Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Latina formula quesiti in merito al rilascio di nulla osta per il trasferimento dell’iscrizione presso altro Ordine.

    In particolare, chiede di sapere se:
    “1) possa essere concesso il nulla osta al trasferimento presso altro Ordine all’iscritto all’Albo nei cui confronti è stato presentato un esposto disciplinare, con trasmissione degli atti al CDD, ma nei confronti del quale non sia stato ancora formulato il capo di incolpazione, né disposta l’archiviazione. In caso positivo se debba essere annotata sul certificato la sussistenza dell’esposto;
    2) il rilascio del nulla osta al trasferimento o anche la sola materiale consegna dello stesso al richiedente possano essere subordinati al pagamento da parte dell’iscritto dei contributi annuali per i quali risulti moroso nei confronti dell’attuale C.O.A. di appartenenza. In caso negativo, se debba essere comunque annotata sul certificato la morosità;
    3) possa essere deliberato il nulla osta al trasferimento dell’iscritto che non sia in regola con la formazione professionale continua. In caso positivo, se debba essere comunque annotato sul relativo certificato il mancato conseguimento dei crediti formativi obbligatori.”
    Con riferimento al quesito sub 1), si osserva che il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare (ritenuto operante, ex multis, dalle sentenze nn. 123/2017 e dal parere n. 56/2021) opera a partire dall’invio degli atti al CDD.
    Con riferimento al quesito sub 2) si rinvia a quanto deciso dal Consiglio nazionale forense) con sentenza del 13 dicembre 2018, n. 168, secondo cui: “La materiale consegna del nulla osta al trasferimento ad altro COA è legittimamente subordinato al saldo della pregressa morosità da parte dell’iscritto medesimo nei confronti dell’attuale COA di appartenenza (nella specie, per mancato pagamento dei contributi annuali)”.
    Con riferimento al quesito sub 3) si ritiene che il mancato adempimento dell’obbligo formativo non sia ostativo al trasferimento: infatti, l’obbligo formativo deve essere adempiuto dall’iscritto indipendentemente dall’Albo di iscrizione. Opportunamente, in sede di adozione del nulla osta, il COA potrà annotare il mancato conseguimento dei crediti formativi prescritti.

    Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 58

  • Il COA di Chieti formula quesiti in materia di pattuizione del compenso. Chiede di sapere, in particolare: 1) se possa essere pattuito un compenso in percentuale sul valore complessivo della pratica o dell’affare; 2) se, in caso di risposta affermativa al primo quesito, nella pattuizione relativa al compenso si possa prevedere che il compenso non sia dovuto qualora il cliente non raggiunga un determinato risultato; 3) in alternativa, se possa ancora ritenersi legittima la pattuizione del cd. palmario e se il palmario medesimo debba aggiungersi al compenso previsto dai parametri o possa aggiungersi ad esso.

    Con riferimento al primo quesito, si osserva che la pattuizione del compenso in percentuale sul valore dell’affare è prevista dall’articolo 13, comma 3, della legge n. 247/12, fermo restando il divieto del patto di quota lite di cui al successivo comma 4.
    Parimenti può ritenersi ricompresa nell’ambito della libertà di pattuizione del compenso l’ipotesi prospettata nel secondo quesito. In tal caso, tuttavia, è necessaria una valutazione particolarmente attenta del rispetto di almeno due dei limiti esterni di tale sfera di libertà e, in particolare della disciplina recata dall’articolo 13-bis con riguardo a clausole vessatorie e rispetto del principio dell’equo compenso – ove beninteso ne ricorrano i presupposti, a partire dalla qualificazione del cliente – nonché del rispetto del divieto del patto di quota lite di cui all’articolo 13, comma 4, della legge n. 247/12.
    Con riferimento infine al terzo quesito, si può rinviare al parere 17/2022, reperibile sul sito www.codicedeontologico-cnf.it, che ha ritenuto persista la possibilità di pattuire “maggiorazioni” sul compenso a titolo di palmario.

    Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 57

  • Il COA di Massa chiede di sapere “se l’avvocato che, avvalendosi delle facoltà ad incassare somme inclusa nella procura giudiziale, abbia incassato dalla controparte mediante bonifico sul proprio conto corrente bancario l’importo liquidato in favore del proprio assistito da un provvedimento giudiziale esecutivo, sia tenuto a far pervenire al collega di controparte quietanza attestante l’avvenuto pagamento”.

    L’articolo 19 del Codice deontologico dispone – enunciando un principio attuato dai successivi artt. 38 ss. – che i rapporti con i colleghi debbano essere ispirati a correttezza e lealtà. Accanto a tale previsione, rileva nell’ipotesi di cui al quesito anche quanto previsto dal Codice deontologico, all’articolo 30, in merito all’obbligo di gestire con diligenza il denaro altrui e in particolare quello ricevuto dalla parte assistita, rendendone sollecitamente conto.
    Alla luce di tali principi – e pure in assenza di una disposizione che, nel codice, espressamente ponga in capo all’avvocato l’obbligo di far pervenire quietanza al collega di controparte in caso di riscossione di somme dalla controparte nell’interesse della parte assistita – si ritiene che l’emissione di quietanza possa rientrare nei canoni di correttezza, lealtà e diligenza evocati dalle disposizioni richiamate in precedenza.

    Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 56

  • Il COA di Fermo chiede di sapere “se un Consigliere dell’Ordine che viene nominato Curatore Speciale del Minore ad processum può presentare istanza per l’ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato al fine di vedersi liquidata la parcella o tale compito può essere svolto dal Consigliere a titolo gratuito”.

    Può essere richiamato, in merito, il parere 72/2017.
    Nel primo, si è ritenuto che l’incarico di Curatore speciale del minore – alla luce della prevalenza della funzione sociale e solidaristica del medesimo – non rientri nel novero degli incarichi giudiziari preclusi per effetto dell’articolo 28 della legge n. 247/12 e che, pertanto, il Consigliere dell’Ordine possa assumere detto incarico “a condizione tuttavia che l’incarico mantenga i requisiti di non remunerabilità”.
    Ne consegue che l’incarico debba essere svolto a titolo gratuito e che, di conseguenza, nemmeno possa presentarsi istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

    Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 55

  • Il COA di Messina formula quesiti in merito ad ipotesi di deroga al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare e in particolare chiede di sapere se il predetto divieto operi: a) nei confronti dell’iscritto sospeso per morosità ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 247/12 (e nei confronti del quale penda procedimento disciplinare); b) nei confronti dell’iscritto sospeso per morosità ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 247/12, quando nei suoi confronti penda procedimento disciplinare per i medesimi fatti; c) nei confronti dell’iscritto sospeso per morosità ai sensi dell’articolo 29 della legge n. 247/12, quando nei suoi confronti penda procedimento disciplinare per violazione degli obblighi previdenziali.

    Nessun dubbio anzitutto che, nell’ipotesi in cui il procedimento disciplinare penda per fatti diversi – ivi compresa la violazione degli obblighi previdenziali – non possa farsi luogo a cancellazione. La presa disciplinare non può infatti venir meno per il solo fatto della morosità e dunque il divieto di cancellazione continua ad operare. Diversamente argomentando, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare per motivi anche molto gravi, potrebbe infatti sottrarsi alla presa disciplinare semplicemente omettendo il pagamento delle quote di iscrizione.
    Anche nel primo caso, il divieto di cancellazione rimane operante: solo al termine del procedimento disciplinare il COA, valutata la persistenza della morosità, potrà procedere alla cancellazione dell’iscritto, ferma restando la possibilità di rivalersi in sede giurisdizionale per ottenere la corresponsione dei contributi dovuti (in questo senso, cfr. il parere n. 90/2017). Ciò, tuttavia, solo nel caso in cui – come nel quesito di cui al richiamato parere – sia l’iscritto a richiedere la cancellazione: infatti, il mancato pagamento dei contributi non rientra tra le cause di cancellazione d’ufficio di cui all’articolo 17, comma 9, della legge n. 247/2012 ed anzi l’art. 29 comma 6 dispone in via generale che la morosità comporti la sospensione dell’iscritto fino alla regolarizzazione contributiva, e non la cancellazione.

    Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 54

  • Il COA di Nocera Inferiore chiede di sapere se – decadendo un membro del COA al 31.12.22 per essere stato eletto nel CDD – si possa ovvero si debba dare luogo al subingresso del primo dei non eletti sebbene: a) il COA sia in grado di funzionare; b) il COA, al 1 gennaio 2023, sarà già in prorogatio essendosi svolte, medio tempore, le elezioni per il rinnovo.

    L’articolo 16 della legge n. 113/2017 dispone che: “In caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di eta’. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento” (corsivi aggiunti).
    Dal tenore letterale della disposizione richiamata emerge con sufficiente chiarezza che il subentro avviene ex lege (“subentra”) e che, in capo al COA, residui un obbligo di mera esecuzione (“provvede” – anziché, ad esempio, “delibera” – e “improrogabilmente”) e che, quindi, il COA non abbia margine di discrezionalità nel provvedere, entro trenta giorni dalla decadenza del Consigliere eletto al CDD, e dunque entro il 31.1.2023.

    Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 53

  • Il COA di Salerno chiede chiarimento in merito alla determinazione del compenso per attività stragiudiziali, qualora l’avvocato abbia raggiunto una transazione o una conciliazione giudiziale. Richiama, sul punto, il contenuto del parere n. 413 del 2022 del Consiglio di Stato, relativo allo schema di d.m. recante modifiche al d.m. n. 55/2014.

    Nelle more della risposta al quesito, è stato emanato il d.m. 13 agosto 2022, n. 147, pubblicato in data 8 ottobre 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 che – modificando il d.m. n. 55/2014 – interviene anche sulla materia evocata dal richiedente.
    In particolare, l’articolo 2 del d.m. n. 147/2022 interviene sul comma 6 dell’articolo 4 del d.m. 55/2014, che pertanto risulta così formulato: “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”, così chiarendosi – in linea con quanto richiesto dal Consiglio di Stato e dal Consiglio nazionale forense – l’incertezza interpretativa di cui al quesito.

    Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 52

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese chiede di sapere: – “se sia o meno compatibile con la permanenza nell’albo l’avvocato che abbia assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità limitata che svolge attività di «credito ai privati su pegno». A tale riguardo si ritiene opportuno precisare che l’avvocato in questione, convocato per essere ascoltato, si è difeso argomentando, tra l’altro, che la gestione della vendita all’asta dei pegni non riscattati, attività espressamente a lui riservata in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, non sarebbe un’attività commerciale”; – “se sia o meno compatibile con la permanenza nell’albo l’avvocato che abbia assunto la carica di amministratore di una Società Immobiliare. A tale riguardo si ritiene opportuno precisare che lo stesso avvocato, esercitando il proprio diritto di fornire chiarimenti utili, ha dato ulteriori spiegazioni affermando che l’immobiliare in questione, anche per il tramite di una società fiduciaria che la possiede al 90% detiene parte del patrimonio immobiliare dell’avvocato e dei suoi familiari senza peraltro nemmeno specificare quale sia il vincolo di parentela con i «familiari» in questione”.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, sono opportune alcune premesse.

    1. Innanzitutto, si precisa che l’attività di «credito ai privati su pegno» esercitata da un finanziatore ovvero da un intermediario del credito ha certamente natura commerciale, trattandosi di attività di intermediazione della circolazione di servizi di credito. Altro discorso è quello se a tale attività sia o meno applicabile la disciplina del credito ai consumatori ai sensi e per gli effetti degli art. 122 e ss. TUB; ed infatti, la circostanza che una simile disciplina non si applichi al caso in cui “i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore è obbligato per un ammontare inferiore al valore del bene costituito in pegno” (art. 122, lett. l, TUB) non significa certo che, comunque, l’attività rientrante in tale ambito esuli dall’alveo dell’attività commerciale; è vero, invece, il contrario, visto che l’attività di esercizio del credito è eminentemente un’attività di natura commerciale (peraltro, propriamente rivolta al lucro a prescindere dalla garanzia rilasciata da colui che richiede ed ottiene il credito dal finanziatore ovvero dall’intermediario);

