Mettere a disposizione (presso il proprio studio) le somme da restituire al cliente è sufficiente ad escludere l’illecito

Non commette illecito disciplinare ex art. 44 c.d.f.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo → l’avvocato che, anziché direttamente restituire al proprio cliente la somma spettantegli, si limiti a mettergliela a disposizione presso il proprio studio, affinché la possa ritirare unitamente alla documentazione della sua pratica (Nel caso di specie, il cliente aveva chiesto all’avvocato la restituzione della somma di una offerta reale che la controparte aveva respinto. Il professionista invitava quindi espressamente il cliente a ritirare detta somma presso il proprio studio, unitamente a tutta la documentazione relativa agli incarichi conferitigli. Su esposto disciplinare del Cliente, che non ritirava quanto di sua spettanza, il Consiglio territoriale sanzionava il professionista, sospendendolo per mesi tre. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione e, conseguentemente, annullato la sanzione disciplinare).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 10 aprile 2013, n. 54

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 10 Aprile 2013 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 15 Dicembre 2010 (sospensione)