Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non si contiene verbalmente di fronte ad un addetto alla cancelleria
Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Pertanto, in ogni rapporto interpersonale, indipendentemente dalla persona con cui interagisce, l’avvocato deve tenere un contegno ispirato alla necessaria salvaguardia della dignità della professione forense (Nel caso di specie, l’avvocato aveva apostrofato un cancelliere con “maleducato e cafone”).
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L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale
Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso.
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Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente
Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
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L’omessa pronuncia del CDD su di una specifica richiesta dell’incolpato circa la dosimetria della sanzione
Il giudice disciplinare non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte, in quanto è sufficiente a soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente. Conseguentemente, non vìola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato l’omessa pronuncia del CDD su di una specifica richiesta dell’incolpato circa la dosimetria della sanzione (nella specie, sull’istanza di applicazione della fungibilità della pena e del vincolo della continuazione rispetto alla sanzione già irrogatagli in altro procedimento disciplinare, al fine di ottenere così una riduzione della sanzione disciplinare), giacché agli organi disciplinari (in prima istanza il CDD; il CNF in sede di appello) è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto ai sensi degli artt. 3 e 21 cdf.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 241 del 11 settembre 2025
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Procedimento disciplinare: la valutazione probatoria della confessione dell’incolpato
Nel procedimento disciplinare, le dichiarazioni confessorie dell’incolpato non hanno efficacia di prova legale piena, ma devono essere apprezzata unitamente ad altri elementi raccolti e possono essere valutate come prova sufficiente di responsabilità del confitente in presenza di riscontri esterni, o indipendentemente dagli stessi, quando il CDD, nel suo potere di apprezzamento delle risultanze probatorie, valuti le circostanze (obiettive e subiettive) che hanno determinato ed accompagnato la confessione, dando conto del proprio convincimento circa l’affidabilità della stessa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 241 del 11 settembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF n. 139/2023, CNF n. 142/2022. -
Il principio del ne bis in idem non si applica tout court ai procedimenti disciplinari
Il “ne bis in idem” è un principio di ordine pubblico processuale che non è “esportabile” tout court nei procedimenti disciplinari avanti ai Consigli territoriali forensi(1), dovendosi limitare lo stesso alla fattispecie in cui una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato(2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 241 del 11 settembre 2025
NOTA
(1) In senso conforme, Cass. SSUU n. 10852/2021.
(2) In senso conforme, Cass. SSUU 2506/2020. -
La sanzione disciplinare per la violazione dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua
Per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →) non è tipizzata una sanzione, la quale deve pertanto essere adeguata e proporzionata alla violazione deontologica commessa, tenendo presenti le peculiarità della fattispecie in esame e il comportamento complessivo dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 240 del 11 settembre 2025
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L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
L’obbligo formativo ha fonte normativa, è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 240 del 11 settembre 2025
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Violazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento professionale: l’individuazione del dies a quo prescrizionale
La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il termine prescrizionale decorre dalla fine del triennio utile per adempiere all’obbligo formativo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 240 del 11 settembre 2025
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 4839/2025, CNF n. 437/2024, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022.