    2. Si osserva altresì che il CNF:
    – con parere n. 28 del 24 maggio 2012, precedente rispetto all’entrata in vigore della legge professionale del 2012 e riferito all’art. 3 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, a norma del quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con l’esercizio del commercio in nome proprio ed altrui”, ha sostenuto la sussistenza dell’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e la carica di Amministratore Unico di una società di capitali, di esclusiva proprietà dei soci dello studio legale, il cui unico cespite sia costituito dalla proprietà dell’immobile ove l’associazione professionale esercitava l’attività, tra l’altro evidenziando che “L’immobile nel quale è allocato lo studio associato e/o l’associazione costituisce quindi una parte dell’ampia organizzazione volta a fornire al cliente quella prestazione intellettuale cui concorrono i soci, i collaboratori, i dipendenti, i macchinari ed i beni di consumo e “pur non essendo di per sé suscettibile di produrre reddito in senso stretto” vi concorre in via mediata e con tutti gli altri elementi che costituiscono l’organizzazione dello studio legale associato: non è quindi un “immobile merce” ma un “immobile strumentale” per natura e destinazione. Da tanto non può però farsi automaticamente discendere l’esclusione dello scopo di lucro anche perché dalla particolare utilizzazione del bene (il reddito catastale degli immobili utilizzati esclusivamente per l’attività professionale ed artistica non deve infatti essere indicato nella dichiarazione dei redditi ex D.P.R. 22/12/1986 n. 917) discende ipso facto la percezione di un utile e/o di un lucro soggettivo sotto forma di minori oneri fiscali, e/o semplificazione a livello amministrativo e/o di gestione del bene che favoriscono il perseguimento di interessi e di utilità professionali comuni che devono comunque essere valutati al di là del formale raggiungimento di una mera parità di bilancio. La ragione dell’incompatibilità discende quindi dall’assunzione di una carica sociale che comporta poteri di gestione e di rappresentanza essendo irrilevante la distinzione tra effettività dell’attività commerciale e titolarità della carica incompatibile posto che quest’ultima abilita comunque allo svolgimento ‹‹dell’esercizio del commercio››. La ratio dell’incompatibilità (che è quella di evitare i condizionamenti all’esercizio indipendente della professione…) verrebbe infatti elusa dalla potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l’indipendenza dell’avvocato, assoggettandola alle dinamiche della concorrenza”;
    – da ultimo, con parere n. 67 del 2 novembre 2021 (e richiamando i pareri nn. 27/2017, 5/2012 e 47/2003), ha nuovamente specificato che “l’assenza di finalità lucrativa rende compatibile con l’esercizio della professione forense la partecipazione (ed eventualmente l’assunzione di cariche) in contesti associativi”.
    Ebbene, come è noto, l’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 147/2012, sancisce che la professione di avvocato è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.
    Di conseguenza, alla luce della normativa in vigore l’assunzione di una carica gestoria in una società è compatibile con la professione forense solo laddove, ai sensi del citato art. 18, comma 1, lett. c), l’attività della società amministrata dall’avvocato sia limitata alla sola “amministrazione di beni, personali o familiari”. Ne deriva che tale attività non ricorre ove il patrimonio immobiliare della società gestita dall’avvocato non sia di proprietà di quest’ultimo o dei suoi familiari ovvero ancora nel caso in cui amministri anche patrimonio immobiliare altrui, dato che, in tal caso, consta un’attività lucrativa di gestione di beni anche di terzi.

    3. Pertanto, alla luce di quanto innanzi, si può fornire il seguente riscontro alla richiesta di parere del COA di Varese:
    – non è compatibile con la permanenza nell’albo l’avvocato che abbia assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità limitata che svolge attività di «credito ai privati su pegno», visto che trattasi di attività di natura commerciale;
    – è compatibile con la permanenza nell’albo l’avvocato che abbia assunto la carica di amministratore di una Società Immobiliare purché l’attività della società amministrata dall’avvocato sia limitata alla sola “amministrazione di beni, personali o familiari”. A tal fine, pertanto, è necessario che l’oggetto sociale sia limitato a tale attività e che, anche concretamente, i beni amministrati siano di proprietà dell’avvocato ovvero dei suoi familiari; tale attività, invece, non ricorre ove il patrimonio immobiliare della società gestita dall’avvocato non sia di proprietà di quest’ultimo o dei suoi familiari ovvero ancora nel caso in cui amministri anche patrimonio immobiliare altrui.

    Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 51

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecco richiede “se sia compatibile o meno con lo svolgimento del tirocinio professionale la nomina a Responsabile d’impatto di una STA, costituita come SRL Benefit, del praticante che svolge il tirocinio presso l’avvocato legale rappresentante (Amministratore Unico) della STA medesima” e, in particolare, se: “1) ferma restando la previsione di cui all’art. 41, comma 4 Legge n. 247/2012, che consente lo svolgimento del tirocinio in costanza di rapporto di lavoro subordinato (purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse), possa o meno valere anche per la fattispecie di cui si tratta il principio di cui al vostro parere n. 25/2017, a norma del quale trova applicazione anche all’iscrizione del praticante la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della citata Legge, rilevando pertanto, ai fini dell’eventuale incompatibilità, la titolarità o l’esercizio di poteri individuali di gestione; 2) sussista o meno incompatibilità – professionale e/o deontologica – tra il detto ruolo, assunto nell’interesse della STA e il rapporto di tirocinio, che lega il praticante al dominus legale rappresentante Amministratore Unico della stessa”.

    Onde dare compiuto riscontro al suddetto quesito, sono opportune alcune premesse.

    1. Innanzitutto, è noto che l’art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative), prescrivendo una serie di regole volte a contemperare la forma societaria con l’attività legale e con il servizio di rilievo sociale sotteso al ruolo dell’avvocato. In particolare, la STA (anche a r.l. o p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo patrimoniale immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense, che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale e la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.
    Per ciò che qui maggiormente interessa, la norma citata, tra l’altro, prevede che: – la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati; – i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; – i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Ne deriva che la funzione gestoria delle STA è propriamente appannaggio degli avvocati, sicché, nonostante si tratti di un’attività gestoria societaria, essa non è ricompresa nel regime di incompatibilità prescritto all’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 247 del 2012.

    2. Le Società Benefit, invece, la cui disciplina è stata introdotta in Italia con l’art. 1, commi 376 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono caratterizzate dalla circostanza che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (comma 376). Ferma la disciplina specifica ad esse applicabile, anche le Società Benefit possono essere costituite utilizzando uno dei tipi societari previsti dal codice civile.
    È indubbio, quindi, che in tali società l’interesse comune e lo scopo lucrativo ovvero mutualistico devono inevitabilmente contemperarsi e la disciplina si muove proprio in questa prospettiva, tra l’altro prevedendo, ai sensi del comma 380 dell’art. 1 citato, che la Società Benefit è tenuta ad individuare uno o più soggetti a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di “beneficio comune” (il cd. “responsabile d’impatto”). Ne deriva, per un verso, che il responsabile d’impatto può essere vuoi un componente dell’organo gestorio vuoi un dirigente o un soggetto esterno, e, per altro verso, che l’attività del responsabile d’impatto non è propriamente rivolta alla “anima lucrativa” della Società Benefit, bensì al perseguimento delle finalità sociali per il cui perseguimento la società pure opera.

    3. In ragione delle funzioni e delle caratteristiche innanzi dette, poi, è ben possibile – in assenza, peraltro, di disposizioni limitative – che una STA sia anche Società Benefit, nella misura in cui l’attività legale sia strutturalmente protesa anche ad obiettivo di “beneficio comune” (si pensi, ad esempio, alla possibilità di prevedere la destinazione di parte degli utili al fine di organizzare gratuitamente corsi e seminari nel campo del diritto). Peraltro, i concetti di giustizia e beneficio comune sono propriamente funzionali l’uno all’altro.

