Il complesso delle norme deontologiche che regolano i rapporti tra avvocato e cliente/parte assistita in tema di compenso ruota su due principi cardine: a) rispetto, sempre e comunque, nella determinazione convenzionale del compenso dei canoni di lealtà, probità e correttezza (art. 9 cdf); b) conformità del compenso liberamente pattuito inter partes a canoni di adeguatezza e proporzionalità rispetto all’attività professionale svolta o da svolgere (art. 29, quarto comma, in relazione all’art. 25, primo comma, cdf). La proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso rimangono l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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L’assoluzione penale con formula piena vincola il giudice della deontologia
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata con la formula che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso, comporta l’esclusione del verificarsi del fatto storico di cui alla fattispecie incriminatrice: da tale pronuncia consegue il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare allorché anche questo verta su quei medesimi fatti, ditalché debba escludersi l’ontologica esistenza delle condotte deontologicamente rilevanti.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 296/2024, CNF n. 138/2024, CNF n. 106/2024. -
La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare
La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare, anche in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, atteso che nella fase istruttoria delle indagini conoscitive non è prevista dall’art. 58 LP l’audizione dell’interessato, che va pertanto ritenuta auspicabile, ma non obbligatoria.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Cass. n. 4840/2025, CNF n. 30/2025, CNF n. 23/2025. -
Il divieto di impugnazione della transazione non riguarda l’avvocato estraneo alla stipula dell’accordo stesso
Il divieto di impugnazione della transazione ex art. 44 cdf presuppone che l’avvocato abbia partecipato all’accordo stesso assistendo il cliente nella stipula del negozio, sicché la norma de qua non trova applicazione nel (diverso) caso in cui l’impugnazione sia proposta mediante difensore del tutto estraneo alla precedente stipula.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 77 del 28 marzo 2025
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La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate
Al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato (costituente il parametro di valutazione della legittimità del procedimento disciplinare in ossequio ai principi generali di buon andamento e di trasparenza dell’attività amministrativa), necessaria e sufficiente è una chiara ed esaustiva contestazione dei fatti addebitati, non assumendo, invece, rilievo la mancata indicazione delle norme violate, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati con il solo limite di non potersi sanzionare il professionista per fati diversi o ulteriori a quelli specificamente oggetto dell’incolpazione. In sostanza la contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione della condotta, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace e compiuto le proprie difese, senza correre il rischio di essere ritenuto responsabile per fatti diversi da quelli ascrittigli.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 77 del 28 marzo 2025
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L’incolpato può rinunciare alla prescrizione dell’azione disciplinare
In applicazione dell’art. 157 co. 7 c.p. ed in analogia con quanto previsto dall’art 15 co. 7 D.Lgs. n. 109/2006 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati) deve ammettersi anche in sede disciplinare forense la possibilità di rinunciare alla prescrizione, giacché l’incolpato ha il diritto (artt. 24 e 27 Cost. nonché art. 6 par. 2 CEDU) ad essere giudicato nel merito delle accuse rivoltegli al fine di ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente l’ultimo e vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione strumentale. All’esito di tale rinuncia, il giudice disciplinare può quindi pervenire ad una decisione di assoluzione piena o di condanna (Nel caso di specie, la prescrizione era maturata dopo la decisione del CDD e nelle more del giudizio di impugnazione al CNF. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato ammissibile la rinuncia alla prescrizione, e quindi prosciolto nel merito l’incolpato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Carello), sentenza n. 77 del 28 marzo 2025
NOTA:
In arg. cfr. pure CNF n. 100/2023 (unico precedente in termini), secondo cui l’incolpato può rinunciare alla prescrizione disciplinare, purché prima che sia dichiarata dal giudice della deontologia (sicché non sarebbe possibile farla valere -in quanto tardiva- soltanto in sede di gravame avanti al CNF dopo che sia stata dichiarata dal CDD). -
L’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti al fine di conseguire deposizioni compiacenti
È indubbio che sia consentito all’avvocato di concordare con il proprio assistito la strategia difensiva e, quindi, anche il contenuto delle dichiarazioni che detto suo assistito deve rendere agli inquirenti, ma è altrettanto indubbio che egli non può intrattenersi con la parte (priva di difensore) offesa dal reato per la cui avvenuta commissione è indagato proprio il suo assistito medesimo, la quale deve deporre come testimone (art. 55 co. 1 cdf), al fine di concordare con quest’ultima una versione compiacente e non veritiera dei fatti accaduti, o, comunque, diversa dal vero, al fine di cercare di consentire all’indagato suo assistito di sviare le indagini in corso su tali fatti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 76 del 28 marzo 2025
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La rimessione in termini nei procedimenti forensi
L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nei procedimenti forensi, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 75 del 28 marzo 2025
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L’iscrizione all’albo ha natura costitutiva sicché non può essere retrodatata
Il provvedimento con il quale si procede all’iscrizione in un albo o in un registro ha natura costitutiva e non dichiarativa, con la chiara conseguenza che non può ammettersi una retrodatazione rispetto al provvedimento del COA.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 75 del 28 marzo 2025
NOTA:
Sulla possibile retrodatazione della cancellazione dall’albo (se non pregiudichino la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte), cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 350 del 29 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, Giraudo), sentenza n. 162 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 187 del 21 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 20 del 1 febbraio 2021 nonché Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53. -
Mancate informazioni al cliente: incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa
In caso di omesse informazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf), incombe all’iscritto la prova positiva a sua discolpa, mentre l’onere probatorio dell’ufficio è assolto con la dimostrazione dell’avvenuto conferimento del mandato professionale da parte dell’assistito all’avvocato per dare corso all’attività professionale dovuta per il conseguimento del fine per il quale fu officiato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 74 del 28 marzo 2025