Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del COA Piacenza) riguarda la possibilità, per un avvocato di realizzare un sito internet a carattere informativo (nel caso di specie sul tema della sicurezza alimentare), nel quale vengano indicati i dati e le qualifiche dell’iscritto e di un suo praticante e che offra servizi di informazione periodica agli iscritti ad un’apposita “mailing list”.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “In conformità alla precedente giurisprudenza di questo Consiglio e in coerenza con gli interventi apportati al codice deontologico per meglio inquadrare la fattispecie della realizzazione di siti internet da parte di professionisti iscritti, è opportuno distinguere chiaramente l’attività dell’avvocato in quanto tale da ogni altra sua personale iniziativa in quanto cultore o semplice appassionato di una determinata materia.
    Se questo secondo tipo di condotta deve essere libero e non vi è alcuna autorità del Consiglio dell’Ordine ad estendere la propria cognizione nel dominio della vita privata del professionista, deve essere però garantito che le iniziative di tipo scientifico, para-scientifico o informativo non nascondano un’elusione dei limiti alla pubblicità del professionista e, a fortiori, che non rappresentino una forma di accaparramento di clientela (artt. 17 e 19 cod. deont.).
    Ove l’iscritto dia luogo a forme di commistione tra scopi informativi o di studio e fini di promozione dell’attività forense, segnatamente accostando il nome o i recapiti dello studio legale a contenuti diversi ed eterogenei, tale contegno può verosimilmente rappresentare violazione dei doveri deontologici, e dunque essere passibile di azione disciplinare.
    Nel caso proposto il professionista dovrà optare chiaramente tra la propria veste di avvocato (realizzando, nel qual caso, un sito a carattere chiaramente illustrativo dell’attività dello studio legale) e quella di cultore della materia della sicurezza alimentare. Se intende interessarsi di tale secondo profilo, tuttavia, potrà elencare i propri titoli accademici o professionali ma dovrà rigorosamente omettere ogni informazione che possa rinviare all’esistenza o all’attività dello studio legale, tanto all’interno delle pagine del sito quanto nelle eventuali comunicazioni elettroniche con gli utenti del sito stesso.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 35

  • Il quesito (del COA di Rovereto) riguarda la possibilità per un Consiglio, nel silenzio della normativa sulle elezioni dei Consigli dell’Ordine, di stabilire un termine perentorio per presentare candidature all’ufficio di Consigliere. Si chiede, ove si ammetta tale facoltà, se il voto dato a soggetto non presente tra le candidature presentate, possa considerarsi nullo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fra propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “Si ribadisce la giurisprudenza di Questo Consiglio, da tempo favorevole alla possibilità, per i singoli Consigli dell’Ordine, di darsi un regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali (sent. C.N.F. 30 maggio 1997 e par. 30 gennaio 1998, n. 13, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1998-2000), a cura di V. Panuccio, Milano 2001, p. 11).
    Ciò premesso, non può considerarsi legittima una forma di limitazione del diritto elettorale attivo o passivo nel silenzio della legge, dovendo perciò essere garantita la facoltà di esprimere il proprio voto per qualunque iscritto all’albo e quella di presentare la propria candidatura senza limiti perentori di tempo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 34

  • Il quesito (del COA di Melfi) verte, in tema di pratica forense, sulla possibilità di computare il periodo di pratica svolto precedentemente alla interruzione ultrasemestrale ad ulteriore periodo di completamento dei due anni previsti dalla legge, svolto dopo detta interruzione.

