Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Quesito del COA Perugia

    Il quesito (del COA Perugia) concerne:
    a) la possibilità, per il Consiglio dell’Ordine, cui venga richiesto parere di congruità su parcelle presentate dal difensore d’ufficio, di estendere la propria cognizione anche alle procedure esperite dall’Avvocato ai fini del recupero del credito professionale;
    b) la condotta che il Consiglio dell’Ordine deve tenere alla luce dell’incerta giurisprudenza sull’addebitabilità all’Erario dei costi dell’infruttuoso procedimento di recupero nei confronti dell’assistito.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:
    “Ritiene la Commissione che la soppressione, all’art. 82, comma 1, del t.u. di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, delle parole “e previo parere del consiglio dell’ordine”, avvenuta per effetto dell’art. 1, n. 322 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, renda superato il chiesto parere.
    Se mai, allo stato potrebbe porsi il problema del contrasto, frutto all’evidenza di un difetto di coordinamento, tra la norma appena citata e quella dell’art. 636 c.p.c. secondo la quale la richiesta di ingiunzione per onorari per prestazioni giudiziali (o stragiudiziali o rimborso spese fatte da avvocati) “deve (ancora, n.d.r.) essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni….corredata dal parere della competente associazione professionale”.
    Trattasi di problema, quello appena evidenziato, che andrà auspicabilmente risolto per via legislativa anche se, in via di interpretazione, una prima soluzione potrebbe venire dalla considerazione che quella di cui al ricordato D.P.R. 115/2002 e alla citata l. 311/2004 è legge che con la richiamata norma del c.p.c. sta in rapporto di legge speciale rispetto a quella di carattere generale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Bonzo), parere del 27 aprile 2005, n. 23

  • Il quesito (del COA de La Spezia) concerne la ritualità dell’iniziativa che il Consiglio dell’Ordine vorrebbe assumere e consistente nello stipulare, a totale suo carico economico, una polizza assicurativa, molto vantaggiosa, a favore di tutti i propri iscritti che vedrebbero in tal modo assicurato il rischio di malattie o infortuni che dovessero colpirli.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “L’attività in questione non è espressione diretta di una funzione tipica attribuita dalla legge ai Consigli dell’Ordine degli avvocati; essa, piuttosto, costituisce manifestazione delle sue più generali prerogative di azione quale ente pubblico non economico (come ad es. potrebbe essere l’assunzione di personale, la stipula di contratti di somministrazione o di fornitura, o altro).
    Ne deriva che in questa sede non possono essere espresse valutazioni circa il comportamento che il Consiglio dell’Ordine può o non può tenere quale ente pubblico, nell’ambito della propria responsabile discrezionalità.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 22

  • Il quesito (del COA di Pisa) recita: “nel caso di avvocato docente universitario c.d. “a tempo pieno”, iscritto nell’Elenco speciale di cui all’art. 11, DPR 382/1980, e qualora si ritenga che in capo al medesimo residui un pur limitato jus postulandi, deve il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dare comunicazione all’Amministrazione universitaria di appartenenza dei provvedimenti disciplinari limitativi dell’esercizio dell’attività professionale consentita?”

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Non è legislativamente previsto alcun obbligo per il Consiglio dell’Ordine di effettuare comunicazione delle sanzioni alla Pubblica Amministrazione di appartenenza.
    Deve ritenersi, tuttavia, fondata la facoltà, per il Consiglio stesso di comunicare la circostanza, e ciò in applicazione del generale principio di collaborazione tra Amministrazioni.
    Non si può trascurare, tra l’altro, che l’Università detiene un interesse differenziato e qualificato alla conoscenza di una sanzione relativa ad un proprio dipendente, poiché questi conserva un residuale jus postulandi e proprio a beneficio dell’Ateneo, che deve quindi poter godere in maniera piena ed illimitata del proprio diritto alla difesa.
    La circostanza di fatto che il soggetto non abbia mai assunto incarichi nell’interesse dell’ente non può avere rilevanza, posto che l’Università potrebbe legittimamente deliberare di affidare un incarico difensivo senza particolari formalità e senza che siano necessari precedenti in tal senso.
    In applicazione dei principi poc’anzi esposti deve ritenersi sussistente l’obbligo, per il Consiglio, di comunicare i dati relativi a sanzioni disciplinari richiesti in via autonoma dall’Università.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 27 aprile 2005, n. 21

