La mancata informazione al cliente (art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo →) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale
Dalla mancata comparizione del denunciante all’udienza fissata per la sua escussione testimoniale non consegue alcuna automatica presunzione circa l’implicita revoca dell’esposto, né tale circostanza determina, di per sè, l’obbligo del CDD di archiviare il procedimento disciplinare, non rinvenendosi alcuna disposizione normativa che deponga a favore di una tale interpretazione, da ritenersi pertanto arbitria e non condivisibile. Infatti, la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 111/2025, CNF n. 105/2013. -
Procedimento disciplinare: le notifiche e comunicazioni PEC del CDD non richiedono relata e attestazione di conformità
Il Consiglio distrettuale di disciplina ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità).
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 254/2022. -
Procedimento disciplinare: la notifica PEC della decisione disciplinare non sottoscritta digitalmente
La notifica di copia della decisione disciplinare del CDD è da considerarsi valida ed efficace seppur non recante la sottoscrizione digitale del Presidente e del Segretario, se presenti nell’originale quand’anche in formato analogico, non foss’altro per raggiungimento dello scopo, giacché l’atto amministrativo del Consiglio territoriale non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, ove la sua riferibilità all’ente possa comunque essere desunta dal contesto dell’atto stesso (Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccepito l’inesistenza/invalidità della decisione disciplinare del CDD notificata a mezzo PEC e sottoscritta soltanto analogicamente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 254/2022, CNF n. 197/2021. -
Sospeso l’avvocato che incontri il Giudice per concordare l’importo di denaro da corrispondergli al fine di essere favorito nella causa
Costituisce grave illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che si rechi presso il domicilio di un magistrato, ancorché su invito di quest’ultimo, al fine di concordare l’importo di denaro da corrispondergli al fine di essere favorito nella definizione di un giudizio, e ciò a prescindere dall’effettivo perfezionamento dell’accordo illecito e del suo successivo adempimento (Nel caso di specie, l’avvocato -condannato in sede penale ad 1 anno di reclusione per i medesimi fatti- aveva poi omesso di corrispondere al magistrato la somma concordata nonché di comparire alle successive udienze del processo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 124 del 28 aprile 2025
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Radiazione per l’avvocato che falsifichi oppure usi sapendoli falsi dei riconoscimenti di debito con firma apocrifa di colleghi appena deceduti
Costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare, che si pone in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili e si risolve, sotto il profilo deontologico, in una paradigmatica esemplificazione di inconciliabilità con la permanenza nell’albo professionale perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che commetta un considerevole numero di reati, utilizzando di fatto la professione forense per perseguire fini personali attraverso mezzi illeciti e fraudolenti (Nel caso di specie, l’avvocato era aduso predisporre falsi riconoscimenti di debito apparentemente sottoscritti da colleghi appena deceduti e poi fatti valere nei confronti degli eredi, subendo per questo anche diverse condanne penali. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 123 del 28 aprile 2025
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 123 del 28 aprile 2025
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 123 del 28 aprile 2025
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Ai fini della sussistenza dell’illecito disciplinare, è sufficiente la volontarietà del comportamento dell’incolpato e, quindi, sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la “suitas” della condotta intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento un controllo finalistico e, quindi, dominarlo. L’evitabilità della condotta, pertanto, delinea la soglia minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come appartenenza della condotta al soggetto stesso, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 123 del 28 aprile 2025
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Regolamento di competenza e conflitto meramente “virtuale”: necessaria l’apertura o pendenza dei procedimenti disciplinari
Affinché il CNF possa essere chiamato a risolvere un conflitto di competenza tra Consigli territoriali (artt. 38, co. 2, e 49 R.D.L. n. 1578/1933 nonché art. 45 cpc), è necessaria la contemporanea pendenza di procedimenti avanti a Giudici disciplinari diversi, ove questi si dichiarino tutti competenti a procedere, ovvero quantomeno l’apertura dei procedimenti stessi allorché si ritengano tutti incompetenti, come nel caso in cui il giudice indicato come competente, a seguito della decisione dichiarativa di incompetenza da altro giudice, ritenga a sua volta di essere incompetente (Nel caso di specie, due CDD si erano dichiarati incompetenti in favore dell’altro, entrambi prima ancora di aprire il relativo procedimento disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 122 del 28 aprile 2025
NOTA:
La sentenza di cui in massima dirime un contrasto giurisprudenziale. Infatti, in senso conforme, CNF n. 206/2021, CNF n. 77/2019, CNF n. 321/2016, CNF n. 151/2004; contra, CNF n. 150/2022 e CNF n. 159/2021, secondo cui è ammissibile un conflitto di competenza meramente potenziale (o virtuale), cioè quando ancora nessun procedimento disciplinare risulti ancora aperto tra i CDD stessi.
Inoltre:
– sulla legittimazione attiva esclusiva dei CDD a sollevare il conflitto di competenza in parola, cfr. CNF n. 77/2019.
– sulla decidibilità d’ufficio da parte del CNF di un conflitto di competenza tra CDD, cfr. CNF n. 18/2018.
– sull’inammissibilità di un conflitto di competenza tra giudice ordinario e CDD, cfr. CNF n. 9/2021 nonché Cass. SSUU n. 412/2020.
– sulla necessità che riguardi la pretesa punitiva da parte di due o più Consigli territoriali nei confronti dello stesso professionista in relazione al medesimo comportamento (sicché non può essere sollevato per ragioni diverse, ad es. in relazione all’esecuzione delle sanzioni disciplinari), cfr. CNF n. 136/2018.