    Dopo ampia discussione, la Commissione fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “In tema di pratica forense e di interruzione ultrasemestrale deve confermarsi quanto già affermato in precedenti pronunzie rese in sede consultiva (vedasi, tra l’altro, n. 106 del 1996, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1994-1997), a cura di V. Panuccio, Milano 1998, p. 115 ss.), ossia che l’interruzione ultrasemestrale importa la perdita di effetti del periodo di tirocinio già compiuto, cosicché l’aspirante avvocato dovrà reiscriversi nel registro dei praticanti.
    A diversa interpretazione osta la lettera dell’art. 4, comma 2, del R.D. 37/1934, che afferma: «Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto».”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 32

  • Quesito del COA di Lanciano

    Il quesito (del COA di Lanciano) comprende due diverse questioni:
    1) se il sessennio di abilitazione al patrocinio di un praticante avvocato decorra dalla data in cui il Consiglio ha deliberato l’ammissione al patrocinio stesso ovvero, invece ed in ogni caso, dall’anno successivo alla data della prima iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti;
    2) se la sanzione dell’avvertimento, comminata a seguito di rituale procedimento disciplinare sia ostativa all’iscrizione dell’avvocato negli elenchi dei difensori dei non abbienti con spese a carico dello Stato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:
    “Quanto al primo quesito si deve precisare che il sessennio dell’abilitazione decorre dalla data del giuramento prestato davanti al Presidente del Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, commi 2 e 3, R.D. 1578/1933 e dell’art. 4, comma primo, R.D. 37/1934.
    Quanto alla seconda questione, il legislatore è intervenuto recentemente in materia, con la l. 24 febbraio 2005, n. 25, anche al fine di affrontare dubbi interpretativi quali quelli esposti dal Consiglio dell’Ordine richiedente.
    In particolare, le nuove norme chiariscono il rapporto tra giudizio disciplinare ed iscrizione nel registro dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, precisando (art. 2) che può avvenire l’iscrizione del professionista solo in «assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda».
    I principali aspetti applicativi della nuova normativa sono stati affrontati nella circolare di Questo Consiglio n. 11-C/2005.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 31

  • Il quesito (del COA di Catanzaro) verte sulla possibilità di procedere alla cancellazione dall’elenco per il patrocinio a spese dello Stato di professionisti che abbiano subito le sanzioni disciplinari dell’avvertimento o della censura.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Il legislatore è intervenuto recentemente in materia, con la l. 24 febbraio 2005, n. 25, anche al fine di affrontare dubbi interpretativi quali quelli esposti dal Consiglio dell’Ordine richiedente.
    In particolare, le nuove norme chiariscono il rapporto tra giudizio disciplinare ed iscrizione nel registro dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, precisando (art. 2) che può avvenire l’iscrizione del professionista solo in «assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda».
    I principali aspetti applicativi della nuova normativa sono stati affrontati nella circolare di Questo Consiglio n. 11-C/2005.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 30

  • Il quesito (del COA di Sanremo) concerne la sussistenza dell’obbligo di comunicazione al Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 22 del codice deontologico, da parte di un avvocato che predisponga una denuncia penale riferita ad un collega per fatti estranei all’attività professionale e per un reato procedibile d’ufficio.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione che l’obbligo, contemplato dall’art. 22 del codice deontologico forense, dell’avvocato di informare preventivamente il Consiglio dell’Ordine delle iniziative penali e civili da promuovere nei confronti di un collega non abbia affatto carattere cogente e inderogabile. Milita del resto a favore di tale conclusione la stessa lettera della norma (“appena possibile”, “salvo che”, “anche successiva”) che mostra all’evidenza che un tale obbligo va correlato alle esigenze difensive proprie del caso concreto. Esigenze che, in talune condizioni, non solo possono giustificare la mancanza di una tempestiva comunicazione al COA ma che, addirittura, possono legittimare, qualora si faccia questione di diritti personalissimi, la mancata litis denuntiatio.
    Per quanto attiene al caso di specie la Commissione è dell’avviso che la comunicazione al COA non rivesta affatto carattere di urgenza e neppure di indefettibilità, trattandosi di ipotesi per la quale l’intervento del Consiglio dell’Ordine sarebbe privo di rilevanza alcuna.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 29

