Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il COA di Roma formula quesito in merito alla possibilità di disporre il passaggio dall’albo ordinario all’elenco speciale dei Professori universitari a tempo pieno di un iscritto con contratto di lavoro a tempo pieno come Assistant Professor presso l’Università di un paese dell’Unione europea.

    Al quesito può essere data risposta positiva. La condizione del soggetto già iscritto nell’Albo ordinario che – medio tempore – entri in ruolo quale docente universitario a tempo pieno in una università dell’Unione europea è infatti pienamente assimilabile a quella dell’iscritto che entri in ruolo in una università italiana, e non vi sono apprezzabili ragioni per differenziare le due posizioni. L’iscritto nell’elenco speciale – indipendentemente dalla sede in cui eserciti la docenza – resterà assoggettato ai medesimi obblighi e ai medesimi limiti, quanto all’esercizio della professione, previsti per l’iscritto che sia docente in un ateneo italiano.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 6 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Brindisi chiede di sapere se possa rimanere iscritto nell’elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici l’avvocato che si trovi ad essere dirigente – oltre che del Settore Affari legali dell’ente – anche di altro Settore e che sia, al contempo, componente del Comitato di gestione dell’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale.

    L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 23 della legge professionale forense è consentita agli avvocati “ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”. Il comma 2 del medesimo articolo 23 dispone che “Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.
    Dalle disposizioni richiamate si evince che – per poter essere iscritto – l’avvocato dipendente di ente pubblico debba occuparsi in via esclusiva e stabile della trattazione degli affari legali dell’ente. L’assunzione contestuale di qualifica dirigenziale presso altro Settore del medesimo ente fa venire senz’altro meno il vincolo di esclusività alla trattazione degli affari legali. Quanto all’assunzione della qualifica di componente del Comitato di gestione, non è possibile dedurre dal quesito se tale attività venga svolta nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente pubblico – eventualità che pure farebbe venir meno il vincolo di esclusività – o se invece tale carica sia rivestita ad altro titolo.
    Alla luce del consolidato orientamento del CNF (si v. tra i molti i pareri nn. 30/2023, 3/2023, 37/2022, 42/2020, 53/2020, tutti reperibili all’indirizzo www.codicedeontologico-cnf.it), deve comunque escludersi la possibilità per l’avvocato iscritto nell’elenco speciale di svolgere – nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza – di attività diverse da quelle contemplate dall’articolo 23 della legge n. 247/2012.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 4 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Terni formula due quesiti, collegati tra loro.

    Con il primo quesito, chiede di sapere se possa disporsi la cancellazione d’ufficio dell’iscritto in caso di sopravvenuta perdita del requisito della condotta irreprensibile di cui all’articolo 17, comma 1, lettera h) della legge professionale.
    Con il secondo quesito, chiede di sapere se l’avvenuta condanna definitiva in sede penale possa giustificare la cancellazione d’ufficio laddove – per i medesimi fatti di cui alla sentenza di condanna – l’iscritto sia già stato attinto da sospensione disciplinare e l’abbia già scontata.

    Al primo quesito può essere data risposta affermativa, alla luce del chiaro disposto dell’articolo 17, comma 12 della legge professionale e della giurisprudenza domestica (cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 50 del 27 marzo 2023).
    Al secondo quesito non è possibile dare risposta, in quanto la valutazione dell’incidenza dell’avvenuta condanna sulla permanenza del requisito della condotta irreprensibile rientra nella discrezionale valutazione del COA, alla luce delle concrete circostanze del caso.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 3 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Firenze, con il proprio quesito, chiede nella sostanza una rivalutazione dell’orientamento espresso dal CNF con il proprio parere n. 24/2023, in relazione all’ambito di applicazione della legge n. 49/2023.

