In ipotesi di illecito omissivo da inadempimento al mandato (art. 26 cdf), incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa, mentre l’onere probatorio dell’ufficio è assolto con la dimostrazione dell’avvenuto conferimento del mandato professionale da parte dell’assistito all’avvocato per dare corso all’attività professionale dovuta per il conseguimento del fine per il quale fu officiato (Nel caso di specie, l’incolpato non aveva introdotto il giudizio).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 28 marzo 2025