Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Quesito del COA di Fermo

    Il Consiglio richiedente domanda:

    a) se l’inadempimento di un avvocato nei confronti di un collega, contegno considerato deontologicamente rilevante dall’art. 30 cod. deont., debba ritenersi violazione di carattere permanente e, in caso affermativo, come debba computarsi il termine di prescrizione dell’illecito deontologico;

    b) se, alla luce della vigente normativa in tema di esercizio della professione da parte del praticante abilitato, sussista un limite di valore anche ai fini del patrocinio nel corso procedure esecutive immobiliari o di opposizione alle stesse.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Per ciò che riguarda il quesito sub a), senza dubbio il comportamento dell’avvocato che non provveda a liquidare i compensi richiesti da un collega, incaricato di funzioni di rappresentanza ed assistenza, costituisce un illecito deontologico a carattere permanente. Ciò non toglie che il collega creditore debba formulare e coltivare con diligenza le proprie istanze, cosicché la prescrizione della violazione deontologica seguirà il regime di prescrizione del relativo credito.

    Quanto alla seconda questione, l’art. 7, lett. a, n. 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, disposizione che fa riferimento agli “affari civili” nel loro complesso, deve ritenersi comprensivo anche delle procedure esecutive e delle relative eventuali fasi di opposizione, cosicché il limite di valore al patrocinio sussiste anche in tale caso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 24 maggio 2006, n. 29

  • Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Barcellona P.D.G.) chiede se possa iscriversi nel registro dei praticanti un soggetto possessore di laurea giuridica conseguita in Svizzera (denominata License en droit).

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Il titolo conseguito al termine di un ciclo di studî può avere rilievo sotto un duplice profilo: da un lato per il rilievo accademico, connesso alla spendita del titolo ed alla prosecuzione degli studi, dall’altro per l’utilizzo al fine di esercitare professioni regolamentate ed accedere ai relativi tirocinî ed esami di Stato.

    Per ciò che riguarda il primo aspetto vi sono accordi bilaterali tra Italia e Confederazione Elvetica, che semplificano molto la procedura di riconoscimento: in particolare entrambi i Paesi hanno sottoscritto e ratificato la “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997 (nel caso italiano la ratifica è avvenuta con la legge 11 luglio 2002, n. 148 e l’atto è divenuto efficace nel nostro ordinamento dal 26 luglio 2002) ed è stato, inoltre, concluso lo specifico “Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio Federale Svizzero sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario”, firmato a Berna il 7 dicembre 2000 ed entrato in vigore il 1° agosto 2001.

    Per ciò che riguarda l’utilizzo immediato del titolo a fini professionali, e dunque per l’iscrizione nel registro dei praticanti, non risultano allo stato esservi accordi derogatorî della normativa generale.

    Dunque si deve ritenere che la strada da percorrere, in un caso come quello sottoposto, sia la richiesta di riconoscimento attraverso le istituzioni universitarie: la legge che ha autorizzato la ratifica della citata Convenzione di Lisbona ha disposto che siano, nell’ordinamento italiano, i singoli Atenei, nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, a provvedere sulle domande di riconoscimento (art. 2, l. 148/2002).

    La laureata in giurisprudenza in un Paese extracomunitario potrà, allora, presentare domanda di riconoscimento presso qualsiasi Università della Repubblica nella quale sia istituito il corso di laurea in giurisprudenza. L’Ateneo dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 24 maggio 2006, n. 28

  • Il quesito (del COA di Pavia) riguarda la necessità di integrare nuovi componenti nel Consiglio dell’Ordine nel corso del mandato allorquando il Consiglio superi le soglie di iscritti legislativamente previsti.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Le soglie previste dalla legge quanto al numero dei Consiglieri dell’Ordine (cfr. art. 1, d. lgs. 174/1948) devono riferirsi, in ossequio ad un principio generale della materia elettorale, alla consistenza degli iscritti al momento delle elezioni, cosicché l’aumento o la diminuzione degli iscritti nel corso della consiliatura non può ritenersi in alcun caso inficiare il mandato validamente conferito ai rappresentanti eletti”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 24 maggio 2006, n. 27

  • Il Consiglio dell’Ordine rimettente (Rieti) chiede se un Consigliere possa richiedere copia di tutte le deliberazioni adottate nel periodo del suo mandato, ivi comprese quelle relative ai procedimenti disciplinari.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “La questione posta può trovare una propria soluzione solo alla luce degli interessi che il consigliere persegue con la richiesta di esibizione di tutti i deliberati adottati nell’arco temporale della consiliatura.