    Ritiene in particolare il COA richiedente che la posizione assunta in tale parere – vale a dire, che la previsione di cui all’articolo 7 (che attribuisce efficacia di titolo esecutivo all’opinamento reso dal Consiglio dell’Ordine) si applichi unicamente ai rapporti dell’avvocato con cosiddetti contraenti forti – vanifichi nella sostanza la portata della legge n. 49/2023 e contrasti:
    a) con la circostanza che, in presenza di una convenzione, il COA non potrebbe procedere ad alcuna valutazione del suo contenuto;
    b) con il fatto che, ove il professionista voglia far dichiarare la nullità della convenzione, debba rivolgersi all’autorità giudiziaria.
    La risposta è resa nei termini seguenti.
    Alla rimeditazione dell’orientamento già espresso osta il dettato normativo e, in particolare, dell’articolo 2 della legge n. 49/2023 che delimita expressis verbis l’ambito di applicazione della disciplina del cd. equo compenso, limitandone l’operatività alle seguenti ipotesi:
    1) rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3;
    2) ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, nelle ipotesi di cui al numero 1);
    3) prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione e di quelle rese in favore degli agenti della riscossione.
    Dunque, è con riferimento a tali tipologie di rapporti che opera la disciplina speciale di cui all’articolo 7 la quale prevede che, in questi casi (e solo in questi casi), “il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista”.
    La stessa esistenza di una disciplina speciale, peraltro, consente di rispondere alle specifiche obiezioni sollevate dal COA di Firenze. Infatti, la facoltà del professionista di far valere l’eventuale nullità della convenzione resta ferma e non è in alcun modo intaccata dal regime speciale dell’opinamento. Allo stesso tempo, la possibilità di chiedere l’opinamento con gli effetti di cui all’articolo 7 costituisce una facoltà ulteriore assicurata al professionista per ottenere tutela rispetto a eventuali violazioni della disciplina dell’equo compenso; in questo quadro, la possibilità per il COA di valutare il contenuto della convenzione è implicata dalla stessa esistenza della disposizione speciale che – in parte qua – deroga, nel solo ambito di applicazione della legge n. 49/2023, all’articolo 13 della legge professionale forense e – in particolare – al suo comma 9 (che limita l’opinamento ai soli casi di “mancato accordo” tra avvocato e cliente).
    Per ottenere l’obiettivo di farne un istituto generale, bisogna attendere l’intervento legislativo, ad esempio con l’approvazione del disegno di legge presentato al Senato nel mese di ottobre 2023 – successivamente all’entrata in vigore della detta legge – e intitolato “Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali”, finalizzato – per l’appunto – ad “estendere l’apprezzabile misura disposta recentemente nella cosiddetta «legge sull’equo compenso» (legge 21 aprile 2023, n.49) che consente ai professionisti di ottenere dai propri ordini o collegi professionali pareri di congruità aventi valore di titolo esecutivo (nel rispetto di alcune condizioni) ma limitatamente ai rapporti professionali disciplinati con convenzioni stipulate esclusivamente con imprese bancarie o assicurative o con la pubblica amministrazione (come disposto dall’articolo 2 della predetta legge), anche secondo il recente orientamento del Consiglio nazionale forense (parere n.24 del 24 giugno 2023)”. Il disegno di legge si propone infatti di premettere all’art. 7 della legge n. 49/2023 la seguente frase: «Anche al di fuori dell’ambito di applicazione della presente legge,» e ciò al precipuo fine di estendere l’ambito di applicazione del parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo a tutti i rapporti tra professionisti e cliente, senza alcuna limitazione in merito alle qualità dei clienti rientranti nella categoria dei c.d. clienti forti.
    In assenza di un intervento legislativo l’orientamento espresso nel parere n. 24/2023 non può che essere confermato.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 2 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Lecce formula quesito in merito alla compatibilità con l’esercizio della professione forense dell’incarico di collaborazione professionale conferito dall’AISI quale consulente giuridico in materia di operazioni per scopi istituzionali.