  • Il quesito (del COA di Crotone) concerne il problema della compatibilità dell’esercizio della professione forense innanzi al Tribunale, sez. civile, per chi svolge le funzioni di Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica dello stesso Tribunale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione che a mente del combinato disposto degli art. 42-quater e 71-bis dell’Ordinamento Giudiziario l’incompatibilità all’esercizio della professione forense, per i vice procuratori onorari che tale professione esercitano, vada riferita unicamente all’attività tipica svolta avanti all’ufficio o agli uffici presso i quali sono adempiute le funzioni (onorarie) del pubblico ministero. Restano pertanto escluse dal divieto di cui sopra le diverse funzioni svolte in ambito civile che, esulando dall’attività del pubblico ministero propria dell’ufficio o degli uffici presso i quali sono prestate tali funzioni onorarie, possono invece essere liberamente esercitate.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 28

  • Il quesito (del COA di Pescara) verte sulla possibilità, per il praticante avvocato, di ottenere il certificato di compiuta pratica, avendo effettuato l’intero anno di pratica, o parte di esso, nell’arco temporale nel quale frequenta la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16, d. lgs. 398/1997.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    1-. La questione propone argomenti sui quali – come ricorda il COA richiedente – il Consiglio Nazionale Forense ha già espresso un parere riportato, per l’importanza dell’argomento, nella circolare 30-B/2003 del 24.10.2003.
    Ivi, premessa l’illustrazione del quadro normativo, si ricordava che:
    1.1) ai sensi del D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 (GU n. 25 del 30.1.2002) solo il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17.11.1997 n. 398 e successive modifiche “(…) è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno”;
    1.2) la frequenza di una delle suddette scuole è di per sé inidonea a garantire il beneficio di cui al D.M. cit.;
    1.3) la frequenza è compatibile con l’eventuale compimento del periodo di pratica tradizionale ed in particolare con la partecipazione alle udienze;
    1.4) “(…) in ogni caso il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari”;
    1.5) l’iscritto nel registro il quale, frequentando la scuola, non ottenga il diploma, può – ai sensi dell’art. 1, 3° comma del DPR n. 101 del 1990 – utilizzare il dato della frequenza come se fosse relativa ad un corso post-universitario e quindi esonerarsi dalla sola pratica dello studio (e non dalla partecipazione alle udienze) per il periodo di un anno.

    2-. Ciò detto, la soluzione della questione suppone, nel quadro della conferma delle premesse poste dalla citata circolare, l’ulteriore precisazione dei nessi (e delle relative conseguenze) che si instaurano tra le principali norme che regolano la materia.
    Tra esse spicca, da un lato, l’art. 17, 1° comma, n. 5) del RDL 27.11.1938, n. 1578 (come modificato dall’art. 2 della legge n. 406 del 1985) e dall’altro il complesso normativo costituito dalla legge (delega) 15.5.1997, n. 127 (art. 17, 114° comma), dal decreto legislativo (di attuazione della predetta delega) 17.11.1997, n. 398 (art. 16) e dal D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 cit. (articolo unico).
    L’art. 17, 1° comma, n. 5 del RDL 1578/1933 cit. prevede che per l’iscrizione nell’albo degli avvocati è necessario, tra l’altro, aver compiuto (lodevolmente e proficuamente) un periodo di pratica frequentando, per almeno due anni consecutivi posteriormente alla laurea, lo studio di un avvocato, assistendo alle udienze civili e penali. A questa esigenza si finalizza l’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Con il secondo gruppo di norme si prevede (per quanto qui rileva) che il conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per il periodo di un anno.
    Se da un lato è evidente che solo il conseguimento del diploma (e non la mera frequenza) assicura il risultato premiale sul fronte della pratica, dall’altro si potrebbe ritenere che quest’ultima, una volta conseguito diploma, è ridotta ad un anno e correlativamente ad un anno è ridotta la durata dell’iscrizione nel registro dei praticanti.
    Questa conclusione combacerebbe anche con l’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che, nel riservare al regolamento da emanare con successivo D.M. la disciplina dei termini entro cui il diploma può costituire titolo valutabile ai fini del compimento della pratica (D.M. nella specie identificabile in quello n. 475 dell’11.12.2001), avverte che tale regolamento è adottato “(…) anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso alle professioni di avvocato e notaio”.
    Ciò fa venire meno l’ipotetico contrario argomento per cui il decreto ministeriale non potrebbe novare la materia della pratica col ridurla ad un anno siccome norma di rango inferiore rispetto a quella dell’art. 17, 1° comma, n. 5) RDL 1578/1933 che quella pratica vuole sia svolta per due anni consecutivi dopo la laurea. Infatti, la normazione per decreto non incontra l’anzidetto limite stante il rinvio autorizzatorio contenuto nell’art. 17, 114° comma della legge delega n. 127 del 1997 che permette la posizione di una disciplina anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso.
    Tuttavia, l’interpretazione da preferire (per i motivi che ora si diranno) è quella per cui non è la durata della pratica (e la correlativa necessità di iscrizione nel registro), ma la sua modalità di attuazione ad essere stata oggetto di intervento novativo.

