La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 338 del 27 settembre 2024