    È necessario, perciò, distinguere tra il caso del consigliere in carica e quello, diverso, di colui che sia già cessato dal mandato.

    Nel primo caso la conoscenza e l’acquisizione dei deliberati consiliari può ragionevolmente ritenersi strumentale rispetto all’esercizio dell’ufficio di consigliere per il restante periodo del mandato. Poiché è naturale, e in linea generale doveroso, che i consiglieri acquisiscano cognizione degli atti del Consiglio, adottati o adottandi, poco rileva che essi ne estraggano copia volta per volta durante i lavori relativi a ciascuna pratica ovvero con richiesta unica agli uffici del Consiglio.

    Diverso è il caso del soggetto che abbia perso la qualità di consigliere dell’Ordine: in tal caso viene meno il nesso funzionale tra la richiesta di conoscenza del documento e l’esercizio della funzione consiliare, cosicché il Consiglio potrà rifiutare l’accesso ai documenti, anche in considerazione dell’evidente disfavore dell’ordinamento per le pratiche di controllo generalizzato sull’operato degli enti pubblici attuate tramite l’esercizio del diritto di accesso (art. 24, l. 7 agosto 1990, anche nella rinnovata formulazione di cui all’art. 16, l. 11 febbraio 2005, n. 15).”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 24 maggio 2006, n. 21

  • Il quesito (del COA di Castrovillari) verte sulla possibilità, per gli Ordini locali, di erogare sussidi a favore di iscritti che versino in stato di bisogno, a carico del bilancio dell’Ordine.

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

     “La funzione assistenziale non pare rientrare tra quelle previste dalla legge in capo ai Consigli dell’Ordine, circostanza evidenziata ancor di più dalla specifica attribuzione di un onere analogo in capo alla Cassa di previdenza ed assistenza.

    Tuttavia non può questa Commissione esprimere valutazioni sul contegno in materia finanziaria dei Consigli dell’Ordine locali: spetta alla responsabile discrezionalità dell’organo valutare se il contributo assistenziale in oggetto possa ritenersi spesa necessaria e, come tale, finanziabile attraverso il contributo obbligatorio degli iscritti (cfr., di recente, l’analogo principio statuito nel parere 27 aprile 2005, n. 22 in tema di accensione di polizze assicurative a favore degli iscritti)”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 22 marzo 2006, n. 20

  • Il quesito (del COA di Grosseto) riguarda la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di S.r.l. avente ad oggetto attività agricola

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Deve premettersi che il quesito è inammissibile, poiché – ai sensi del Regolamento del CNF e per prassi costante – la Commissione consultiva può esprimersi solo su questioni connotate da generalità ed astrattezza, non riferibili a singoli soggetti, ed in particolare deve astenersi dal pronunciarsi in casi specifici che, anche solo in ipotesi, possano essere oggetto di cognizione del Consiglio in sede di impugnazione.

    Nel caso di specie sono indicate chiaramente le generalità della professionista interessata.

    Si rammenta, tuttavia, il costante orientamento di questa Commissione (cfr., da ultimo i pareri 27 aprile 2005, n. 40 e 25 maggio 2005, n. 44), teso a distinguere nettamente i casi nei quali il professionista rivesta cariche di tipo simbolico o di vigilanza, e pertanto in generale compatibili con la professione forense, da quelli di attribuzione di poteri di gestione della cosa sociale, che determina invece una situazione d’incompatibilità.

    Tale valutazione deve farsi con riguardo alle previsioni dello statuto sociale e di eventuali atti integrativi dello stesso.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 22 marzo 2006, n. 17

  • Quesito del COA di Roma

    Il quesito riguarda:

    a) la possibilità per un avvocato di entrare a far parte di una associazione professionale, mantenendo al contempo uno studio individuale e proseguendo l’attività anche presso detto ulteriore studio;

    b) se per divenire membro di un’associazione professionale sia sufficiente la sola laurea in giurisprudenza, ovvero sia necessaria l’iscrizione al registro dei praticanti, ovvero ancora l’abilitazione al patrocinio (e, in tale ultimo caso, se possa proseguirsi il rapporto associativo alla scadenza del periodo di abilitazione in mancanza del conseguimento del titolo di avvocato)

    La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

    “Deve premettersi che la richiesta di parere reca la data del 5 marzo 2003, ma risulta pervenuta solo in data 6 marzo 2006, e che non constano sulla questione altri documenti giunti presso questo Consiglio in data antecedente.