  • Il quesito (del COA di Torino) concerne la possibilità, per un avvocato incaricato della docenza a contratto di materie giuridiche presso un’università, di premettere la qualifica di “professore” e, nell’ipotesi affermativa, il diritto di utilizzare il titolo solo per la durata dell’incarico od anche oltre.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Al riguardo va premesso che il titolo di professore universitario suppone l’inquadramento dell’interessato nei ruoli dei professori di università conseguibile solo dopo il superamento delle prove concorsuali previste dalla legge.
    Va soggiunto che ai sensi dell’art. 17, 1° comma del vigente codice deontologico è consentito all’avvocato dare informazioni sulla propria attività professionale secondo correttezza e verità (1° comma).
    Ciò posto, il cd. professore a contratto non appartiene al ruolo dei professori universitari ma è parte di un contratto di prestazione d’opera intellettuale nel quale quest’ultima risulta limitata nel tempo; dal che deriva che l’interessato svolge, in questo caso, funzioni didattiche a termine (normalmente non eccedenti l’anno), senza che esse siano conseguenza dell’inserimento in ruolo.
    Una dicitura che non accompagnasse all’ostensione della qualifica di professore le caratteristiche del rapporto cui consegue l’assunzione del titolo suddetto, sarebbe informazione non rispondente al canone di verità e comunque non sarebbe completa. Da ciò potrebbe derivare un sicuro effetto distorsivo d’ordine informativo essendo i terzi autorizzati a ritenere che il titolo di professore, senz’altra limitazione, stia a significare che l’interessato rivesta la qualifica di professore universitario di ruolo.
    D’altra parte, traducendosi l’espletamento delle funzioni collegate al contratto in un’attività didattica, ai sensi dell’art. 17, 2° comma, punto II, lett. a) del cit. codice deontologico (che consente espressamente l’indicazione, tra gli altri, dei dati relativi all’attività didattica) deve ritenersi la correttezza ed ammissibilità di un’informazione che, attraverso l’indicazione del titolo di professore, dia conto dell’esercizio in atto di attività didattica.
    Dovendosi, pertanto, contemperare il diritto ad esporre i dati relativi all’attività didattica svolta con i principi di verità e correttezza, ne segue che l’avvocato interessato dovrà, a misura che intenda esporre il titolo di professore, aggiungere, subito dopo, la dicitura a contratto con indicata la materia insegnata e l’Università con la quale ha stipulato il contratto, limitandosi ad indicare tutto ciò per il solo e limitato periodo di durata del predetto contratto e non oltre.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2005, n. 20

  • Il quesito (del COA di Massa) verte sulla possibilità di concedere l’iscrizione all’albo degli avvocati ad un soggetto che abbia rivestito la qualifica di segretario comunale, in quanto rivestente qualifica corrispondente a quella di dirigente superiore dell’Amministrazione civile dello Stato, ai sensi del D.P.R. 749/1972.

    “Il quesito adombra la possibilità di una lettura assai estensiva delle norme sull’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati.

    In particolare ci si deve riferire all’art. 30, R.D.L. 1578/1933, il quale prevede talune categorie di soggetti ammessi all’iscrizione di diritto.
    Si tratta, senza dubbio, di una fattispecie eccezionale, e dunque insuscettibile di interpretazione analogica, a fronte delle disposizioni generali che disciplinano l’accesso all’Albo.
    Palesemente insussistente è, pertanto, la pretesa di chi faccia domanda di iscrizione all’albo sulla base di una equiparazione di proprie qualifiche, presenti o passate, a quelle tassativamente elencate dalla legge professionale.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 18

  • Il quesito (del COA di Vicenza) verte sull’eventuale incompatibilità tra la contemporanea iscrizione nell’albo degli avvocati ed in quello degli agenti di calciatori, atteso che detta ultima attività è disciplinata dalla F.I.G.C. nell’ambito delle attribuzioni pubblicistiche proprie delle federazioni sportive, ed è pertanto da considerarsi come una vera e propria professione regolamentata. L’incompatibilità potrebbe derivare dalla facoltà di organizzare in forma imprenditoriale la professione di agente di calciatore e dalla caratteristica di obbligazione di risultato (anziché di mezzi) tipica del contratto di attività dell’agente di calciatori.

    “L’attività di agente di calciatori si configura come attività almeno parzialmente regolamentata, posto che esistono attribuzioni esclusive della categoria professionale, un albo ed un esame per accedervi. La F.I.G.C. ha emanato altresì un regolamento per l’esercizio della professione ed un “codice di condotta professionale”.

