Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del COA di Torino) riguarda l’obbligo di comunicare al Consiglio dell’Ordine, ai sensi dell’art. 22 cod. deont., la proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da un avvocato contro altro avvocato.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare il proprio parere 3 ottobre 2001, con il quale si riteneva l’opposizione a decreto ingiuntivo esclusa dal novero “iniziative giudiziarie penali e civili da promuovere nei confronti del collega” di cui all’art. 22 del codice deontologico, con conseguente insussistenza dell’obbligo di comunicazione al Consiglio dell’Ordine.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 25 gennaio 2006, n. 5

  • Il quesito (del COA di Tivoli) riguarda il caso di una cittadina serbo-montenegrina, laureatasi in Italia, che il Consiglio dell’Ordine ha iscritto nel registro dei praticanti con riserva, in attesa di ottenere un parere quanto alla necessità della cittadinanza italiana per procedere alla predetta iscrizione.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione deve astenersi da un pronunciamento nel merito, in quanto – ai sensi del proprio regolamento istitutivo – può esprimere il proprio avviso solo su quesiti riferiti a fattispecie astratte e non riferibili a singoli soggetti e non può pronunciarsi su provvedimenti di competenza degli Ordini locali (quali quelli afferenti all’iscrizione ed alla tenuta degli albi ed elenchi), i quali sono, peraltro, impugnabili avanti al C.N.F. in sede giurisdizionale.

    Cionondimeno la Commissione reputa di fare cosa utile ricordando che la questione è stata posta più volte, nei medesimi termini, già nel recente passato, e che quindi si è formato un orientamento piuttosto consolidato sul punto.

    In particolare devono richiamarsi i pareri 13 luglio 2005, n. 62 e 25 maggio 2005, n. 48, con i quali si è data risposta positiva al quesito sulla possibilità per l’Ordine di iscrivere nel registro dei praticanti cittadini extracomunitari laureati in Italia.

    In particolare nei pareri citati si rammenta che, a norma dell’art. 47, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, l’espletamento degli esami di abilitazione all’esercizio professionale da parte di stranieri in possesso di specifici visti d’ingresso e permessi di soggiorno, che abbiano conseguito il diploma di laurea presso un’università italiana, e la conseguente loro iscrizione negli albi professionali, sono formalità consentite indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana. Deve perciò ritenersi superata anche nei confronti dei cittadini extracomunitari, poiché abrogata in via tacita, la preclusione posta dall’art. 17 del R.D.L. 1578/1933.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 25 gennaio 2006, n. 3

  • Il quesito (del COA di Mantova) verte sulla possibilità di iscrizione all’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di un pubblico dipendente che rivesta la qualifica di dirigente di un ufficio periferico di un’amministrazione e che, al contempo, svolga attività di difesa dell’ente avanti alle Commissioni tributarie.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare il proprio costante orientamento in tema di requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale, ed in particolare – per ciò che interessa in questo caso – la necessità, ai fini di detta iscrizione, che il pubblico dipendente sia preposto in via esclusiva all’ufficio legale e alla cura di cause ed affari dell’ente di appartenenza (v., da ultimo, i par. 22 novembre 2005, n. 88 e 27 aprile 2005, n. 15).

    In questo senso tutte le forme di cumulo di incarichi estranei all’anzidetta funzione risultano necessariamente preclusive dell’iscrizione nell’elenco speciale.

    Quanto, poi, alla circostanza che un dipendente svolga attività difensiva dell’ente di afferenza dinanzi alle commissioni tributarie territoriali, ciò non costituisce in alcun caso titolo autonomo per l’iscrizione nell’elenco speciale, considerato che la legislazione vigente (segnatamente il d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) consente questa attività anche a pubblici dipendenti privi dell’abilitazione all’esercizio della professione forense.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 25 gennaio 2006, n. 2

  • Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Macerata) chiede se possa essere iscritto all’elenco speciale annesso all’albo un avvocato, divenuto dipendente di un ente pubblico (del quale sono fornite le generalità), il quale non è stato inquadrato nell’organico dell’ente come avvocato bensì come “istruttore direttivo amministrativo”.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è inammissibile, poiché – ai sensi del Regolamento del CNF e per prassi costante – la Commissione consultiva può esprimersi solo su questioni connotate da generalità ed astrattezza, non riferibili a singoli soggetti, in particolare deve astenersi dal pronunciarsi in casi specifici che, anche solo in ipotesi, possano essere oggetto di cognizione del Consiglio in sede di impugnazione.

    Tanto premesso, si ritiene di ricordare che il costante orientamento della Commissione (v., da ultimo, i par. 22 novembre 2005, n. 88 e 27 aprile 2005, n. 15) considera, ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo, indefettibili i requisiti della precostituzione dell’ufficio legale dell’ente e dell’assegnazione esclusiva del dipendente all’ufficio stesso ed alla cura di cause ed affari propri dell’Ente.

