Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il quesito (del COA di Gorizia) riporta (con le generalità dell’interessato) il caso di un praticante che ha ottenuto due certificati di compiuta pratica e, superato l’esame di abilitazione, chiede l’iscrizione all’Ordine che ha emesso il primo di tali certificati.

    Ai sensi del regolamento istitutivo, la Commissione consultiva del Consiglio nazionale forense può esprimersi solo su richieste di parere provenienti da Consigli dell’ordine degli avvocati, o da enti e associazioni, ma formulate in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, e in ogni caso non riferibili fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione del Consiglio nazionale in sede giurisdizionale. In via generale si deve, peraltro, ricordare che ad un soggetto di Pubblica Amministrazione è inibita la disapplicazione di atti emessi da altro soggetto, salva la possibilità di attivare eventualmente i rimedi previsti dall’ordinamento in sede giurisdizionale e di autotutela.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 10 marzo 2005, n. 10

  • Il quesito (del del COA di Rossano) concerne la possibilità per un referendario presso la Corte costituzionale, o presso le Corti europee (Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte di giustizia CE).

    Si chiede di conoscere il parere del Consiglio Nazionale Forense sulla possibilità di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche nel processo esecutivo.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta fatta pervenire per iscritto dal relatore, ed adotta il seguente parere:
    – Muovendo dalla lettera della norma dell’art. 74, comma 2, del D.P.R. 115/2000, secondo la quale il patrocinio “è altresì assicurato….nel processo civile”, ritiene la Commissione che al quesito debba essere data risposta affermativa, posto che nel concetto di “processo civile” deve giocoforza ricomprendersi anche il processo esecutivo.
    Converge in tale direzione anche l’art. 75, stesso D.P.R., che testualmente prevede che “la disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase di esecuzione”.
    Milita, del resto, a favore della proposta conclusione, il disposto del 5° comma del successivo art. 131, a mente del quale “sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’art. 33….le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari…per gli atti di esecuzione a richiesta di parte”, e quello dell’art. 135, 2° comma, che testualmente recita “le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione….sul prezzo ricavato dalla vendita…”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 10 marzo 2005, n. 9

  • Si chiede di sapere (da parte del COA di Forlì) se si ritenga legittima l’interpretazione dell’art. 130 t.u., in rapporto all’art. 82 t.u., secondo la quale il massimo liquidabile sia da determinarsi applicando prima l’art. 82, che prevede tale massimo nel medio fra il minimo e il massimo di tariffa, e successivamente l’art. 130, con la riduzione a metà di tali importi, quando l’applicazione di tale interpretazione comporti la sostanziale violazione dei minimi tariffari sia in ordine alle procuratorie che in ordine agli onorari.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta fatta pervenire per iscritto dal relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione che la scelta operata dal legislatore del patrocinio a spese dello Stato, pur se ispirata a un evidente criterio di contenimento della spesa pubblica, non si sottragga a censura dal momento che l’attività di assistenza di una parte ammessa al gratuito patrocinio comporta, per l’avvocato, l’onere di lavorare con un compenso inferiore ai minimi tariffari che, per norma (cfr. art. 4 DM 127/2004), sono “inderogabili”. Ciò che, in circostanze normali, comporterebbe infrazione a ben precisi canoni deontologici, passibile di sanzione disciplinare.
    Se, poi, a ciò si aggiunge che l’art. 130 t.u. cit. – secondo cui “gli importi spettanti al difensore….sono ridotti della metà” – si applica solo ai processi civili e non già a quelli penali, ne viene un’evidente diversità delle modalità di liquidazione degli onorari nel caso di prestazione di attività difensiva in ambito penale (per il quale gli onorari corrispondono ai valori medi di tariffa) ovvero in ambito civile (ove, invece, gli onorari corrispondono ai valori medi di tariffa, ridotti alla metà).
    Circostanza, questa, anche a tacere di altri pur numerosi rilievi che potrebbero muoversi alla legittimità della normativa in rassegna, che determina un’evidente quanto iniqua disparità di trattamento, difficilmente armonizzabile con il principio di uguaglianza”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 10 marzo 2005, n. 8

  • Si chiede di sapere (da parte del COA di Viterbo) se la sentenza con la quale la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una decisione del Consiglio Nazionale Forense – che, decidendo su ricorso presentato dal medesimo professionista, aveva irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata complessiva di due mesi – debba essere comunicata a tutti gli iscritti, a tutti gli Ordini d’Italia e alle Autorità giudiziarie.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta fatta pervenire per iscritto dal relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Ritiene la Commissione che per analogia con quanto disposto dall’art. 46 R.D.L. 27 novembre 1933, n.1578 – secondo cui i provvedimenti di sospensione sono comunicati a tutti i Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Repubblica e alle Autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene – anche le sentenze della Corte di Cassazione che annullano con rinvio una decisione del Consiglio Nazionale Forense, con al quale era stata irrogata all’iscritto la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale, debba essere comunicata agli stessi soggetti.
    Posto, invero, che lo scopo perseguito dalla comunicazione di cui all’art. 46 R.D.L. 1578/1933 è quello di rendere pubbliche le cause ostative all’esercizio della professione forense – quali sono, appunto, la definitiva o temporanea perdita dello ius postulandi, che determinando la modifica dello status dell’iscritto risultante dagli albi devono essere rese pubbliche a tutela dei terzi – non si rinvengono ragioni contrarie alla divulgazione di una sentenza della Corte regolatrice che, annullando una precedente decisione del Consiglio Nazionale Forense, ripristina la piena capacità dell’iscritto all’Albo all’esercizio della professione.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 10 marzo 2005, n. 7

