Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Genova chiede di sapere se possono essere riconosciuti crediti formativi ai Colleghi che frequentano il dottorato di ricerca presso l’Università e, in caso affermativo, in quale misura per ciascuno dei tre anni di dottorato e/o per l’elaborazione della tesi finale.

    Il regolamento n. 6/2014 non annovera la frequenza del dottorato di ricerca, in sé considerata, al fine dell’adempimento dell’obbligo formativo. Spetta piuttosto al COA, nell’esercizio della sua discrezionalità, valutare se lo svolgimento di specifiche attività nell’ambito del dottorato di ricerca possa rientrare tra le “altre attività” formative contemplate dall’articolo 13 del Regolamento ovvero tra le attività di autoformazione contemplate dal medesimo articolo.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Novara chiede di sapere se in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, la cancellazione prevista dal DM 47/2016 sia una conseguenza automatica o rientri nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione e con quali modalità e criteri.

    Sul punto si osserva che l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 15 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Vicenza formula quesito avente ad oggetto la possibilità per una Società tra Avvocati, di cui all’art. 4 bis della Legge 247/2012, di partecipare eventualmente ad un’associazione professionale tra Avvocati ex art. 4 della medesima Legge.

    Sul punto il Consiglio Nazionale Forense si è espresso con parere del 23 settembre 2022, che si trascrive integralmente:

    “Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini richiede “se è possibile che una STA costituita nelle forme della S.r.l. uninominale, regolarmente iscritta nella apposita sezione dell’Albo Avvocati, possa a sua volta costituire una aggregazione nella forma dello studio legale associato di cui sono componenti la predetta STA con unico socio e l’Avvocato che di quella Società è unico socio. Ovvero se è correttamente costituito lo studio legale associato dove i due componenti convergano sostanzialmente nella medesima persona, socio unico e legale rappresentante della STA, costituita nelle forme della S.r.l. uninominale e Avvocato persona fisica iscritta all’Albo Ordinario”.
    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, si espone quanto segue. Innanzitutto, l’art. 4 della Legge n. 247/2012, rubricato “Associazioni tra avvocati e multidisciplinari”, dispone, al comma 1, che: “La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. La partecipazione ad un’associazione tra avvocati non può pregiudicare l’autonomia, la libertà e l’indipendenza intellettuale o di giudizio dell’avvocato nello svolgimento dell’incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario”;
    Tale precetto inderogabile, dunque, individua uno dei tratti che distinguono le associazioni professionali dalle STA; ed infatti, l’incarico professionale, nelle prime, va necessariamente conferito ai singoli professionisti associati (si cfr, art. 4, comma 1, secondo periodo, l. 247/2012), mentre, nelle seconde, viene conferito alla società, così determinandosi una dissociazione tra il soggetto che assume l’incarico (la società) e colui che lo porterà ad esecuzione (il professionista abilitato e socio della società).
    Nelle STA, dunque, l’art. 2232 c.c. – a mente del quale “il prestatore d’opera professionale deve eseguire personalmente l’incarico assunto” – viene derogato e modulato in una prospettiva organizzativa che pone in equilibrio, da un lato, la personalità della prestazione e, dall’altra, l’organizzazione societaria.
    Pertanto, proprio la natura speciale della normativa in tema di STA impone un’attenta valutazione in merito a sovrastrutture che, nella sostanza, pongano ingiustificati limiti al principio della piena personalità della prestazione.
    Ebbene, da quanto innanzi emerge una chiara criticità correlata alla fattispecie oggetto del quesito.
    In particolare, ove si ammettesse la possibilità che una STA partecipi ad una associazione
    professionale tra avvocati, ci si troverebbe dinanzi ad una associazione professionale in cui l’incarico professionale viene conferito ad una STA, la quale, a sua volta, dovrebbe scegliere il proprio socio deputato a eseguirlo; in tal modo, però, si creerebbe un modello che viola il divieto – prescritto all’art. 4, comma 1, primo periodo Legge n. 247/2012 – di dissociazione tra chi assume l’incarico e chi lo esegue (e secondo cui, nelle associazioni tra avvocati, l’incarico professionale deve essere sempre conferito all’avvocato in via personale, senza possibilità che l’associato nominato possa, a sua volta, nominare il professionista deputato ad eseguire l’incarico).
    Peraltro, va anche aggiunto che la natura unipersonale della STA costituita per il tramite del tipo s.r.l. e che si ipotizza partecipata da un unico socio-avvocato non permette affatto di superare il vulnus succitato, in quanto lo strumento societario capitalistico (quale è la s.r.l.) rappresenta, per l’appunto, un modello organizzativo (programmatico) che prescinde dall’intuitus dei soci che ne detengono le partecipazioni; ed infatti, in tali tipi di società le modifiche soggettive (modifica della persona del socio) non costituiscono una modifica dell’atto costitutivo.
    Ne deriva che è ben possibile che una STA costituita nelle forme della s.r.l. possa veder modificata nel tempo la propria compagine sociale – sempre rispettando i requisiti strutturali tipizzati all’art. 4-bis della Legge n. 247/20121 – in maniera “naturale” (a mezzo circolazione della quota inter vivos ovvero mortis causa); la STA (s.r.l.) e l’avvocato-persona fisica sono due distinti soggetti di diritto, sicché la partecipazione di una STA ad una associazione tra avvocati impedirebbe all’assistito di conferire l’incarico all’avvocato in via personale.
    Né tanto meno può militare in senso opposto la lettera del secondo comma dell’art. 4 della Legge n. 247/2012, a mente del quale: “Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti”.
    Ebbene, se è vero che anche le STA sono iscritte all’albo forense, è altrettanto vero che tale norma, nel risultare successiva rispetto a quella citata in tema di divieto di dissociazione, è rivolta a legittimare la partecipazione alle associazioni solo a liberi professionisti persone fisiche, di modo che va letta nel senso che: possono partecipare alle associazioni tra avvocati “oltre ai liberi professionisti iscritti all’albo forense”, anche altri appartenenti alle categorie individuate con regolamento ministeriale.
    D’altronde, una simile soluzione, da un lato, bene si sposa con la funzione propria del divieto di dissociazione e, dall’altro, trova conferma nel contenuto del D.M. 4 febbraio 2016, n. 23, con cui è stato emanato il Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati. L’art. 2 del citato D.M., infatti, consente la partecipazione ad associazioni tra avvocati solo a “liberi professionisti” e non a strutture societarie, il che dimostra come la ratio della norma sia quella di strutturare le associazioni come appannaggio delle persone fisiche-liberi professionisti.
    Insomma, la soluzione resa non pare affatto limitativa dei diritti del professionista-avvocato, il quale ha uno spettro di possibilità sufficientemente chiaro ed ampio: – esercitare la professione in forma individuale; – partecipare ad una associazione tra avvocati; – partecipare ad una STA. Le due ultime collettività organizzate, in ragione delle rispettive caratteristiche, non possono essere vasi comunicanti (si cfr., al riguardo anche il parere CNF n. 18 del 19 febbraio 2021), il che, lungi dall’implicare compressioni ai diritti degli avvocati, permette di evitare qualsivoglia ulteriore schermo soggettivo che, nella sostanza, possa potenzialmente svilire il filo rosso che lega organizzazione e personalità della prestazione.
    Alla luce di quanto innanzi, non si può sostenere ammissibile che una STA – anche se costituita nelle forme della S.r.l. uninominale – possa partecipare ad una associazione professionale tra avvocati.”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 14 del 19 aprile 2024

