Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Torino pone il seguente quesito: “Se sia possibile, in sede di accordo contrattuale (2233 c.c.) e/o di partecipazione ad un bando pubblico, operare una riduzione degli esposti forfettari a importo inferiore al 15% in considerazione del fatto che la primigenia stesura del DM 55/2014 prevedeva all’articolo 2 “una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, mentre il medesimo articolo (a seguito della modifica apportata dal d.m. n. 147/2022) oggi statuisce per converso “una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, sintagma che sembrerebbe escludere la possibilità di una riduzione. L’esigenza è determinata dal comprendere se, l’eventuale riduzione, possa compensare una violazione della disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023 in combinato disposto con l’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e la recente introduzione, nel codice deontologico forense del 2014, dell’articolo 25-bis (violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso). Il tutto anche alla luce delle recenti sentenze del TAR Veneto n. 632/2024 e del TAR Lazio n. 8580/2024.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La norma che disciplina le c.d. “spese forfetarie” è l’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012, in cui si stabilisce che “Oltre al compenso per le prestazioni professionali, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale […] una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6.”. Il d.m. n. 55/2014 ha quantificato le spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, misura che a seguito del d.m. n. 147/2022 è fissa e determinata ex lege (con preclusione per il giudice di intervenire nella quantificazione): dette spese forfetarie spettano automaticamente all’avvocato anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta (Cass. 4 gennaio 2024, n. 217), differenziandosi dalle spese vive, che invece devono essere documentate e richieste dell’avvocato (le spese vive e documentate non possono essere incluse nella percentuale additiva del rimborso spese generali: Cass. 7 luglio 2020, n. 15985).
    La voce “spese forfetarie”, prevista da una fonte primaria (e cioè la richiamata legge n247/2012) e dal conseguente articolato parametrico di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), costituisce un parametro di riferimento vincolante per il giudice nella liquidazione giudiziale del compenso ma anche per le parti: costituisce compenso per l’avvocato, atteso che i parametri costituiscono indicatori di valore economico medio della prestazione professionale; le “spese forfetarie” sono quindi una componente del compenso dell’avvocato e non rientrano fra gli “oneri accessori”.
    La legge n. 49/2023 sull’equo compenso prevede all’art. 3 che “Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata […] sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.
    La riportata normativa distingue, quindi, i parametri previsti per gli avvocati da quelli previsti per gli altri liberi professionisti. Infatti, come innanzi evidenziato, sia la norma primaria della legge n. 247/2012, che i decreti ministeriali di quantificazione della percentuale, prevedono per l’avvocato un compenso maggiorato del 15% per spese forfetarie, con preclusione al giudice di intervenire sulla quantificazione (riduzione e/o aumento) dopo il d.m. n. 147/2022. La maggiorazione del compenso del 15% non fa venire meno la natura di compenso alla maggiorazione, atteso che si tratta sempre dello stesso compenso, maggiorato (allo stato del 15%), tant’è che le spese vive e documentate non possono essere incluse nella percentuale additiva del rimborso spese generali (Cass. 7 luglio 2020, n. 15985).
    Da quanto sin qui dedotto consegue che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disciplina di cui all’art. 13, comma 10, legge n. 247/2012 e al d.m. n.55/2014 (e successive modificazioni) e della legge n. 49/2023 sull’equo compenso, l’eventuale riduzione della percentuale del 15% stabilita dal decreto ministeriale per le spese forfetarie dell’avvocato – percentuale quantificata ex lege – determina un ribasso del “compenso” parametrico dell’avvocato, con conseguente violazione della disciplina dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023.
    Le recenti sentenze del Tar Veneto n. 632/2024 e del Tar Lazio n. 8580/2024 hanno affermato la natura di norma imperativa della disciplina di cui alla legge n. 49/2023, come desumibile sia dalla disciplina della nullità di protezione, sia dalla natura dell’interesse protetto (SS. UU. n. 8472/2022) ex art. 36 Cost. e sia dai principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.; le stesse hanno altresì motivatamente ritenuto infondate le questioni pregiudiziali relative ad un asserito contrasto con la disciplina eurounitaria con riferimento gli artt. 49, 56, 101 TFUE, con la direttiva 2006/123/CE e con la libertà di stabilimento, di prestazione di servizi, di libera concorrenza, nonché con la disciplina costituzionale interna con riferimento con gli artt. 3, 41, 81, 117 Cost. ed ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e incremento spesa pubblica; infine le citate decisioni dei giudici amministrativi hanno ritenuto illegittime in sede di gara offerte al ribasso sulla voce dei compensi relativa al prezzo (con possibili ribassi solo sulle spese ed oneri accessori) con riferimento però non già alla professione di avvocato, ma a quella di ingegnere ed architetto, per i quali vige una diversa disciplina parametrica (innanzi evidenziata) in cui tra l’altro non è prevista la voce “spese forfetarie”, ma solo la voce spese vive.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 38 del 28 giugno 2024