  • Chiede il COA di Bolzano come debba valutarsi la locuzione “esercizio permanente della professione” di cui al capo II del d. lgs. 96/2001, nell’ambito dei poteri attribuiti al Consiglio dell’ordine nella disciplina in questione.

    Dopo ampia discussione la Commissione adotta il seguente parere:

    “La disciplina di cui al d. lgs. 96/2001, come noto, non assume l’aspetto di una regolamentazione esaustiva dell’esercizio della professione di avvocato, ma mira a garantire il solo diritto di esercizio della professione in Stati dell’Unione diversi da quello di origine. In tal senso vanno lette tutte le sue disposizioni, la cui ratio non è quella di affidare all’ordine locale un sindacato globale sull’attività, italiana ed estera, del professionista, bensì quello di apprestare tutela alla funzione giudiziaria in Italia, ossia ad evitare che operino nel nostro Paese soggetti scarsamente qualificati o che siano all’oscuro delle peculiarità del diritto italiano.
    Sulla scorta di tali premesse, la normativa disegna un duplice intervento del Consiglio dell’ordine: da una parte quello, del tutto vincolato, nell’ambito dell’iscrizione del professionista nella sezione speciale dell’albo (art. 6), dall’altra quello che si ha in presenza di domanda di dispensa dalla prova attitudinale ai fini dell’integrazione nella professione (art. 12 e segg.).
    Solo in questo secondo caso il Consiglio dell’ordine è affidatario di un potere valutativo di più ampio spettro, che ruota intorno alla verifica delle attività concretamente svolte in Italia dal richiedente. Deve, peraltro, considerarsi che- anche in quest’ipotesi- il Consiglio non deve dare un giudizio sulla “vita professionale” dell’avvocato (periodi di permanenza in Italia, presenza in altri studî all’estero, filiali in Paesi diversi e quant’altro), ma procedere a verificare che questi abbia concretamente operato sul foro nazionale, con atti o attività stragiudiziali documentate e riferite ad un periodo di tempo privo di vistose interruzioni.
    Ciò avviene nell’ottica di garantire la piena attuazione della direttiva 98/5/CE, ossia di rendere pieno ed effettivo il diritto di stabilimento degli avvocati europei, e considerando che l’avvocato integrato è «un avvocato tout court, come lo sono tutti coloro che accedono agli albi italiani a seguito dell’iter formativo e secondo le regole ordinarie di accesso alla professione. L’unico effetto è la possibilità di fregiarsi del doppio titolo professionale, quello del paese d’origine e quello italiano (art. 15)».
    Non può negarsi che la verifica della condizione di effettività e regolarità di cui all’art. 12 presenti alcuni margini di complessità, e la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di definire attraverso indici presuntivi il concetto di attività “stabile e continua”: essa va apprezzata tenuto conto della durata, frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato (CGCE, sent. 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, conf. sent. 13 febbraio 2003, causa C-131/01, Commissione/Italia).
    Cionondimeno, a fronte della produzione di documentazione pertinente da parte dell’istante non sembra potersi dubitare della natura vincolata del potere amministrativo qui esercitato, a fronte della qualità di vero e proprio diritto soggettivo della pretesa azionabile dall’avvocato stabilito in ordine all’iscrizione a pieno titolo nell’albo ordinario, una volta maturati i requisiti di legge, similmente a quanto detto a proposito dell’iscrizione degli (aspiranti) avvocati stabiliti nella sezione speciale dell’albo.
    Quanto alla possibilità di conservare forme di stabilimento contemporaneamente in diversi Paesi, altra questione posta dal Consiglio dell’Ordine, essa è esplicitamente ammessa dalla giurisprudenza comunitaria (CGCE, sent. 7 marzo 2002, causa C-145/99).
    Nell’ordinamento italiano, peraltro, esistono già forme risalenti di verifica dell’effettivo esercizio della professione: si pensi all’avvocato che intenda sostenere l’esame per il patrocinio avanti la Corte di Cassazione (art. 3, l. 1003/1936 e art. 39, R.D. 37/1934) e che deve dimostrare documentalmente il proficuo e continuativo esercizio.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 10 marzo 2005, n. 5

  • Il quesito (del COA di Bergamo) concerne la rilevanza della sanzione disciplinare ai fini dell’iscrizione nel registro dei difensori abilitati al gratuito patrocinio.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 2005, n. 25, pubblicata in G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, la comminazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento non è più condizione ostativa all’iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato (si veda al riguardo la circolare n. 11/C licenziata dal CNF in data 28 aprile 2005). Quanto alle altre sanzioni, la medesima legge dispone che queste impediscano tale iscrizione per un periodo di cinque anni, da calcolarsi retroattivamente a partire dalla data di presentazione della domanda.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Petiziol), parere del 10 marzo 2005, n. 4