    1. L’art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo, tra l’altro e quanto ai requisiti organizzativi necessari: – che le STA siano iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la medesima società; – il divieto di partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona (comma 1); – che: “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”; – che la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati e che i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. ↩︎
  • Il COA di Vicenza formula quesito in merito alla possibilità – per una cittadina italiana già abilitata all’esercizio della professione forense in Italia ma attualmente residente a Monaco di Baviera e iscritta all’AIRE – di iscriversi all’Albo degli Avvocati in Italia per poi esercitare la professione (eventualmente come avvocato stabilito) all’estero e, nel caso di specie, in Germania.

    Il COA ricorda – correttamente – che l’articolo 7, comma 5 della legge n. 247/12 consente il mantenimento dell’iscrizione all’avvocato che, già iscritto nell’albo e quindi in possesso di domicilio professionale, trasferisca la propria residenza all’estero e ivi eserciti la professione. Il caso all’esame riguarda invece la persona abilitata all’esercizio della professione ma mai iscritta nell’albo che chieda di essere iscritta al fine di esercitare il diritto di stabilimento in Germania.
    Difetta nel caso di specie – stando all’esposizione contenuta nel quesito – uno dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Albo degli avvocati e cioè il possesso di un domicilio professionale “nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine” (art. 17, lett. c) della legge n. 247/12). L’articolo 7, comma 5, invece, riguarda la sola ipotesi dell’avvocato che – già iscritto – intenda trasferire il proprio domicilio all’estero e, in quel caso, consente all’iscritto di mantenere l’iscrizione in Italia, peraltro confermando il criterio del radicamento territoriale nell’ultimo domicilio noto in Italia. Nel caso esposto nel quesito, mancherebbe invece qualunque criterio di collegamento territoriale con l’Italia. Ne consegue che, per potersi iscrivere nell’albo tenuto dal COA di Vicenza, l’interessata dovrà indicare un domicilio professionale nel circondario di competenza del medesimo COA, domicilio che peraltro ben può essere disgiunto dalla residenza.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 13 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Torino formula quesito in merito all’incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e attività di agente sportivo iscritto nel relativo Registro, svolta in forma societaria.