    4. Ciò posto, l’art. 41, comma 4, della Legge n. 247 del 2012, sancisce che “Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse”; a fronte di tale disposizione, però, il CNF – con il parere n. 25 del 26 aprile 2017 – ha reputato che rimane ferma, anche durante lo svolgimento del tirocinio, il regime di incompatibilità prescritto dall’art. 18, comma 1, lett. c), della Legge n. 247 del 2012, di talché colui che presta il tirocinio legale ed è iscritto nel relativo albo non può avere poteri gestori all’interno di un’organizzazione societaria.
    A ciò, inoltre, si aggiunga che il CNF:
    – con precedente parere n. 28 del 24 maggio 2012 (sia pure con riferimento all’art. 3 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578, a norma del quale l’esercizio della professione forense è incompatibile “con l’esercizio del commercio in nome proprio ed altrui”) ha avuto modo di evidenziare che “La ragione dell’incompatibilità discende quindi dall’assunzione di una carica sociale che comporta poteri di gestione e di rappresentanza essendo irrilevante la distinzione tra effettività dell’attività commerciale e titolarità della carica incompatibile posto che quest’ultima abilita comunque allo svolgimento ‹‹dell’esercizio del commercio››. La ratio dell’incompatibilità (che è quella di evitare i condizionamenti all’esercizio indipendente della professione…) verrebbe infatti elusa dalla potenziale idoneità della carica sociale a compromettere l’indipendenza dell’avvocato, assoggettandola alle dinamiche della concorrenza”;
    – da ultimo, con parere n. 67 del 2 novembre 2021 (e richiamando i pareri nn. 27/2017, 5/2012 e 47/2003), ha nuovamente specificato che “l’assenza di finalità lucrativa rende compatibile con l’esercizio della professione forense la partecipazione (ed eventualmente l’assunzione di cariche) in contesti associativi”.

    5. Ebbene, le superiori premesse dare riscontro al quesito posto dal COA nei seguenti termini:
    5.1. l’assunzione dell’incarico di responsabile di impatto di una STA Benefit è compatibile con lo svolgimento del tirocinio forense e con l’iscrizione nell’albo dei praticanti purché con modalità ed orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento del medesimo tirocinio e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. Ed infatti, l’attività svolta da una STA Benefit è vuoi legale, vuoi rivolta al “beneficio comune”; ne deriva che il ruolo del responsabile di impatto di una STA Benefit certamente non si concretizza in un’attività gestoria a carattere commerciale. Pertanto, l’attività di responsabile d’impatto è da valutare nella prospettiva propria dei limiti previsti all’art. 41, comma 4, della Legge n. 247 del 2012 piuttosto che nell’ottica delle incompatibilità sancite all’art. 18, comma 1, lett. c) della medesima legge;
    5.2. parimenti, ove rispettati i presupposti indicati dal citato art. 41, comma 4, non sussistono incompatibilità – professionali e/o deontologiche – tra il ruolo di responsabile d’impatto assunto nell’interesse di una STA Benefit ed il rapporto di tirocinio che lega il praticante (responsabile d’impatto) al dominus, legale rappresentante Amministratore Unico della stessa. Insomma, tale rapporto non implica, di per sé ed in astratto, l’emersione di un conflitto di interessi; ed infatti, se è vero che la formula “benefit” è compatibile con il modello della STA, è altrettanto vero che i profili causali propri dell’uno e dell’altro modello si prestano ad essere convergenti (e, dunque, non conflittuali).

    Consiglio nazionale forense, parere 20 dicembre 2022, n. 50

  • Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili richiede se il CNF abbia mutato orientamento (rispetto a quanto espresso nel proprio parere n. 64 del 2016) in ordine alla partecipazione di un avvocato ad una Società tra Professionisti ex Lege n. 183/2011.