    Precisa il COA richiedente che:
    a) nell’esercizio dell’incarico, l’iscritto si avvarrebbe di garanzie funzionali, ivi compresa quella di agire con generalità diverse da quelle reali, con conseguente esonero da responsabilità penale ai sensi della legge n. 124/2007;
    b) l’incarico è conferito a titolo di consulenza con corrispettivo soggetto a fatturazione.
    La risposta è resa nei termini seguenti.
    A quanto si evince dal quesito, l’incarico non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Può essere dunque esclusa, sotto il profilo formale, l’incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d) della legge n. 247/12.
    Resta da valutare se la tipologia dell’incarico possa comportare commistione di interessi con l’esercizio della professione ovvero dinamiche analoghe a quella di una subordinazione gerarchica nei confronti di chi, di volta in volta, diriga l’operazione nella quale l’iscritto verrebbe coinvolto. A tale riguardo, può richiamarsi per analogia quanto sostenuto nel parere n. 20/2023 a proposito della diversa fattispecie della possibilità di iscrivere nel registro dei praticanti l’appartenente a forze armate e, in particolare, il rinvio alla discrezionale valutazione del COA da effettuarsi con riferimento alle concrete caratteristiche del caso.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 1 del 21 febbraio 2024

  • Il COA di Firenze formula quesito in merito al trattamento delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate da cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei procedimenti di impugnazione dei provvedimenti di espulsione di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 286/1998.

    Come correttamente riportato nel quesito, l’articolo 142 del testo unico sulle spese di giustizia di cui al d. lgs. n. 115/2002 prevede che “Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’onorario e le spese spettanti all’avvocato e all’ausiliario del magistrato sono a carico dell’erario e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84.”.
    L’articolo 82, richiamato dalla disposizione appena riportata, riguarda il decreto di pagamento.
    L’ordinanza n. 11796 del 5 maggio 2023 pronunciata dalla Corte di cassazione, sez. II civile, ha interpretato tale complesso normativo – anche alla luce della sentenza n. 439/2004 della Corte costituzionale – nel senso che esso, disciplinando una ipotesi di ammissione ex lege al patrocinio, non richiede la presentazione e la produzione di apposita istanza. Testualmente: “L’ammissione della parte al beneficio, e quindi il diritto del difensore a pretendere la liquidazione dei compensi maturati per l’attività svolta, prescinde dalla presentazione di un’apposita istanza (Cass. 24102/2022): in tal caso il giudice deve limitarsi a verificare se la parte sia uno straniero extracomunitario e se il procedimento abbia ad oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione, senza poter richiedere la produzione di uno specifico provvedimento di ammissione (Cass. 13833/2008).”.
    Il quadro normativo, così come ricostruito dalla richiamata pronuncia della Corte di Cassazione, è sufficientemente chiaro nell’escludere, dunque, la necessità di una specifica istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riferimento ai procedimenti de quibus. Ne consegue che, ove presentate al COA per gli adempimenti di competenza, tali istanze possano senz’altro essere archiviate ovvero dichiarate inammissibili – ma non già rigettate – in quanto non richieste ai fini dell’applicazione dell’articolo 142 del Testo Unico di cui al d.lgs. n. 115/2002.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 11 dicembre 2023

  • Il COA di Gorizia pone due quesiti in materia di tirocinio forense. Con il primo quesito, chiede di sapere se il cosiddetto secondo dominus di cui all’articolo 41, comma 8, della legge professionale, qualora abbia un domicilio professionale diverso da quello del dominus, debba comunque essere iscritto nel medesimo albo degli avvocati presso il quale è iscritto il dominus. Con il secondo quesito, chiede di sapere se l’iscrizione nel medesimo albo degli avvocati del dominus si è richiesta anche per il secondo dominus che abbia il medesimo domicilio professionale del primo.

    Entrambi i quesiti pongono la questione della necessità che, nei casi di cui al comma 8 dell’articolo 41 della legge n. 247/12, il secondo avvocato – presso il quale il praticante svolga la pratica “previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell’ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa” – sia iscritto nel medesimo Albo del dominus.
    La disposizione richiamata, nel prevedere la possibilità per il praticante di svolgere la pratica presso un ulteriore avvocato, nulla prevede in merito alla necessità che quest’ultimo sia iscritto nel medesimo Albo del primo. Pertanto, in assenza di esplicita previsione normativa, nulla osta a che il praticante integri la pratica presso altro avvocato ulteriore rispetto al dominus, indipendentemente dall’Albo di iscrizione.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 11 dicembre 2023

  • Il COA di Foggia chiede di sapere se possa disporsi l’integrazione nell’albo ordinario di un avvocato stabilito in origine iscritto nella sezione speciale in quanto in possesso del titolo spagnolo di abogado non esercente, ottenuto sulla base dei titoli richiesti all’epoca dell’originaria iscrizione (2017).