    3-. Infatti, l’art. 17, 114° comma della legge (delega) n. 127 del 1997, nell’autorizzare il Ministro a regolamentare la materia anche in deroga alla legislazione vigente, prevede che “(…) il diploma (…) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro della giustizia (…) titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica”.
    Ma un conto è la possibilità che un anno sia sostituito dal diploma, ferma rimanendo la pratica biennale, altro è dire che quest’ultima sia ridotta ad un anno.
    L’interpretazione letterale e sistematica fa ritenere che sia la prima la soluzione corretta e pertanto che il decreto ministeriale in commento abbia novato la sola modalità di computo del periodo biennale di pratica e non la sua durata; sotto il profilo letterale, infatti, alludere al “(…) compimento del relativo periodo di pratica” significa rimandare, con l’uso del termine relativo, al periodo di pratica previsto dalla legge (due anni) ed ammettere – con l’uso del termine compimento – che esso può ritenersi compiuto anche quando uno dei due anni sia sostituito dal diploma.
    Sotto il profilo dell’analisi di sistema, poi, non sfugge come la seconda soluzione assegna alla deroga della norma primaria operata dal regolamento, un ambito di incidenza modificatrice maggiore di quella frutto della prima opzione dato che quest’ultima circoscrive la novità normativa alla sola modalità di computo del periodo di pratica, questa restando per il resto non investita dalla modifica.
    Il riferimento ad un’interpretazione della norma condizionata anche dalla misura della deroga, valorizza il principio della eccezionalità del potere di modifica e della tendenziale conservazione dell’enunciato normativo.
    Si consideri poi che la seconda soluzione permetterebbe di ottenere il certificato di compiuta pratica anche prima del decorso di due anni dalla laurea (come invece richiesto dall’art. 17, 1° comma, n. 5) cit.) e ciò quale conseguenza della non coincidenza dell’anno solare con l’anno accademico, dato che il diploma può – dal punto di vista del computo in anno solare – essere conseguito dopo un anno e mezzo dall’iscrizione alla scuola.
    Ciò si tradurrebbe in forma di disparità di trattamento tra praticanti, alcuni dei quali costretti ed altri no, a rispettare il requisito del biennio senza che la discriminante possa nemmeno essere ricondotta un atto volitivo dell’interessato posto che l’attuale meccanismo di accesso alle scuole, basato sul numero chiuso, esclude che ci si possa iscrivere sol perché lo si voglia.
    La pratica resta pertanto quella biennale prevista dalla legge fondamentale, scandita da due anni consecutivi successivi alla laurea, spesi nella frequenza di uno studio legale e nella partecipazione alle udienze, un anno dei quali è sostituibile dal diploma in modo tale che il periodo complessivo di pratica non risulti inferiore al biennio solare (in termini, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 22.12.2003, n. 3605; contra, TAR Lazio, Roma, sez. III, 23.03.05, n. 3312; TAR Calabria, Catanzaro, sez. III, 8.07.05, n. 1153; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 2.12.04, n. 8391; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 24.02.04, n. 506).

