Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Il dovere di competenza e quello di aggiornamento professionale sono strettamente connessi tra loro

    Il dovere di competenza (art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →, già art. 12 cod. prev.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo →) e quello di aggiornamento professionale (art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →, già art. 13 cod. prev.Art. 13 cod. prev. – Dovere di aggiornamento professionale.È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvo…Leggi il testo completo →) sono strettamente connessi, giacché entrambi hanno la finalità di garantire la qualità della prestazione dell’Avvocato: infatti, il primo costituisce la premessa per l’osservanza del dovere di diligenza e consiste nel possesso delle cognizioni tecniche adeguate all’attività professionale; l’aggiornamento professionale è la modalità idonea per curare la propria preparazione, e quindi per assolvere al dovere di competenza, garantendo la qualità della prestazione in favore dell’assistito.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 2 maggio 2016, n. 97

  • Caratteristiche e funzioni della sospensione cautelare

    La sospensione cautelare ex art. 43, comma 3°, R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile, v. ora l’art. 60 L. n. 247/2012) non ha natura di sanzione, costituendo piuttosto un provvedimento amministrativo a carattere provvisorio, avente natura propriamente discrezionale, svincolato dal procedimento disciplinare (di cui non presuppone la apertura), la cui ratio va individuata nell’esigenza di tutelare e salvaguardare la dignità e il prestigio dell’Ordine forense. La sua adozione, in termini generali, è subordinata a due presupposti: a) la gravità in astratto della condotta, correlata, in particolare, ma non esclusivamente, alle situazioni previste dalla norma richiamata; b) l’insorgenza, in conseguenza e per effetto di quella condotta, di una situazione di allarme nella collettività, per la compromissione della dignità e del decoro della categoria nel suo complesso (cd. strepitus fori).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 2 maggio 2016, n. 93

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Baffa), sentenza del 6 giugno 2015, n. 79, nonché Cons. Naz. For., 4 marzo 2013, n. 24; Cons. Naz. For., 27 dicembre 2012, n. 192; Cons. Naz. For., 19 settembre 2007, n. 104 e Cons. Naz. For., 6 dicembre 2006, n. 137; Cons, Naz. For., 4 marzo 2013, n. 24; Cons. Naz. For., 28 settembre 2011, n. 146 e Cons. Naz. For., 28 dicembre 2007, n. 257.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, tra le altre, Cass. SS.UU. 23 dicembre 2005 n. 28505, Cass. SS.UU. 9 aprile 1986 n. 2463, Cass. SS.UU. 24 marzo 1971 n. 831; Cass. S.U. 13 novembre 2012 n. 19711; Cass. SS.UU. 4 luglio 1987 n. 5867.

  • La sospensione cautelare a seguito di decreto penale di condanna

    La sospensione cautelare dall’esercizio della professione ha come suo normale presupposto l’emanazione di un mandato o ordine di comparizione (art. 43 RDL n. 1578/1933, ratione temporis applicabile) e, a fortiori, ogni provvedimento più grave, e richiede unicamente una valutazione della gravità delle imputazioni mosse al professionista, prescindendo dalla valutazione della fondatezza delle stesse che, invece, deve formare oggetto del giudizio penale ed eventualmente del successivo giudizio disciplinare (Nel caso di specie, il professionista -condannato con decreto in sede penale- impugnava il provvedimento disciplinare di sospensione cautelare, perché asseritamente emesso al di fuori delle ipotesi tipiche, e in thesi uniche, espressamente contemplate dalla previgente legge. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 2 maggio 2016, n. 93

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cricrì, rel. Bonzo), sentenza del 6 dicembre 2006, n. 137.
    V. ora l’art. 60 L. n. 247/2012, non applicabile alla fattispecie in esame.

  • L’eccezione di asserita irregolare composizione del Consiglio territoriale deve essere sollevata tempestivamente

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio territoriale, se non dedotta nel corso di tale procedimento, non può essere prospettata come motivo di impugnazione del procedimento disciplinare al Consiglio Nazionale Forense né, a maggior ragione, per la prima volta nel ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la decisione dello stesso Consiglio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 2 maggio 2016, n. 93

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.
    Nello stesso senso, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 15287 del 25 luglio 2016.

  • Rinuncia al ricorso al CNF ed estinzione del procedimento

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte del Consiglio territoriale appellato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 26 aprile 2016, n. 92

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 8 aprile 2016, n. 61, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 7 marzo 2016, n. 33, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 11 novembre 2015, n. 170, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 120, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 22 luglio 2015, n. 116, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), sentenza del 22 aprile 2015, n. 66, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Salazar), sentenza del 10 aprile 2013, n. 50, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 165.
    Sulla diversa fattispecie della rinuncia all’esposto (che “non produce alcun effetto, non condizionando né implicando l’estinzione o l’interruzione del procedimento, in quanto l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti”), cfr. tra le altre: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 105; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Borsacchi), sentenza del 4 giugno 2009, n. 50; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Perfetti), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 153; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 14 luglio 2003, n. 220; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Operamolla), sentenza del 27 giugno 2003, n. 199.

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 85

    NOTA:
    In arg. cfr. pure l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza del 7 marzo 2016, n. 42, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 261, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 238, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 213, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 212, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84

    NOTA:
    Il principio di cui in massima è stato, di recente, ribadito anche in sede di legittimità da Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Broccardo), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2016, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 266, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 233, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 229, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 228, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 226, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 216, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 24 dicembre 2015, n. 192, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 30 novembre 2015, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151.

  • L’esponente non è parte del procedimento disciplinare, ma può parteciparvi (come teste)

    Nel procedimento disciplinare le parti sono esclusivamente l’incolpato ed il P.M., mentre non riveste tale qualità l’esponente, che non ha pertanto il diritto di partecipare al procedimento né di essere ascoltato in qualità di testimone, salvo che il Consiglio territoriale lo ritenga necessario.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84

  • Al procedimento disciplinare non si applicano le norme (penali) sulla difesa d’ufficio dell’incolpato

    Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, l’incolpato, in ragione della sua qualità e della sua competenza tecnica, è legittimato all’autodifesa, sicchè, ove nel corso dell’udienza avanti il Consiglio territoriale lo stesso resti privo dell’eventuale difensore (ad es., per rinuncia al mandato), non è necessario disporre senz’altro il rinvio dell’udienza per consentire la nomina di altro difensore, né sussiste l’obbligo di nominargli un difensore d’ufficio ove non abbia provveduto alla difesa personale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 28 dicembre 2013, n. 213, nonché Cass. Sez. Unite 12 novembre 1988 n. 6129, nonché C.N.F., 18 dicembre 2001 , n. 290 e C.N.F., 8 giugno 2001, n. 109.

  • Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 84

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 70, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 7 marzo 2016, n. 41, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 7 marzo 2016, n. 28, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 20 febbraio 2016, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 270, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 244, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151.