    Sulla prima questione si evidenzia la circostanza che nessuna norma vigente impedisce di esercitare la professione contemporaneamente in forma associata ed in forma individuale. In particolare non può desumersi alcun divieto né dalla l. 23 novembre 1939, n. 1815, in tema di associazioni professionali, né dalla normativa in tema di società tra avvocati di cui agli artt. 16 e segg. del d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96; quest’ultima anzi, non stabilendo alcuna incompatibilità tra l’esercizio in forma societaria della professione forense e l’esercizio in via individuale – i lavori preparatori segnalano piuttosto che tale ipotesi era stata contemplata, ma che il legislatore delegato optò per non prevedere alcuna incompatibilità, cfr. R. DANOVI, G. COLAVITTI, S. BASTIANON, La libertà di stabilimento e la società tra avvocati, Milano 2001, pag. 119-120) – depone nel senso dell’impossibilità di prefigurare alcuna forma di incompatibilità tra l’esercizio in forma individuale e l’esercizio in forma associata, considerato che il grado di “afferenza” dell’avvocato all’associazione professionale è certamente minore di quello che si realizza con la società tra professionisti.

    Quanto alla qualità necessaria per costituire un’associazione professionale, si osserva quanto segue.

    L’esercizio delle professioni libere nella forma dello studio associato trova disciplina nella legge 23 novembre 1939, n. 1815. Le disposizioni di tale legge “…mirano ad impedire l’esercizio in forma anonima delle professioni protette ex art. 2229 c.c., il quale impedirebbe da un lato il controllo da parte di coloro che vi sono preposti, dall’altro contrasterebbe con la natura del rapporto di prestazione d’opera professionale, nel quale assume spiccato rilievo l’esecuzione personale dell’incarico” (Cassazione civile sez. II, 7 gennaio 1993, n. 79, in Giur. it. 1993,I,1,1927). A tale scopo l’art. 1 della legge citata dispone che venga usata come denominazione dell’ufficio e nei rapporti con i terzi, la dizione di “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo, o tributario” seguita dal nome, cognome e titolo professionale degli associati. La norma fa altresì riferimento a persone che siano munite di titolo di abilitazione professionale, o autorizzate all’esercizio di talune attività in forza di disposizioni di legge, finendo indubitatamente per circoscrivere, nell’interesse della clientela, l’ipotesi dell’associazione alle forme di collaborazione con le quali due o più professionisti, danno luogo ad una variante organizzatoria dell’esercizio della libera professione in via individuale, basata sulla condivisione dei mezzi e delle risorse umane e materiali di supporto allo svolgimento della libera professione. Se è pur vero che lo studio associato non acquista personalità giuridica, e non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela (Cass.civ., sez. I, 23 maggio 1997, n. 4628, in Società, 1997, 1144), la disciplina di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 preclude la legittima costituzione di studi associati tra soggetti che siano professionisti regolarmente iscritti ad un albo professionale e soggetti che non lo siano, o non siano comunque abilitati all’esercizio di talune attività professionali.

    Esclusa dunque ogni possibilità di considerare legittima ogni ipotesi di costituzione di associazione professionale tra avvocati e laureati in giurisprudenza, relativamente alla situazione del praticante abilitato deve ribadirsi quanto già considerato nel parere 23 maggio 2001, n. 20, e, in particolare, nel successivo parere 24 ottobre 2002, n. 103 (entrambi in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. PANUCCIO, Milano 2005, risp. pag. 16 e 74): il praticante abilitato, in virtù della piena equiparazione all’avvocato, pur limitata temporalmente, può validamente far parte di un’associazione professionale. Tuttavia, alla scadenza del sessennio, questi deve essere considerato come soggetto non più abilitato all’esercizio della professione, e dunque non più idoneo a far parte di associazione professionale. In ogni caso, si ritengono comunemente ammissibili studi legali comuni tra avvocati e praticanti abilitati, purché ovviamente non si ingeneri alcuna confusione nella clientela, o addirittura non si lasci credere colpevolmente che il praticante abilitato sia invece in possesso del titolo di avvocato (particolare cautela dovrà essere applicata alla carta intestata e alle insegne dello studio).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 22 marzo 2006, n. 16