  • Il COA di Torino chiede di sapere se il tirocinio formativo finalizzato all’assunzione delle funzioni di giudice onorario (GOT o GOP) possa essere considerato al fine dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dell’avvocato anche alla luce dell’avvenuto accreditamento nel corso degli anni, da parte del CNF, di corsi organizzati – per gli avvocati – dalla Scuola Superiore della Magistratura.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Il quesito fa riferimento ad attività formative – quali lezioni tenute dal magistrato, partecipazione a udienze – che paiono atipiche e non accreditabili. D’altra parte, i corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e accreditati dal CNF erano corsi rivolti specificamente alla formazione dell’avvocato.
    Ne consegue che – impregiudicata la possibilità di far valere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo singole attività formative svolte nell’ambito del tirocinio di formazione purché, ovviamente, nel rispetto del regolamento n. 6/2014 – il tirocinio per l’accesso alle funzioni di GOP o GOT non può essere di per sé considerato quale attività formativa utile ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 37 del 28 giugno 2024

  • Il COA di Brescia formula una serie di quesiti in materia di formazione continua.

    Con il primo quesito, chiede di sapere quale sia il periodo di riferimento per il rilascio dell’attestato di formazione continua. L’attestato di formazione continua deve essere rilasciato sulla base della verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo nelle ultime tre annualità singolarmente considerate.

    Con il secondo quesito, chiede di sapere se possa comunque essere rilasciato l’attestato di formazione continua non risultando conseguito il numero minimo di crediti, all’esito di una valutazione complessiva di sostanziale assolvimento dell’obbligo formativo. Sul punto si osserva che il mancato conseguimento del numero minimo di crediti impedisce in radice di considerare assolto l’obbligo formativo.

    Con il terzo quesito chiede di sapere se i crediti in esubero conseguiti a partire dall’anno 2020 possano essere imputati all’anno “contiguo”. Sul punto si osserva quanto segue. Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020 (e quindi, segnatamente, la n. 310/2020, la n. 513/2021, la n. 716/2022 e la n. 237/2023), solo due – la n. 168/2020 e la n. 310/2020 – consentono di compensare i crediti, rispettivamente per l’anno formativo 2020 e per l’anno formativo 2021. Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che – trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare – non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede e in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità.

    Con il quarto quesito, chiede di sapere se la verifica dell’effettiva, continua e stabile attività da parte del Consiglio dell’Ordine debba essere comunque condotta all’esito del triennio ovvero debba riguardare il solo ultimo anno. Sul punto si osserva che l’articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell’esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Ne deriva che la cancellazione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell’obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l’eventuale apertura di un procedimento disciplinare.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 36 del 28 giugno 2024

  • Il COA di Prato formula un quesito in merito alla possibilità di applicare la disposizione di cui all’articolo 12, comma 5 del Regolamento n. 6/2014 in materia di compensazione dei crediti formativi all’interno del triennio nel diverso sistema di valutazione annuale conseguente alle delibere adottate dal CNF in deroga al quadro regolamentare a partire dal 2020.