    Come riportato nel quesito, l’articolo 4, comma 9 del d. lgs. n. 37/2021 prevede che: “L’iscrizione a un albo circondariale degli avvocati è compatibile con l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, ricorrendone i relativi presupposti.”. Tale disposizione si applica, come previsto dall’articolo 15-bis del medesimo decreto legislativo, a decorrere dal 1 gennaio 2023.
    Come ricordato nello stesso quesito, l’orientamento maturato in sede consultiva consentiva -già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 37/2021 – l’iscrizione dell’avvocato nel Registro degli agenti sportivi, a condizione che l’attività svolta non rivestisse il carattere della continuità e della professionalità (cfr. pareri 3/2020 e 20/2019).
    A seguito dell’entrata in vigore della disposizione richiamata – norma speciale successiva che deroga, come tale, alla norma generale di cui all’articolo 18 della legge n. 247/12 – deve ritenersi che, stante l’esplicita qualifica di compatibilità operata dal legislatore delegato, l’avvocato iscritto nel Registro degli agenti sportivi possa esercitare tale attività anche in deroga alle specifiche cause di incompatibilità previste dall’articolo 18 della legge n. 247/12. Resta ferma, ovviamente, la soggezione dell’avvocato alle rimanenti disposizioni ordinamentali e deontologiche.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 12 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Vibo Valentia chiede di sapere se l’avvocato cancellato dall’albo per perdita del requisito della condotta irreprensibile a seguito di condanna penale e successivamente reiscritto a seguito della riabilitazione, possa cumulare i periodi di anzianità ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

    Il costante orientamento del CNF in sede consultiva (cfr. ex multis i pareri nn. 33/2023, 57/2018, 40/2017, tutti reperibili e consultabili all’indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it) consente – ai fini del computo dell’anzianità anche in relazione all’iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato – di cumulare diversi periodi di iscrizione, ferma restando l’ovvia detrazione del periodo o dei periodi in cui l’avvocato è stato cancellato.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 11 del 19 aprile 2024

  • La Provincia di Pistoia chiede di sapere se debbano applicarsi anche all’avvocato dipendente dell’ente pubblico le disposizioni della legge n. 247/12 e del Codice deontologico forense in materia di conflitto di interessi con il cliente, nella fattispecie di (unico) avvocato dipendente dell’ente che abbia instaurato nei confronti dell’ente medesimo – suo datore di lavoro e al tempo stesso cliente – una controversia ex art. 414 c.p.c.

    All’avvocato dipendente dell’ente pubblico – iscritto nell’Elenco speciale di cui all’articolo 23 della legge n. 247/12 – si applicano tutte le norme in materia di ordinamento e deontologia professionale, ivi compreso – in linea di principio – l’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →, in materia di conflitto di interessi.
    Nel caso concreto, tuttavia, la previsione relativa al conflitto di interessi deve essere bilanciata tanto con il diritto inviolabile di difesa dell’avvocato dipendente nei confronti dell’ente datore di lavoro quanto con l’equivalente diritto dell’ente di potersi difendere in giudizio avvalendosi del proprio ufficio legale, nonché di proseguire giudizi eventualmente già avviati. Pertanto, l’eventuale sussistenza di conflitti di interesse non potrà essere valutata in astratto in relazione alla sola esistenza di una controversia di lavoro tra il dipendente dell’ente e l’ente medesimo, bensì in concreto e dunque con riferimento alle caratteristiche dell’oggetto del mandato di volta in volta conferendo o conferito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 10 del 19 aprile 2024

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara chiede “se l’iscrizione nell’Elenco degli Avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato sia limitata al solo elenco tenuto presso l’Ordine di appartenenza dell’Avvocato o se, alla luce della disposizione normativa di cui al terzo comma dell’art. 15-quinquies del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., sia legittimo iscrivere anche nel proprio Elenco degli avvocati disponibili per il patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 80 del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. un avvocato appartenente ad altro Ordine ed iscritto nell’Elenco tenuto presso l’Ordine di appartenenza”.