    4-. La conclusione porta a ritenere che l’iscrizione nel registro debba protrarsi per almeno due anni e, in conformità a quanto già ritenuto da questo Consiglio Nazionale Forense nella richiamata circolare, per uno di essi la pratica dovrà svolgersi in modo (per così dire) tradizionale, mentre per l’altro il consiglio dell’ordine interessato non potrà eccepire l’interruzione se la sua modalità di svolgimento tradizionale sia surrogata dall’ostensione del diploma.

    5-. Quanto detto, pur nella consapevolezza dell’opinione contraria di una parte della giurisprudenza amministrativa, sfugge alle critiche da taluno avanzate.
    Certamente inappropriata è quella con cui si denuncia un presunto effetto distorsivo conseguente al fatto che la frequenza della scuola, finalizzata al conseguimento del diploma, è (per il momento) biennale sicché la pratica si amplierebbe sostanzialmente a tre anni; così argomentando non si tiene conto di quanto già rilevato dal Consiglio Nazionale Forense nella citata circolare laddove si sottolinea che la frequenza è compatibile con lo svolgimento tradizionale della pratica.
    Di guisa che è certamente ammissibile una parziale sovrapponibilità di quest’ultima e della frequenza della scuola, considerando sia, in astratto, che la pratica è stata persino ritenuta compatibile con la maggior parte dei rapporti di lavoro dipendente e dunque a maggior ragione lo è con la frequenza di una scuola, sia, in concreto, che quest’ultima è quasi dappertutto organizzata in modo tale da consentire ampia frequenza dello studio legale e delle udienze.

    6-. Non convince nemmeno l’argomento per cui, se l’iscrizione biennale nel registro attribuisce al consiglio dell’ordine un potere deontologico nei confronti del praticante, esso è in concreto inesplicabile per l’anno di svolgimento non tradizionale della pratica.
    Infatti, la presa deontologica si esprime anche in relazione a fatti e comportamenti estranei all’esercizio della pratica ma che siano idonei a produrre un riflesso deontologico, sicché poca conta che nell’anno di riferimento il praticante non esplichi attività tipica della pratica tradizionale rappresentando la sua iscrizione nel registro la precondizione per un controllo deontologico comunque possibile.

    7-. In conclusione, il conseguimento del diploma di cui si discute se esonera per un anno dall’effettuare la pratica nel modo tradizionale descritto dall’art. 17, 1° comma, n. 5), RDL 1578/1933, non esonera dall’iscrizione biennale nel registro dei praticanti.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 27

  • Il quesito (del COA di Gorizia) concerne la materia dell’iscrizione nell’albo di soggetti in possesso di due certificati di compiuta pratica. Il Consiglio rimettente allega i nominativi degli interessati.

    Ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’ordine degli avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili a fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale. In via generale si deve, peraltro, ricordare che ad una Pubblica Amministrazione è inibita la disapplicazione di atti emessi da altra amministrazione, salva la possibilità di attivare eventualmente i rimedi previsti dall’ordinamento in sede giurisdizionale e di autotutela.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 26

  • Il quesito (del COA di Vigevano) concerne la compatibilità di contemporaneo esercizio della professione di avvocato e di ragioniere commercialista.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione, sulla scorta di pareri già precedentemente espressi, che le incompatibilità con l’esercizio della professione forense, tra le quali non figura l’iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti, elencate all’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, abbiano il carattere della tassatività. Da ciò deriva che l’iscrizione al Collegio dei Ragionieri Commercialisti, e il conseguente esercizio della relativa professione, è compatibile con l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 25