    L’attività assume più precisi contorni, da un punto di vista sostanziale, nel quadro delle norme civilistiche sulla conclusione di contratti nell’interesse di un terzo e, sul fronte delle modalità di esercizio della professione, nell’ambito della disciplina dettata dalle competenti federazioni sportive.
    Si deve senz’altro convenire con le pronunzie giurisprudenziali, diligentemente reperite da Codesto Consiglio, sulla circostanza che l’ordinamento sportivo presenta tratti di significativa regolamentazione pubblicistica e che, in tal senso, le federazioni sportive collegate al C.O.N.I. siano detentrici di un potere di normazione autonoma, che ha nel settore di attività della federazione il proprio naturale sbocco e ambito applicativo.
    Pare opportuno, peraltro, ai fini di accertare la compatibilità dell’attività di procuratore di calciatori con l’esercizio della professione forense, considerare da un punto di vista strettamente oggettivo oggetto e fine di detta attività.
    Essa, quanto all’attività che il procuratore deve svolgere, consiste nella rappresentanza- tendenzialmente prolungata nel tempo- dello sportivo o della società sportiva, al fine di concludere uno o più contratti di prestazione sportiva, verso un corrispettivo (art. 3, Regolamento F.I.G.C. per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatore). Sono presenti, dunque, da un punto di vista civilistico, elementi propri del contratto di mandato con rappresentanza (art. 1704 segg. c.c.) e di quello di mediazione (art. 1754 c.c.).
    L’attività dell’agente di calciatore si differenzia, peraltro, dalla mera prestazione di consulenza giuridica, posto che il procuratore si vincola all’interesse del cliente, può dare carattere imprenditoriale alla propria attività e, addirittura, cedere a società di capitali i diritti economici derivanti dalla propria attività (art. 4, comma 2, reg. F.I.G.C.).
    Le attività di avvocato e di agente di calciatori devono ritenersi, pertanto, incompatibili.
    Osta, infatti, in tal senso l’art. 3, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, ove prevede- tra le cause di incompatibilità- sia «l’esercizio di commercio in nome proprio o in nome altrui», sia «la qualità […] di mediatore».
    Depone nel senso della natura commerciale dell’attività anche la struttura del compenso per l’attività di agente di calciatori, posto che esso è «calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore risultante dal contratto depositato». Nel caso l’agente presti la sua opera a favore delle società sportive, invece, il “modello standard di contratto di rappresentanza” predisposto dalla F.I.G.C. prevede una somma forfettaria predeterminata.
    La retribuzione spettante all’agente è dunque riferita non alle singole attività poste in essere dal professionista, quanto ad un valore esterno quale il reddito complessivo del calciatore od una previa pattuizione a forfait.
    Tale struttura retributiva crea una comunanza di interessi tra il calciatore (o la società di calcio) e l’agente, il quale si trova senza dubbio in posizione di cointeressenza economica rispetto al rappresentato. Posto che l’interpretazione corrente ravvisa, in tale limitazione, la ratio di evitare ogni condizione di subalternità economica e gerarchica atta a compromettere il decoro e l’indipendenza del professionista forense.
    Dal punto di vista deontologico, poi, non può trascurarsi la circostanza che l’art. 45 cod. deont. forense vieta compensi legati ai beni propri del cliente o ai proventi economici da esso conseguiti giudizialmente od in via stragiudiziale.
    In tal senso l’incompatibilità tra le due professioni dal punto di vista retributivo sussiste in ogni caso, anche prescindendo dal considerare se l’obbligazione tipica dell’agente di calciatori sia di mezzi ovvero di risultato.
    Deve peraltro notarsi che, anche affermando l’incompatibilità tra le due professioni, l’avvocato può comunque svolgere attività a favore di calciatori e società calcistiche anche se non iscritto nell’albo degli agenti di calciatori, come previsto esplicitamente dalla stessa normativa professionale della F.I.G.C.: «Ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell’opera di un agente non iscritto nell’Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente» (art. 5, reg. F.I.G.C.).
    Questa norma assume importanza centrale al fine di valutare i rapporti tra le due attività professionali, poiché consente all’avvocato di svolgere attività professionale nell’interesse di calciatori e società sportive senza necessità di iscriversi nell’albo degli agenti di calciatori, e con l’unica, necessaria, limitazione del rispetto della normativa professionale propria dell’avvocato.
    In tal senso l’iscrizione in entrambi gli albi non conferisce all’avvocato maggiori competenze o possibilità aggiuntive di lavoro, bensì produce l’unico effetto di sottrarre il professionista alle regole deontologiche dell’ordinamento forense, posto che eventuali sanzioni disciplinari sono irrogate da apposita commissione insediata presso la Federazione Giuoco Calcio (art. 18, reg. F.I.G.C.) e sono rapportare al Codice di comportamento specifico della professione di agente.