    Del complesso di delibere adottate in deroga a partire dalla n. 168/2020 (e quindi, segnatamente, la n. 310/2020, la n. 513/2021, la n. 716/2022 e la n. 237/2023), solo due – la n. 168/2020 e la n. 310/2020 – consentono di compensare i crediti.
    In particolare, la delibera n. 168/2020 prevede che “i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”; la delibera n. 310/2020, relativa all’anno formativo 2021, prevede che:

    “i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto 1 formativi alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede”.

    Le successive delibere non hanno riprodotto tali previsioni. Da ciò consegue che – trattandosi di delibere che intervengono, in ogni caso, in deroga rispetto al quadro regolamentare – non sia possibile compensare i crediti formativi, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 12, comma 5, per gli anni formativi 2022, 2023, 2024. Tale disposizione deve intendersi infatti derogata, in uno con il sistema di valutazione triennale cui accede ed in assenza di disposizioni speciali che, sulla scorta di quanto previsto dalle due delibere nn. 168 e 310/2020, prevedano esplicitamente tale possibilità.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 28 giugno 2024

  • Il COA di Potenza chiede di sapere se possa considerarsi esonerato dall’obbligo formativo ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento n. 6/2014 il magistrato che, già iscritto per un anno nell’Albo e successivamente cancellatosi avendo preso servizio si iscriva nuovamente nell’Albo dopo venticinque anni di servizio e avendo sempre adempiuto all’obbligo formativo.

    L’articolo 15, comma 1, del Regolamento n. 6/2014 prevede che siano esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione. Il COA chiede di sapere se possa configurarsi – in via analogica – una equipollenza funzionale tra i venticinque anni di formazione maturati come magistrato e la causa di esonero in parola.
    L’eccezionalità della fattispecie di cui al quesito – avvocato già iscritto, successivamente cancellatosi per assumere le funzioni di magistrato e poi nuovamente iscrittosi dopo venticinque anni di servizio – e la possibilità di ricondurre a finalità analoghe la formazione continua dell’avvocato e quella del magistrato (come peraltro prospettato nel quesito) consente di rispondere in termini affermativi.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 28 giugno 2024

  • Il COA di Milano formula quesito circa il corretto trattamento di dati dell’avvocato stabilito e integrato chiedendo di sapere, in particolare, se sia tenuto a modificare nel proprio gestionale l’indicazione del titolo professionale d’origine così che il pubblico possa ricevere informazioni complete.