    Anche la costante interpretazione della Corte di Cassazione è orientata nel medesimo senso (cfr. da ultimo le pronunzie a Sezioni Unite 6 luglio 2005, n. 14213 e 3 maggio 2005, n. 9096).

    Dunque deve inferirsi (come già chiarito nel recente par. 14 dicembre 2005, n. 91) che tutte le forme di cumulo d’incarichi comportano necessariamente il venir meno del requisito dell’esclusiva preposizione all’ufficio legale; del pari l’utilizzo temporaneo di personale afferente ad altri uffici e servizi per sopperire alle necessità dell’ufficio legale non può, evidentemente, considerarsi atto di valida e definitiva assegnazione del dipendente alla cura degli affari legali dell’ente di appartenenza, e dunque non può giustificare l’iscrizione nell’elenco speciale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 25 gennaio 2006, n. 1

  • Il quesito (del COA di Torre Annunziata) verte sulla validità, nell’ambito delle elezioni dell’Ordine forense, di un voto che faccia riferimento non ai singoli iscritti quanto ad una lista, facendo uso di uno slogan o di una denominazione previamente indicati. Si chiede inoltre se, nel caso la lista raggiunga la maggioranza de voti validi espressi, debbano conseguentemente considerarsi eletti tutti i candidati facenti parte della lista.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Si ribadisce la giurisprudenza di Questo Consiglio, da tempo favorevole alla possibilità, per i singoli Consigli dell’Ordine, di darsi un regolamento di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali (sent. C.N.F. 30 maggio 1997 e par. 30 gennaio 1998, n. 13, in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (1998-2000), a cura di V. Panuccio, Milano 2001, p. 11).

    Ciò premesso, se, come nel caso di specie, non risulta essere stato adottato un apposito regolamento in sede locale, alla luce delle disposizioni generali in materia (D. lgsl. lgt. 23 novembre 1944, n. 382), si ritiene che il voto debba essere espresso con l’indicazione del nome del candidato (art. 2, comma 1, D. lgsl. lgt. cit.), che la scheda debba recare un numero di nomi corrispondente ai candidati da eleggere (15 nel caso di specie), e che dunque non sia possibile esprimere il voto con un generico richiamo ad uno slogan o ad altra locuzione che identifichi la lista. Ne consegue come non sia ammissibile ritenere che un voto espresso nel modo indicato possa essere ritenuto reso anche a favore di candidati non espressamente menzionati nella scheda di votazione.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 14 dicembre 2005, n. 102

  • Il quesito (del Comune di P. S. G.) verte sulla sussistenza del diritto di un segretario generale di un comune ad essere iscritto all’albo degli avvocati.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di confermare la propria cospicua e costante giurisprudenza sul punto (v., da ultimo, i pareri 27 aprile 2005, nn. 15 e 18), ribadendo che non è possibile dare una lettura estensiva dell’art. 30 del R.D.L. 1578/1933, il quale prevede talune categorie di soggetti ammessi all’iscrizione di diritto nell’albo.

    Si tratta, senza dubbio, di una fattispecie eccezionale, e dunque insuscettibile di interpretazione analogica, a fronte delle disposizioni generali che disciplinano l’accesso all’Albo.

    Palesemente insussistente è, pertanto, la pretesa di chi faccia domanda di iscrizione all’albo sulla base di una equiparazione di proprie qualifiche a quelle tassativamente elencate dalla legge professionale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 14 dicembre 2005, n. 101

  • Il direttore di una rivista invia una segnalazione relativa ad un avvocato esercente la professione e che riveste altresì la carica di alcune società di capitali, lamentando il mancato intervento dell’Ordine locale.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Ancorché la richiesta di parere non sia pervenuta secondo i canali prescritti dal vigente regolamento delle attività del Consiglio nazionale forense (la Commissione consultiva può esprimersi solo su questioni ad essa sottoposte, di regola, tramite i Consigli territoriali) e pur non essendo il quesito formulato in termini generali ed astratti, bensì con riferimento ad una specifica fattispecie concreta, la Commissione ritiene nondimeno, attesa la rilevanza della vicenda, di limitare il proprio intervento, anche in mancanza dello statuto della società coinvolta da cui ricavare più pregnanti elementi di valutazione, di poter ugualmente richiamare il costante suo opinamento secondo cui l’avvocato che eserciti regolarmente la professione forense può assumere cariche nell’ambito di una azienda, quale ne sia la natura, sempre che i compiti dallo stesso svolti abbiano contenuto meramente amministrativo e non gestorio.

    Valuterà quindi il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Udine, cui copia del presente parere verrà trasmessa per doverosa conoscenza, nell’ambito delle competenze allo stesso per legge riservate in materia di tenuta dell’albo, la natura dell’attività di fatto prestata dall’iscritto in seno alla società ai fini delle dovute conseguenti determinazioni.”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 14 dicembre 2005, n. 100

  • Il quesito proviene da un laureato in giurisprudenza, il quale riferisce di aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense e di essere iscritto nell’albo dei promotori finanziari, e verte sulla possibilità di contemporanea iscrizione nell’albo degli avvocati e in quello dei promotori, nonché sulla facoltà di utilizzare il titolo di “avvocato” senza essere iscritto nel relativo albo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il quesito è irricevibile, poiché, ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’ordine degli avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale.