  • Il quesito è proposto da un funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze e attiene alla possibilità di computare periodi di tirocinio presso ufficî del medesimo Dicastero, che svolgano attività contenziosa, ai fini della pratica legale

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

     “Sul punto deve confermarsi quanto già affermato nei pareri 24 gennaio 2003, nn. 108 e 109 nonché nel parere 17 luglio 2003, n. 137 (entrambi in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, risp. p. 79, 80 e 103): il praticante avvocato può, in linea generale, svolgere la pratica presso un ufficio pubblico. Tale possibilità, comunque, non importa alcuna deroga alla regolamentazione della pratica legale medesima, cosicché il praticante dovrà svolgere, all’interno dell’ufficio, il proprio tirocinio sotto la vigilanza di un avvocato validamente iscritto nell’elenco speciale dei difensori di enti pubblici e dovrà adempiere a tutti gli obblighi imposti ai praticanti dal Consiglio dell’Ordine di competenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 22 marzo 2006, n. 15

  • Il quesito (del Ministero della Giustizia) riguarda la possibilità, per un avvocato che abbia ricoperto la carica di membro della Commissione per l’esame di abilitazione professionale nella sessione 2004, di candidarsi ed essere eletto alla carica di consigliere dell’Ordine.

    La Commissione, dopo ampia discussione, adotta il seguente parere:

    “Ai sensi dell’art. 22, comma 6, r.d.l. 1578/1933, come novellato dal d.l. 21 maggio 2003, n. 112, convertito nella l. 18 luglio 2003, n. 180, “gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni (per l’esame di avvocato, ndr) non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto”. Nonostante l’equivoco richiamo alla nozione di incandidabilità (la candidatura non assume, nel vigente ordinamento della professione, un rilievo giuridico, essendo possibile votare per qualsiasi iscritto nell’albo) la norma in questione dovrebbe essere interpretata nel senso dell’integrazione di una causa di ineleggibilità per le elezioni immediatamente successive al momento nel quale si è assunto l’incarico di componente della commissione o delle sottocommissioni per l’esame di avvocato. La causa di ineleggibilità si protrae, secondo la norma, fino alle elezioni immediatamente successive al momento nel quale, una volta espletate le relative funzioni, cessa la condizione di componente della commissione o delle sottocommissioni. E ciò in ragione del fatto che la disposizione non assume a riferimento il momento della nomina a commissario o sottocommissario, e dunque un evento assai circoscritto temporalmente, bensì la più generale condizione di colui che ha ricoperto l’incarico.

    In conclusione deve dunque ritenersi che la sessione elettorale oggetto dell’incompatibilità sia la prima che intervenga dopo la cessazione della qualità di commissario d’esame, oltre ovviamente a quelle svolgentisi nel corso della sessione di esami”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 22 marzo 2006, n. 14

  • Il quesito (del COA di Bergamo) riguarda l’immediata esecutività o meno delle sanzioni disciplinari.

    La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:

    “L’art. 50 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 dispone che il ricorso al C.N.F. ha effetto sospensivo, mentre, in base all’art. 56, RDL cit., il ricorso alla Cassazione non ha effetto sospensivo.

    Ne deriva che le sanzioni disciplinari hanno immediata esecutività con la pubblicazione della decisione del C.N.F.. Va, peraltro, precisato che l’esecuzione ha effetto dal momento della notifica all’interessato.

    Le decisioni dei C.O.A. che comminano sanzioni disciplinari hanno effetto esecutivo decorso il termine di venti giorni dalla notificazione di cui all’art. 50 R.D.L. citato, ove non sia stata proposta impugnazione.

    Si segnala che l’argomento è già stato affrontato e chiarito dalla Circolare di questo Consiglio n. 26-B/2003 del 22/07/2003, allegata per completezza”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 22 marzo 2006, n. 13