    Sul punto, occorre ricordare che il Consiglio Nazionale Forense è il titolare del trattamento dei dati personali ricompresi nell’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge n. 247/2012.
    Tale titolarità è confermata dal D.M. 16 agosto 2016 n. 178 per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, il quale nel perseguimento della finalità di efficiente informazione del pubblico, disciplina la realizzazione del c.d. sistema informatico centrale (c.d. SIC), sviluppato e gestito dal Consiglio Nazionale Forense (cfr. art. 5, comma 8). Nello specifico, ai sensi dell’art. 5, co. 7 e 8, D.M. 178/2016, il CNF ricopre il ruolo di titolare del trattamento dei soli «dati necessari per la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonché ai fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e della redazione dell’elenco nazionale degli avvocati», mentre ciascun COA è «il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalità di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell’ordine».
    A seguito del parere favorevole reso dal Garante per la protezione dei dati personali con provv. n. 233 del 10 giugno 2021, il CNF ha adottato, in data 18 giugno 2021, la delibera n. 428 recante “Determinazione delle specifiche tecniche del sistema informatico centrale adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero della Giustizia 16 agosto 2016, n. 178”.
    Premesso quanto sopra, si osserva come la questione posta dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano riguardi la messa a disposizione del pubblico attraverso la pubblicazione sui propri albi delle informazioni attinenti al titolo di origine del c.d. avvocato stabilito e integrato di cui al d.lgs. n. 96/2001.
    Sotto un primo angolo visuale, tali informazioni rientrano nella categoria dei dati personali la cui pubblicazione è prevista per legge come obbligatoria da parte del Consiglio Nazionale Forense(1) e non in quella, diversa e ulteriore, delle c.d. informazioni accessorie di cui al comma 3 della menzionata norma(2).
    In tal senso, la base giuridica del trattamento effettuato dal CNF per tutti gli avvocati c.d. stabiliti che hanno successivamente ottenuto l’integrazione, da cui l’iscrizione all’albo degli avvocati ai sensi del d.lgs. 96/2001, risiede nell’adempimento di un obbligo legale (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR), in particolare rinvenibile nel combinato disposto tra l’art. 1, comma 5 e l’art. 2, comma 2 del D.M. 176/2018.
    Da una parte, infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.M. 178/2016, “Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l’accesso ai consigli dell’ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense”(3).
    Dall’altra parte, l’art. 2 elenca tutti i dati contenuti nell’albo degli avvocati e al successivo comma 2, specifica che “Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresì il titolo professionale di origine e i dati di cui all’art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonché gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali è abilitato a patrocinare nel Paese di origine. È inserito il dato relativo all’avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l’indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente”.
    Quanto alla posizione dell’Ordine territoriale richiedente il presente parere, si osserva come l’art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016 stabilisce che “Il sistema informatico centrale è realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell’ordine territoriali di cui all’art. 6, comma 1, le funzioni per l’inserimento dei dati e dei documenti informatici con le modalità stabilite dalle specifiche tecniche di cui all’art. 14. Le funzioni per l’inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all’art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell’ordine territoriale dal quale l’elenco è tenuto”. Ancora, il comma 6 del medesimo articolo dispone che “Il sistema informatico centrale è interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell’ordine possono avvalersi in conformità al presente regolamento.”.
    L’art. 5, ai commi 1 e 4 del citato D.M. specifica poi che “Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalità informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell’ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell’ordine che, alla data di cui al periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale. (…).
    Il sistema informatico centrale esegue, con modalità telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell’albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge”.
    Stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta, nonché per tutelare l’affidamento della collettività e della clientela, l’art. 15, comma 3, primo periodo della l. 247/2012, stabilisce che “L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. (…)”.
    Il richiamato quadro normativo consente dunque agli Ordini territoriali come il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano di continuare ad avvalersi di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi diversi da quello messo a disposizione dal CNF ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.M. 178/2016, a condizione che tali sistemi:
    • siano dotati di tutte le funzionalità prescritte dal regolamento con riguardo al sistema informatico centrale (art. 5, comma 1, D.M. 178/2016);
    • mettano a disposizione del pubblico sul sito Internet dell’ordine le informazioni contenute negli albi, nei registri e negli elenchi di cui al combinato disposto degli artt. 15, comma 2, l. 247/2012 e 2, 3 e 4 del D.M. 178/2016 (art. 15, comma 3, l. 247/2012);
    • abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del sistema informatico centrale (artt. 1, comma 6 e 5, comma 1, D.M. 178/2016).
    Nel rispetto degli ambiti di competenza nonché delle autonome titolarità in ordine al trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, commi 7 e 8, D.M. 178/2016, codesto Consiglio Nazionale Forense pertanto osserva come il gestionale dell’Ordine forense di Milano dovrebbe essere dotato delle medesime funzionalità del SIC in ordine alle tipologie di dati da conservare, rendere accessibili al pubblico nonché comunicare al CNF attraverso il canale di interconnessione costituito in seno al sistema informatico centrale, ai sensi del D.M. 178/2016 nonché dell’art. 2-ter, co. 4, lett. a) d.lgs. 196/2003 (c.d. Codice privacy).
    In conclusione, conformemente alla disciplina vigente e in ossequio ai principi di adeguatezza, pertinenza, esattezza e aggiornamento dei dati personali (art. 5, par. 1, lett. c) e d) del GDPR), il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – come d’altronde ogni altro Ordine forense territoriale – dovrebbe mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative al titolo originario dell’avvocato stabilito e integrato, per le medesime finalità perseguite dal CNF e in virtù della stessa base giuridica del trattamento (adempimento di un obbligo di legge), costituita in questa ipotesi dal combinato disposto degli artt. 2, comma 2, D.M. 176/2018 e 15, comma 3, primo periodo l. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 32 del 20 giugno 2024