  • Il quesito (del COA di Sanremo) concerne la rilevanza della sanzione disciplinare ai fini dell’iscrizione nel registro dei difensori abilitati al gratuito patrocinio.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 2005, n. 25, pubblicata in G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, pubblicata in G.U. n. 50 del 2 marzo 2005, la comminazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento non è più condizione ostativa all’iscrizione nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato (si veda al riguardo la circolare n. 11/C licenziata dal CNF in data 28 aprile 2005). Quanto alle altre sanzioni, la medesima legge dispone che queste impediscano tale iscrizione per un periodo di cinque anni, da calcolarsi retroattivamente a partire dalla data di presentazione della domanda.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 10 marzo 2005, n. 3

  • Chiede il COA di Rovigo, cui è pervenuta lettera confidenziale di un’iscritta all’albo relativa al trattamento sgradevole e scarsamente rispettoso subito da questa da parte di un magistrato, se sia legittima la richiesta formale del giudice di accedere ai documenti detenuti dal Consiglio per verificare se vi siano affermazioni diffamatorie nei suoi confronti.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “L’ammissibilità della richiesta è strettamente connessa alla qualificazione giuridica sia del documento detenuto dal Consiglio, sia della funzione che detto Consiglio è chiamato ad assolvere.
    Innanzitutto la richiesta è fondata sul disposto della l. 241/90 (art. 25), la quale ha per oggetto l’atto amministrativo detenuto nell’ambito di un procedimento.
    Per aversi atto amministrativo rilevante ai fini dell’accesso, tuttavia, deve potersi definire l’esistenza di un procedimento amministrativo e, per di più, di un procedimento atto ad interessare soggetti terzi ed eventualmente ad influenzare la loro sfera giuridica.
    Non è questo il caso. L’avvocato ha informato, con la forma della lettera riservata, il proprio ordine di appartenenza di doglianze di carattere personale prima che professionale (non lamentando peraltro concrete decisioni giudiziali inique o parziali), affinché questo interponesse i proprî buoni ufficî, non potendo la stessa chiarire il torto subito senza il rischio di creare attrito con magistrati, evidentemente indesiderabile per il sereno svolgimento della professione.
    L’intervento del Consiglio, pertanto, non può che svolgersi con strumenti di tipo conciliativo informale, non essendo prevista alcuna potestà di censura o di controllo dell’ordine degli avvocati nei confronti dell’operato della magistratura.
    La segnalazione dell’avvocato rodigino è, pertanto, non solo sottratta al diritto d’accesso di cui alla l. 241/90 per palese insussistenza di un procedimento amministrativo suscettibile di ledere interessi di terzi, ma- al contrario- è comunicazione confidenziale e non pubblica, e beneficia delle garanzie di cui all’art. 15 Cost.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 10 marzo 2005, n. 2

  • Chiede il COA di Milano se i diffusi corsi privati di preparazione all’esame di avvocato possano essere sottoposti a controlli, e se sussista incompatibilità con l’esercizio della professione rispetto agli avvocati che vi prestino opera retribuita di insegnamento.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “In punto di configurabilità di un’azione di controllo da parte dell’ordine professionale su corsi privati, non può che darsi risposta negativa, stante l’assenza di qualsivoglia potere di controllo riconosciuto agli ordini professionali relativamente a chi intenda esercitare attività di mera istruzione privata e non riconosciuta.
    Quanto alla valutazione dell’incompatibilità con lo svolgimento di attività lucrative a carattere commerciale, così come statuita dall’art. 3 del R.D.L. recante l’ordinamento della professione, si osserva quanto segue.
    Sotto tale punto di vista, sarà necessario valutare caso per caso la condotta di ciascun avvocato iscritto all’albo: si potrà affermare la violazione delle norme sull’incompatibilità solo in presenza di circostanze di fatto concludenti.
    A tal proposito possono rilevare le modalità di organizzazione dei fattori che concorrono alla produzione del servizio formativo, nonché le finalità di lucro eventualmente perseguite.
    Tali elementi, ove riscontrati, potranno portare all’affermazione della situazione di incompatibilità.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 10 marzo 2005, n. 1

  • Il quesito (del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo) concerne la validità di un semestre di pratica frazionato, cioè compiuto in parte sotto la vigilanza di un certo Consiglio dell’ordine, ed in parte, a seguito di trasferimento, sotto la vigilanza di altro Consiglio.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    – posto il diritto al trasferimento del praticante (in caso contrario vi sarebbe un’indebita limitazione di un diritto costituzionalmente fondato), deve ritenersi che il Consiglio dell’ordine di provenienza debba accertare il periodo di pratica compiuto sotto la propria vigilanza, anche ove questo comprenda una frazione di semestre, mentre il Consiglio dell’ordine di destinazione attesterà il compimento della pratica compiuta sotto la propria vigilanza, facendo valere la continuità della stessa a beneficio del praticante.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. il Presidente), parere del 27 novembre 2003, n. 203