerarsi i requisiti esplicitamente previsti da tale disposizione, impregiudicata ogni ulteriore conseguenza derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 18 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Biella formula una serie di quesiti in materia di processo telematico, con specifico riguardo alle modalità di deposito di files audio e video.

    In particolare, chiede di sapere se:

    1. esista un modo per produrre files audio e video, se del caso mediante loro adeguata conversione, che ne consenta la produzione diretta in via informatica attraverso il PCT e la successiva fruizione, senza particolari problematiche, da parte del Giudice e delle altre controparti;
    2. in caso di risposta negativa, se sia corretta la richiesta da parte degli Uffici Giudiziari di produzione di files audio e video su di unità esterne rimovibili USB solamente in “copia forense” (con i relativi conseguenti costi), ovvero se possa ritenersi altrettanto valida l’alternativa produzione su semplice ed unico supporto USB di detti files, riservando la produzione di copia forense solo in ipotesi di contestazione;
    3. in ogni caso, considerato che la produzione su supporto esterno di files audio e video è consequenziale all’impossibilità di deposito diretto telematico, se si condivida l’applicazione alla fattispecie dell’esenzione dal pagamento dei diritti di copia ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater ed 1-quinquies.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Il decreto del Ministero della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, pur nella versione risultante a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate con decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (GU n. 303 del 30-1-2023), mantiene invariata – secondo quanto previsto dall’articolo 12 – la rispondenza dei documenti informatici allegati alla elencazione contenuta nelle specifiche tecniche ex art. 34 del medesimo decreto.
    La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia ha posto recentemente in consultazione una nuova versione delle menzionate specifiche tecniche. Il nuovo testo condiviso in consultazione pubblica, se confermato, risolverebbe di per sé la questione dei formati ammessi ampliando le previsioni e contemplando il deposito di file nei formati comuni audio e video.
    Ciononostante, fino all’emanazione delle nuove specifiche tecniche continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti e, pertanto, non è al momento possibile effettuare un deposito telematico dei formati audio e video. Ne consegue – nonostante non vi sia uniformità negli orientamenti della giurisprudenza – che il deposito di file in formati non consentiti dalle citate Specifiche tecniche del processo telematico, come ad esempio i file video e audio, possa essere effettuato solo mediante deposito in cancelleria del supporto informatico (CD- ROM), accompagnato da una nota di deposito con le specifiche – anche della tipologia – dei file contenuti nell’unità e la motivazione per la quale si procede al deposito tradizionale in cancelleria.
    Appare, altresì, corretta la prassi del deposito materiale in cancelleria dei files audio e video su un supporto CD/DVD per ciascuna parte processuale onde evitare problemi di duplicazione.
    Si sconsiglia l’utilizzo di chiavette USB sia per i maggiori costi sia per questioni di integrità dei file ivi contenuti e sia, infine, perché i dispositivi USB dichiarano una data retention di 10 anni a differenza dei DVD che dichiarano in grado di preservare i file ivi contenuti per 30 anni.
    In quanto correlata alla questione qui affrontata, si evidenzia la prassi seguita in alcuni Tribunali, del deposito in “copia di cortesia” (essendo permessa tale modalità se contenente solo file nei formati previsti) dei file audio e/o video compressi in formato zip o rar attraverso il deposito telematico, dando atto del deposito in cancelleria dei medesimi file su supporto CD/DVD. Soluzione extra legem che appare empiricamente preferita all’alternativa di utilizzare un file pdf come contenitore di un file video o audio, atteso oltretutto il rischio che le altre parti processuali e, prima ancora, il giudice, non dispongano dell’apposito programma per la sua apertura. Tale ultima notazione assorbe il profilo degli eventuali costi connessi alle copie.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 19 aprile 2024