    NOTE:
    (1) Nel parere reso il 28 luglio 2016 dal GPDP sulla bozza di D.M. Giustizia [doc. web 5385546], si conferma come “L´art. 2 delle schema, individua ed elenca ai commi 1 e 2, le informazioni che devono essere contenute nell´albo avvocati (…)”.
    (2) Secondo cui “Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, può essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all’attività professionale, in conformità a quanto previsto dall’art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196”.
    (3) Conformemente a quanto disposto dal Regolamento, il SIC non mette a disposizione del pubblico le (sole) informazioni relative agli avvocati:
    • “sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione” (art. 15, comma 1, lett. e), l. 247/2012);
    • “che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione” ((art. 15, comma 1, lett. f), l. 247/2012).

  • Il COA di Patti chiede di sapere se lo svolgimento della pratica forense sia compatibile – alla luce dell’articolo 41, comma 4 della legge n. 247/12 – con l’attività di dipendente di ente locale, distaccato presso un ufficio giudiziario sito nel medesimo circondario nel quale verrebbe svolta la pratica forense.

    Preso atto del carattere di urgenza del quesito, la risposta è resa nei termini seguenti.
    Alla luce della formulazione del quesito sembrerebbero sussistere, in astratto, le ragioni di conflitto di interesse che impediscono di considerare lo svolgimento di attività di lavoro subordinato compatibile con l’iscrizione nel registro dei praticanti alla luce dell’articolo 41, comma 4, della legge professionale.
    La disposizione richiamata fa, tuttavia, riferimento a “specifiche” ragioni di conflitto di interesse. Pertanto, è solo il Consiglio dell’Ordine a poter valutare – apprezzate le concrete circostanze del caso (e segnatamente il tipo di attività svolta presso l’ufficio giudiziario e, correlativamente, i concreti caratteri della pratica forense che si intende esercitare) – il grado di specificità delle ragioni di conflitto di interesse pure astrattamente prospettabili e, dunque, la loro effettiva sussistenza ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 41, comma 4.
    Resta fermo che la tutela dell’interesse dell’aspirante avvocato allo svolgimento della pratica forense potrà essere in ogni caso utilmente assicurata mediante l’iscrizione presso altro Ordine circondariale.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 31 del 20 giugno 2024

  • Il COA di Venezia formula quesito in merito all’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione nei confronti di un iscritto che risulti già sospeso a tempo indeterminato per mancato pagamento del contributo di iscrizione ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 247/12. Chiede di sapere, in particolare, se l’esecuzione della sospensione disciplinare possa essere sospesa fino alla cessazione degli effetti della sospensione amministrativa.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Come correttamente osservato dal COA rimettente, presupposto per l’esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l’iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 30 del 12 giugno 2024

  • Il COA di Sulmona formula quesito in merito alla posizione di un iscritto che sia stato sospeso dall’esercizio della professione in quanto assunto alle dipendenze dell’ufficio del processo in altro circondario e che, prima dell’assunzione alle dipendenze dell’ufficio per il processo, avesse assunto – nel proprio circondario – incarichi come curatore, gestore della ristrutturazione dei debiti del consumatore e delegato alle vendite. Il COA chiede di sapere, in particolare, se una volta sospeso l’avvocato possa continuare a svolgere tali incarichi ovvero debba rinunciarvi.