    Ebbene, con il precedente parere n. 64 del 2016, il CNF ebbe modo di evidenziare sotto il profilo sostanziale quanto segue.
    (i) Innanzitutto, l’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 147/2012, sancisce che la professione di avvocato è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”; di qui, la conseguenza per cui l’avvocato può detenere partecipazioni societarie, ma gli è inibito, tranne nelle ipotesi eccezionali previste, l’esercizio di attività propriamente gestorie all’interno delle medesime collettività organizzate;
    (ii) con riguardo, invece, al diverso tema relativo all’esercizio dell’attività professionale forense in forma societaria, venne precisato che “allo stato attuale l’esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari (per tali intendendo quelle che hanno ad oggetto attività professionali riservate a differenti professioni regolamentate, quali ad esempio, quelle che l’ordinamento riserva ai dottori commercialisti e agli avvocati)”, nel senso che “la società multidisciplinare di cui al quesito non può, in ogni caso, esercitare la professione forense, salva restando la possibilità per un avvocato di parteciparvi, ma senza per essa poter svolgere la tipica e riservata attività forense”.
    Tali conclusioni possono essere anche oggi confermate anche all’esito dell’introduzione dell’art. 4-bis della Legge n. 247/2012 (norma inserita dall’ art. 1, comma 141, lett. b, L. 4 agosto 2017, n. 124, previa espressa abrogazione espressa dell’art. 5 della legge professionale che conteneva la delega legislativa al Governo per la disciplina dell’esercizio della professione forense in forma societaria, delega poi scaduta).
    Ebbene, quanto alle incompatibilità, rimanendo pur sempre ferma la possibilità che l’avvocato detenga partecipazioni societarie, si ribadisce che, alla luce della normativa in vigore l’assunzione di una carica gestoria in una società è compatibile con la professione forense solo laddove, ai sensi del citato art. 18, comma 1, lett. c), l’attività della società amministrata dall’avvocato sia limitata alla sola “amministrazione di beni, personali o familiari”. Ne deriva che l’incompatibilità afferisce all’esercizio dell’attività gestoria derivante dal proprio ruolo all’interno di una determinata società.
    Quanto, invece, all’esercizio della professione forense a mezzo di società, il citato art. 4-bis della Legge n. 247/2012 consente la costituzione di società tra avvocati (STA) e, dunque, ammette l’esercizio in forma societaria della professione forense mercé l’utilizzo dei modelli societari tipizzati all’interno del codice civile (società di persone, di capitali o cooperative). Inoltre, la norma, tra l’altro, prevede che: – la maggioranza dei membri dell’organo di gestione debba essere composta da soci avvocati; – i componenti dell’organo di gestione non possano essere estranei alla compagine sociale; – i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. Ne deriva che la funzione gestoria delle STA è propriamente appannaggio degli avvocati, sicché, nonostante si tratti di un’attività gestoria societaria, essa è pienamente funzionale all’attività forense e, dunque, non è naturalmente ricompresa nel regime di incompatibilità prescritto all’art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 247 del 2012.
    Insomma, in materia di STA vengono prescritte una serie di regole – di carattere speciale – volte a contemperare la forma societaria con l’attività legale e con il servizio di rilievo sociale sotteso al ruolo dell’avvocato; in particolare, la STA (anche a r.l. o p.a. unipersonale) è uno strumento organizzativo (tipico e speciale) immaginato allo scopo di agevolare l’esercizio dell’attività forense, che deve lasciare intatta la personalità della prestazione professionale e preservare la riserva dell’attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati.
    Trattasi certamente di una normativa speciale che prevale sulla (anteriore e) generale disposizione della L. n. 183 del 2011, art. 10 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui al D.Lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss. (che pure aveva introdotto la fattispecie dell’esercizio in forma societaria dell’attività forense). D’altronde, in tal senso si è sostanzialmente espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, affermando che: “Dal 1.1.2018 l’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dalla L. n. 247 del 2012, art.4-bis (inserito dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 141, e poi ulteriormente integrato dalla L. n. 205 del2017), che – sostituendo la previgente disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss. – consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati” (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19 luglio 2018, n. 19282).
    L’esercizio dell’attività forense in forma societaria è riservata in via esclusiva, dunque, alle STA (ex art. 4-bis della Legge n. 247/2012); non è, pertanto, consentito alle società multidisciplinari esercitare l’attività forense in forma societaria; ciononostante, è possibile, fermi i limiti correlati alle incompatibilità di cui all’art. 18 Legge n. 247/2012, che un avvocato partecipi ad una Società tra Professioni multidisciplinare ex L. n. 183/2011, senza però poter comunque esercitare all’interno di tali società la tipica e riservata attività forense.

    Consiglio nazionale forense, parere 15 dicembre 2022, n. 49