Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare: il certificato medico generico non dà diritto al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire all’udienza disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, il certificato medico si limitava a comprovare una ipertrofia prostatica benigna con prescrizione di tre giorni di riposo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza del 11 giugno 2016, n. 153

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 10 maggio 2016, n. 140, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.

  • Riforma forense: permane l’inammissibilità dell’impugnazione al CNF della delibera di archiviazione dell’esposto

    Anche nel nuovo quadro normativo (L. n. 247/2012 e Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento di archiviazione dell’esposto non è soggetto ad autonoma impugnazione avanti al CNF, la quale è infatti riservata alle decisioni finali pronunciate all’esito del procedimento disciplinare (art. 52 L. n. 247 cit.), tra le quali non rientrano le delibere assunte nella fase pre-procedimentale e prive del carattere di decisorietà e definitività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5

    NOTA:
    Con specifico riferimento alla vigente disciplina, non vi sono precedenti editi esattamente in termini.
    In senso conforme, sebbene riferite alla disciplina previgente, cfr. tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 7 marzo 2016, n. 32, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 222, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 221, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 220, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 219, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 22 luglio 2011, n. 127.

  • L’archiviazione dell’esposto non preclude una successiva iniziativa disciplinare

    Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio territoriale deliberi di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.

  • L’archiviazione dell’esposto disciplinare non rileva ai fini del ne bis in idem

    La delibera di archiviazione dell’esposto disciplinare non è idonea ad assumere autorità di giudicato onde l’eventuale riapertura in base ad ulteriori e diversi elementi non vìola il divieto di bis in idem.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.

  • L’azione disciplinare è obbligatoria

    L’azione disciplinare da parte degli organi competenti è ufficiosa e non costituisce esercizio di una mera facoltà.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5

  • La decisione assolutoria prevale su quella che dichiara la prescrizione dell’azione disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare, qualora emerga in modo evidente che l’addebito contestato non sussiste o non sia attribuibile all’incolpato, il Giudice della deontologia è tenuto a pronunciare decisione assolutoria, prima di verificare ipotesi di estinzione dell’azione disciplinare per l’inutile decorso del tempo (Nel caso di specie, l’incolpato era stato sanzionato dal Consiglio territoriale per aver trattenuto somme ricevute per conto del cliente, ma a titolo di spese di soccombenza giudizialmente liquidate. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione impugnata, ritenendo assorbita l’eccezione di prescrizione dell’azione disciplinare pure sollevata dal ricorrente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza dell’11 giugno 2016, n. 152

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vaccaro), sentenza del 4 giugno 2009, n. 63, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Danovi), sentenza del 2 giugno 1998, n. 70, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 3 ottobre 1997, n. 111.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, Cassazione Civile (pres. Ruperto, rel. Vella), SS.UU., sentenza dell’8 marzo 1993, n. 2762.

  • Il diritto di trattenere le somme corrisposte dalla controparte a titolo di spese legali liquidate giudizialmente

    L’avvocato ha diritto di trattenere le somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso, a carico della controparte, allorché non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita (art. 31 cdfArt. 31 cdf – CompensazioneL’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. L’avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle…Leggi il testo completo →, già art. 44 cod. prev.Art. 44 cod. prev. – Compensazione.L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevut…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. De Michele), sentenza del 11 giugno 2016, n. 152

  • La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (con rinuncia all’impugnazione)

    La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (nella specie, sospensione cautelare), con rinuncia alla relativa impugnazione, comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Cerè), sentenza del 11 giugno 2016, n. 151

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 124, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 252.
    Sulla necessità della rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, non bastando di per sè sola la revoca del provvedimento impugnato, cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 184.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Piacci), sentenza del 11 giugno 2016, n. 150

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 30 novembre 2015, n. 182, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 30 novembre 2015, n. 173, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 11 novembre 2015, n. 165, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Damascelli), sentenza del 12 marzo 2015, n. 27.
    In sede di Legittimità, in senso conforme, di recente, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU, ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017.

  • La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Allorio), sentenza del 11 giugno 2016, n. 149

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49.