    L’art. 80 del d.P.R. 115 del 2002 stabilisce i criteri per la nomina del difensore dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. I primi due commi stabiliscono i criteri generali (difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo e, in caso di giudizi innanzi la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi istituiti presso i consigli dell’ordine del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato); il terzo comma, il regime derogatorio (il soggetto ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2).
    L’art. 81 del citato d.P.R. stabilisce, poi, che l’inserimento nell’elenco degli avvocati disponibili a patrocinare a spese dello Stato è deliberato dal consiglio dell’ordine che valuta, tra gli altri requisiti, che l’istante sia iscritto all’Albo degli avvocati da almeno due anni. L’interpretazione sistematica dell’art. 81 porta a ritenere che il consiglio dell’ordine che valuta la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nell’elenco è quello cui appartiene l’avvocato istante.
    Il combinato disposto delle disposizioni richiamate consente, pertanto, di concludere che al quesito debba essere data risposta negativa con la conseguenza che il consiglio dell’ordine può disporre l’inserimento nell’elenco dei patrocinatori a spese dello Stato dei soli avvocati iscritti all’Albo che tiene.
    Né vale a sostenere il contrario il richiamo all’art. 15-quinquies del D. Lgs. 28/2010 e s.m.i. il cui terzo comma è perfettamente in linea con il regime derogatorio di cui al comma terzo dell’art. 80 del citato d.P.R. nella parte in cui prevede la facoltà e non anche l’obbligo che, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato “può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell’ordine del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione competente”.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 9 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Messina chiede di sapere se la cancellazione dell’elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato debba essere disposta, ai sensi dell’articolo 81, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002 anche in presenza di sanzione disciplinare superiore all’avvertimento non ancora esecutiva. A sostegno richiama la massima della sentenza n. 185/2016 del Consiglio nazionale forense.

    Rileva sul punto, anzitutto, il disposto dell’articolo 81 comma 4 del d.P.R. a mente del quale “È cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento”. In assenza di ulteriori specificazioni non può che intendersi che la disposizione in parola faccia riferimento a sanzione definitiva ed esecutiva. A ciò non osta – a prescindere dalla massimazione – il contenuto della decisione n. 185/2016, dalla quale non si evince alcun elemento utile a supportare una diversa interpretazione della disposizione richiamata. Ne consegue, pertanto, che la cancellazione di diritto dall’elenco dei difensori ammessi al patrocinio a spese dello Stato operi a seguito di irrogazione di sanzione disciplinare definitiva ed esecutiva, superiore all’avvertimento.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 8 del 19 aprile 2024

  • Il COA di Bari chiede di sapere se:

    1) la sospensione volontaria di cui all’art, 20 L.P. sia o meno necessaria e/o sufficiente in caso di incarico dirigenziale conferito da parte di un Ministro della Repubblica Italiana con suo Decreto ad un Avvocato, ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo n.165 del 2001, con esplicito mandato a termine e con durata pari a quella del mandato governativo e senza vincolo di orario;
    2) se il conferimento di un incarico dirigenziale conferito da parte di un Ministro della Repubblica Italiana con suo Decreto ad un Avvocato, ai sensi dell’art. 19, commi 6 e 10 del decreto legislativo n.165 del 2001, con esplicito mandato a termine e con durata pari a quella del mandato governativo e senza vincolo di orario, rappresenti o meno una causa di incompatibilità all’esercizio della Professione Forense, ai sensi dell’art. 18 L.P.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Con riferimento al primo quesito non può che ricordarsi che, per orientamento consolidato del CNF, la sospensione volontaria può essere chiesta in ogni momento dall’iscritto, senza vincoli di durata e per qualunque motivo e che restano operanti – anche nel periodo di sospensione – le cause di incompatibilità.
    Con riferimento al secondo quesito, l’incarico dirigenziale di cui ai quesiti è conferito con decreto del Ministro ai sensi – a quanto riporta il quesito – del comma 6 e del comma 10 dell’articolo 19 del d.lgs. n. 165/2001.
    L’articolo 19, comma 6, prevede che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti, con decreto ministeriale e a tempo determinato, a soggetti in possesso di determinati requisiti di professionalità, seppur non provenienti dai ruoli dell’amministrazione. Il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede che al decreto di nomina acceda un contratto individuale con annessa individuazione del trattamento economico.
    Rimane in capo al COA, nell’esercizio della propria autonoma discrezionalità in materia di tenuta degli albi, valutare se l’incarico in parola – alla luce delle concrete circostanze del caso – possa configurare rapporto di lavoro subordinato ai fini dell’operatività della causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d).

    Consiglio nazionale forense, parere n. 7 del 21 febbraio 2024