L’art. 51 del Rdl 1578/33 (ratione temporis applicabile) fissa in cinque anni il termine della prescrizione dell’azione disciplinare con decorrenza dal fatto disciplinarmente rilevante, derivando effetti interruttivi esclusivamente dall’apertura del procedimento disciplinare e dal compimento di specifici atti di impulso quale, ad esempio, la citazione a giudizio. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), […]