    Nel caso di specie l’eventuale violazione di norme relative all’iscrizione negli albi è di competenza del Consiglio dell’Ordine locale e può costituire oggetto di cognizione per il C.N.F. in sede d’appello.

    In termini generali, quanto all’uso del titolo in assenza di iscrizione nell’albo, si ricorda che Questa Commissione ha già avuto modo di precisare (cfr. parere 27 aprile 2005, n. 37) che «La legge professionale collega, senza possibilità di equivoco, l’utilizzo del titolo di “avvocato”, non tanto all’astratta idoneità all’esercizio professionale, quanto all’effettiva iscrizione all’albo. L’unica deroga è rappresentata dalla possibilità di conservare il titolo per coloro i quali, cancellati per causa diversa dall’indegnità, siano stati effettivamente iscritti all’albo, e dunque abbiano avuto titolo per esercitare la professione in concreto, per un periodo di tempo breve o lungo».”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 14 dicembre 2005, n. 99

  • Il quesito (del COA di Cagliari) concerne la facoltà di svolgere una parte della pratica professionale in altri Paesi dell’Unione europea, e – in caso affermativo – quale sia la durata massima della permanenza all’estero e quali debbano essere i limiti ed i controlli che l’Ordine di appartenenza debba esercitare.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene di dover confermare l’orientamento già espresso più volte sul punto (v. pareri nn. 8/1995, 11/1995, 163/1997, 166/1997, 86/2002 e 116/2003).

    In particolare si reputa che, considerando il quadro normativo attuale, l’esperienza svolta all’estero possa essere parificata alla pratica svolta in Italia per ciò che attiene alla frequenza della studio legale; tuttavia permane, per il praticante, l’obbligo di legge di presenziare ad un certo numero di udienze in Italia per ciascun semestre.

    L’assistenza a venti udienze, prevista come minimo per ogni semestre di pratica dall’art. 6 del D.P.R. 101/1990, deve avvenire normalmente in forma diluita lungo l’intero periodo semestrale, così da garantire continuità ed assiduità nello svolgimento del tirocinio professionale.

    Si può, peraltro, nel caso di specie, ammettere una deroga a detta diluizione, allorché ciò sia giustificato da motivazioni documentate e meritevoli di considerazione, quali la permanenza all’estero del praticante, pur rispettando, in ogni caso, il numero minimo di udienze previsto per legge e – se del caso – le ulteriori disposizioni a carattere regolamentare deliberate in sede locale.

    Rimane ferma la facoltà del Consiglio dell’Ordine di procedere agli opportuni accertamenti ed alle valutazioni proprie del caso concreto, nonché di disporre il colloquio con l’interessato previsto dall’art. 7, comma terzo, del citato D.P.R. 101/1990.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 14 dicembre 2005, n. 98

  • Il quesito (del COA di Lecce) verte sulla possibilità di perseguire disciplinarmente un avvocato già cancellato dall’albo a seguito di provvedimento esecutivo, ancorché non ancora definitivo.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La Commissione ritiene, sul punto, di confermare quanto già affermato nel recente parere 27 aprile 2005, n. 37, ossia che l’avvocato che subisce una sanzione a carattere interdittivo dell’esercizio professionale è sottratto all’esercizio del potere disciplinare dell’Ordine, che è espressione della supremazia speciale dell’Ente sulla comunità degli iscritti quale essa è al momento in cui detto potere si manifesta.

    Pertanto l’esercizio della potestà disciplinare, sia istruttoria che sanzionatoria, consegue sempre alla presenza del soggetto incolpato tra gli iscritti all’albo, posto che questa è la indefettibile condizione per affermare la giurisdizione del Consiglio sul soggetto.

    Ove, tuttavia, al momento della cancellazione, risultino esservi procedimenti disciplinari aperti a carico dell’iscritto o consistenti elementi che avrebbero portato il Consiglio ad aprire un procedimento disciplinare ulteriore, essi possono essere senz’altro valutati in una fase successiva, ove il cancellato faccia istanza di re-iscrizione ai sensi dell’art. 47 del RDL 1578/1933.

    In questo caso, infatti, il Consiglio dovrà valutare, per procedere alla nuova iscrizione, se il richiedente sia di «condotta specchiatissima ed illibata»: l’avere scontato il periodo minimo di cancellazione non esclude affatto che il Consiglio valuti tutte le altre circostanze del caso, essendo quella dell’art. 47 una valutazione della domanda dell’istante effettuata ex novo e non un atto dovuto, ed essendo esplicitamente affermata l’applicabilità del procedimento previsto per la prima iscrizione all’albo di cui all’art. 24”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 14 dicembre 2005, n. 97