    Per le suesposte considerazioni, ed in relazione al progressivo processo di strutturazione cui è andata incontro la professione di agente di calciatori, deve confermarsi ed integrarsi l’orientamento espresso in prima battuta nel parere 17 luglio 2003, n. 146 (in I pareri del Consiglio Nazionale Forense (2001-2003), a cura di V. Panuccio, Milano 2005, p. 108).
    In conclusione, salva la possibilità di svolgere ogni attività conforme all’ordinamento forense nell’interesse di atleti e società sportive, deve essere negata, da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, l’iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunziare ad una precedente iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori; coloro che già facciano parte di entrambi gli albi devono optare per una delle due iscrizioni.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 16

  • Il quesito (del COA di Forlì-Cesena) concerne la possibilità di iscrivere nell’elenco speciale annesso all’Albo un segretario comunale cui deliberazioni amministrative del Comune abbiano conferito l’incarico del patrocinio e della difesa legale del Comune stesso, istituendo ufficio legale al quale è appunto preposto il segretario comunale.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    “Confermando la propria costante giurisprudenza (cfr. parere n. 141, I pareri del Consiglio nazionale forense 1994-1997, a cura di V. Panuccio, Milano 1998, 163, e parere n. 179, ivi, 201), la Commissione ritiene che non sia possibile accogliere la domanda di iscrizione nell’Albo speciale del segretario comunale, difettando i requisiti di legge, ed essendo manifestamente altre le funzioni di tale pubblico ufficiale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 97 e ss., d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [i commi 67 e ss. dell’art. 17 della legge n. 127/1997]”.
    Si considera, inoltre, che l’iscritto nell’albo speciale deve essere inserito in un ufficio che si occupi esclusivamente degli affari legali dell’ente.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 27 aprile 2005, n. 15

  • Il quesito (del COA di Viterbo) concerne la possibilità di iscriversi nell’albo degli avvocati per un funzionario di cancelleria di Tribunale in aspettativa.

    Dopo ampia discussione la Commissione adotta il seguente parere:

    – la condizione dell’aspettativa non fa venire meno l’originario rapporto di impiego pubblico, incompatibile, allo stato attuale della legislazione vigente, con l’iscrizione nell’albo. La risposta al quesito proposto è pertanto di segno negativo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 10 marzo 2005, n. 14

  • Il quesito (del COA di Lanciano) concerne la decorrenza del sessennio dell’abilitazione al patrocinio del praticante abilitato.

    Dopo ampia discussione la Commissione fa propria la proposta del relatore, ed adotta il seguente parere:

    – ritiene la Commissione che, ai sensi della disciplina applicabile (cfr. art. 8, RDL n. 1578/1933), il sessennio di abilitazione al patrocinio decorra dal momento in cui il Consiglio ha deliberato l’ammissione al patrocinio del praticante, giacché tale delibera riveste carattere esecutivo.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Morgese), parere del 10 marzo 2005, n. 13

  • Il quesito (del COA di Voghera) concerne la possibilità per un referendario presso la Corte costituzionale, o presso le Corti europee (Corte europea dei diritti dell’uomo, Corte di giustizia CE).

    Dopo ampia discussione la Commissione adotta il seguente parere:

    “La norma di cui all’art. 30 RDL n. 1578/1933 riveste carattere eccezionale, in quanto consente l’iscrizione di diritto nell’albo degli avvocati ai magistrati appartenenti all’ordine giudiziario, in deroga al regime generale dell’iscrizione nell’albo. Ne consegue che la stessa sia di stretta applicazione, e non sia suscettibile di interpretazione estensiva, né di interpretazione analogica, e che dunque non possa essere invocata con riferimento al diverso caso prospettato nel quesito, laddove si consideri che tali soggetti non afferiscono, con tutta evidenza, all’ordine giudiziario. La risposta al quesito proposto è pertanto di segno negativo.”

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Orsoni), parere del 10 marzo 2005, n. 11