    Come affermato da ultimo dal Consiglio nazionale forense nel proprio parere n. 39/2017 “la condizione di non esercente non è ostativa all’iscrizione nella sezione speciale […] in considerazione, a tacer d’altro, dell’assorbente rilievo che l’esercizio effettivo della professione nel paese di origine non è tra i requisiti previsti, per l’iscrizione nella sezione speciale, dal D. Lgs. n. 96/2001”, essendo a tal fine sufficiente il possesso di titolo abilitante in uno degli Stati membri dell’Unione europea.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 11 dicembre 2023

  • Il COA di Milano chiede se sia possibile procedere all’iscrizione per trasferimento, a seguito del nulla osta rilasciato dall’ordine di provenienza di un avvocato a carico del quale risulti la pendenza di procedimento disciplinare.

    Come correttamente riportato dal quesito, l’orientamento costante del Consiglio Nazionale Forense sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva esclude che il trasferimento presso altro ordine – implicando la cancellazione dell’iscritto dall’ordine di provenienza – possa avvenire in presenza di procedimenti disciplinari pendenti. Tale divieto si applica tanto all’ordine di provenienza, che non può rilasciare il nulla osta quanto all’ordine di arrivo, che non può disporre l’iscrizione la quale peraltro comporterebbe la contestuale cancellazione dall’ordine di provenienza. In questo senso, vedi da ultimo il parere n. 56/2021.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 11 dicembre 2023

  • Il COA di Spoleto formula quesito in merito alla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici nel caso di un avvocato che abbia sottoscritto un contratto di impiego a tempo determinato per un anno, eventualmente prorogabile e infine prorogato fino al 5 settembre 2024, nel quale si preveda che l’incarico è revocato e il contratto risolto in caso di inosservanza delle direttive del presidente e che è facoltà del Presidente dell’ente revocare l’incarico in caso venga meno il rapporto fiduciario ovvero sussistano precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali.

    Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense:

    L’iscrizione nell’Elenco Speciale annesso all’Albo, nei limiti consentiti dall’art. 18 L. n. 247/2012 (già art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933), presuppone il concorso di tre elementi imprescindibili: (i) deve esistere, nell’ambito strutturale dell’ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un’unità organica autonoma; (ii) colui che richiede l’iscrizione – in possesso, ovviamente, del titolo abilitativo all’esercizio professionale (conditio facti soggettiva) – faccia parte dell’ufficio legale e sia incaricato di svolgervi tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell’ente; infine, (iii) la destinazione del dipendente­ avvocato a svolgere l’attività professionale presso l’ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo stabile inquadramento. Costituiscono, poi, corollari di tali principi le ulteriori circostanze costituite dalla sostanziale estraneità del richiedente rispetto all’apparato amministrativo-burocratico dell’Ente in posizione di indipendenza e di autonomia, con esclusione di ogni attività di gestione allo scopo di evitare qualsiasi rischio di condizionamento nell’esercizio della sua attività professionale. [così Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 124 del 26 giugno 2021].

    Dalle informazioni fornite dal COA in sede di formulazione del quesito non è possibile evincere, in particolare, se ricorrano nella specie i requisiti di cui ai punti i) e iii), compresi i corollari, nonché l’esclusiva adibizione alla trattazione degli affari legali dell’ente. D’altra parte, la tipologia contrattuale (contratto a tempo determinato) può in astratto porre problemi sotto il profilo dello stabile inquadramento. Desta senza dubbio perplessità, infine, il fatto che sia prevista la possibilità di una revoca per mancata osservanza delle direttive del Presidente dell’ente, laddove l’articolo 23 prevede che la responsabilità dell’ufficio (con conseguente possibilità di impartire direttive) sia affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
    Valuti pertanto il COA, nell’esercizio della propria discrezionalità in materia di tenuta degli albi e alla luce delle concrete caratteristiche della fattispecie, la compatibilità dell’iscrizione con il rispetto dei principi e dei requisiti sopra rassegnati.

    Consiglio nazionale forense, parere n. 50 del 11 dicembre 2023