    La risposta è resa nei termini seguenti.
    La sospensione dall’esercizio della professione investe tutte le attività professionali dell’avvocato, ivi comprese quelle derivanti da incarichi giudiziari conferiti all’avvocato in virtù dell’iscrizione nell’albo. Ne consegue che l’avvocato sospeso non possa proseguire nello svolgimento degli incarichi giudiziari di cui al quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 29 del 12 giugno 2024

  • Il COA di Firenze formula quesito chiedendo di chiarire quale debba essere la durata massima del patrocinio sostitutivo per un praticante Avvocato iscritto all’Ordine, il cui sessennio di tirocinio andrà a scadere a luglio 2024, nel caso in cui chieda, oggi (primavera 2024), di essere abilitato al patrocinio sostitutivo. Richiama in particolare un asserito contrasto tra il parere CNF n. 16 [recte: 66] /2017 che ha ritenuto che la durata massima del patrocinio sostitutivo non possa comunque protrarsi oltre il sessennio massimo di iscrizione nel Registro dei praticanti e l’orientamento maturato nella giurisprudenza domestica e di legittimità (sentt. nn. 107/2017 e 150/2020) anche sulla base di Cass. 26704/2018).

    I richiamati precedenti di giurisprudenza si riferiscono al regime applicabile ai praticanti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 247/12. Come ritenuto anche – da ultimo – dal parere n. 42 del 17 ottobre 2022 “i praticanti già iscritti e non assoggettati alla nuova disciplina poss[o]no rimanere iscritti oltre il sessennio, potendo richiedere senza termine il certificato di compiuta pratica” (nello stesso senso si v. anche CNF, sent. n. 205/2019).
    Nel caso di cui al quesito, si tratta invece di praticante iscritto – verosimilmente – nel 2018 e dunque nel vigore della nuova disciplina la quale prevede, come noto, che il certificato di compiuta pratica non possa essere richiesto “trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica” e che “l’iscrizione possa però permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo” (art. 17, comma 10, lett. b) della legge n. 247/12).
    Premesso che, pertanto, non sussiste alcun contrasto tra il parere (n. 66/2017) e la giurisprudenza richiamata nel quesito (relativa al regime previgente) si osserva quanto segue, indipendentemente dall’interpretazione del parere n. 66/2017 richiamato nel quesito.
    L’articolo 17, comma 10, lett. b) prevede che la cancellazione del praticante dal registro venga deliberata dal COA “dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica”. La disposizione aggiunge che detto certificato non può essere richiesto una volta trascorsi sei anni dall’inizio del periodo di tirocinio e precisa che l’iscrizione possa tuttavia permanere fino al decorso del periodo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo (e dunque fino al quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12 della medesima legge). Il successivo art. 17, comma 11 modula gli effetti della cancellazione distinguendo tra la cancellazione disposta d’ufficio nei casi di cui al comma 10 – caso in cui gli effetti decorrono dalla data della delibera (che ha pertanto efficacia costitutiva) – e il diverso caso della cancellazione conseguente alla scadenza del quinquennio di patrocinio sostitutivo, in cui gli effetti si producono invece automaticamente.
    Dal combinato operare delle disposizioni richiamate si desume che:
    1) a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, il COA debba avviare il procedimento di cancellazione salvo che il praticante sia abilitato al patrocinio sostitutivo e non sia ancora decorso il quinquennio di cui all’articolo 41, comma 12: in questo caso, infatti, l’iscrizione permane fino al decorso del quinquennio;
    2) qualora il praticante non abbia richiesto il certificato di compiuta pratica entro i sei anni di cui all’articolo 17, comma 10, lett. b), la norma prescrive che detto certificato non possa più essere rilasciato: ne consegue, logicamente, che ove intenda ottenere un certificato di compiuta pratica l’interessato debba svolgere integralmente un nuovo periodo di tirocinio, con tutto ciò che ne consegue anche in relazione alla possibilità essere abilitato al patrocinio sostitutivo.
    Nel caso di specie, a luglio 2024 scadranno i sei anni in cui il praticante può richiedere il certificato di compiuta pratica. Se il certificato è stato già richiesto e ottenuto, il COA deve avviare il procedimento di cancellazione, salvo che il praticante abbia nel frattempo richiesto l’abilitazione al patrocinio: in quel caso la cancellazione non può essere disposta fino al decorso del quinquennio che – come previsto dall’articolo 41, comma 12 – decorre dalla data di iscrizione nell’apposito registro.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 28 del 12 giugno 2024