Categoria: Giurisprudenza CNF

  • L’obbligo di corrispondere il compenso al domiciliatario

    L’avvocato che non abbia fatto provvedere dal suo cliente al pagamento del compenso al Collega domiciliatario pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza propri della classe forense, a nulla rilevando l’eventualità che il cliente non abbia pagato il compenso dovuto neppure al dominus. In ogni caso, l’avvocato che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza, ha l’obbligo di provvedere a retribuirlo, ove non adempia il cliente ex art. 43 cdfArt. 43 cdf – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collegaL’avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente. La violazione del dovere di cui…Leggi il testo completo →, già art. 30 cod. prev.Art. 30 cod. prev. – Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimo…Leggi il testo completo → (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 maggio 2016, n. 133

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 151, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 10 marzo 2015, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Grimaldi, Rel. Allorio), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 2, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina), sentenza del 2 marzo 2012, n. 42.

  • La versione dei fatti fornita dall’esponente va sottoposta ad un congruo e motivato vaglio critico

    Il principio in ossequio al quale la versione dei fatti fornita dall’esponente può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali, deve ritenersi correttamente applicato quando il Consiglio territoriale abbia sottoposto ad un congruo e motivato vaglio critico il contenuto dell’esposto, trovando con motivazione logica coerenza di riscontri nella documentazione prodotta ed acquisita, anche di provenienza dell’incolpato, e nelle stesse difese di quest’ultimo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 maggio 2016, n. 133

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 244.

  • Notifica della decisione disciplinare appellata: grava sul consiglio territoriale l’onere di produrre l’avviso di ricevimento della relativa notifica

    Ai fini della tempestività dell’impugnazione al CNF, grava sul Consiglio territoriale l’onere di produrre in giudizio la prova relativa alla data di notifica a mezzo posta della decisione appellata, non essendo nella disponibilità del ricorrente, ma del solo notificante, il relativo avviso di ricevimento (Nel caso di specie, mancava in atti la prova della data in cui la delibera disciplinare era stata notificata al professionista, che la aveva allegata in copia conforme al ricorso, unitamente alla relativa busta verde e alla relazione di notifica in calce. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto tempestiva l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 maggio 2016, n. 133

  • Patrocinio a spese dello Stato: illecito utilizzare la delibera di ammissione per azioni diverse da quella autorizzata

    La delibera di ammissione al patrocinio per i non abbienti (ex art. 78 DPR 115/2002) non comporta l’autorizzazione ad una pluralità di giudizi diversi ma solo a quello specifico indicato, nei suoi gradi ed articolazioni (Nel caso di specie, il professionista aveva utilizzato la medesima delibera di ammissione al patrocinio in tre diversi ricorsi per decreto ingiuntivo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 127

  • L’eccezione di asserita irregolare composizione del Consiglio territoriale deve essere sollevata tempestivamente

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio territoriale, se non dedotta nel corso di tale procedimento, non può essere prospettata come motivo di impugnazione del procedimento disciplinare al Consiglio Nazionale Forense né, a maggior ragione, per la prima volta nel ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la decisione dello stesso Consiglio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 127

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 2 maggio 2016, n. 93, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225.
    Nello stesso senso, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Piccininni, rel. Virgilio), SS.UU, sentenza n. 15287 del 25 luglio 2016.

  • L’archiviazione dell’esposto non preclude una successiva iniziativa disciplinare

    Il provvedimento di archiviazione di un esposto, con il quale il Consiglio territoriale deliberi di non esercitare l’azione disciplinare, è privo del carattere della decisorietà e della definitività, non precludendo, quindi, alcuna successiva iniziativa funzionale all’avvio del procedimento disciplinare, giacché l’ente territoriale svolge un’attività di natura prettamente amministrativa, mentre il divieto di bis in idem è tipicamente riconducibile alla sola area dell’esercizio della giurisdizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 127

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 23 gennaio 2017, n. 5, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 253, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 251, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51.

  • La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (con rinuncia all’impugnazione)

    La revoca in autotutela del provvedimento impugnato (nella specie, sospensione cautelare), con rinuncia alla relativa impugnazione, comporta la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 10 maggio 2016, n. 124

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 67, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 8 aprile 2016, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Broccardo), sentenza del 17 febbraio 2016, n. 6, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Capria), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 252.
    Sulla necessità della rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, non bastando di per sè sola la revoca del provvedimento impugnato, cfr., tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 184.

  • La valutazione del requisito della condotta irreprensibile a seguito di condanna penale

    La valutazione della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”) – requisito imprescindibile per l’iscrizione o reiscrizione nell’albo – riguarda l’idoneità del soggetto a svolgere sotto il profilo morale la professione forense; in particolare, nel caso della reiscrizione a seguito di cancellazione per condotte di rilievo penale, detta indagine deve estrinsecarsi in maniera ancora più scrupolosa e non può limitarsi al mero decorso del tempo dalla cancellazione stessa, essendo necessaria la prova dell’effettivo recupero (riacquisto), da parte dell’interessato, della dignità e probità proprie della professione forense (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso del Procuratore Generale della Repubblica di Palermo avverso la deliberazione con la quale il Consiglio dell’Ordine aveva disposto la reiscrizione di soggetto a suo tempo cancellato dall’albo a seguito di condanna penale, sulla sola base del tempo intercorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 10 maggio 2016, n. 122

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 187, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Bassu), sentenza del 5 dicembre 2006, n. 135. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. De Michele, rel. Labriola), sentenza del 8 aprile 2016, n. 68, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Secchieri), sentenza del 30 ottobre 2015, n. 158, Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci, sentenza del 10 febbraio 2014, n. 2.

  • La decisione del Consiglio territoriale sull’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF

    Tra gli atti impugnabili dinanzi al Consiglio Nazionale Forense non rientra il provvedimento di un Consiglio dell’Ordine territoriale che abbia deciso su una istanza di ricusazione proposta contro alcuni dei suoi componenti, ferma restando la possibilità di impugnare la decisione che il giudice incompatibile compisse ugualmente nel merito pur in composizione tale che avrebbe dovuto dare luogo ad obbligo di astensione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 10 maggio 2016, n. 121

    NOTA:
    In arg. cfr. ora l’art. 8 Reg. CNF n. 2/2014, ratione temporis non applicabile alla fattispecie di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 3 maggio 2016, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 206, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini, rel. Merli), sentenza del 16 aprile 2014, n. 69, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 84.

  • Il decesso dell’incolpato in corso di causa comporta la cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta morte dell’incolpato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento, attesa la natura personale della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 3 maggio 2016, n. 119

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Savi), sentenza del 8 aprile 2016, n. 60, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 7 marzo 2016, n. 36, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 99, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 16 luglio 2015, n. 95, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 213.
    In sede di legittimità, in senso conforme, Cassazione Civile (pres. Mirabelli, rel. Menichino), SS.UU, sentenza del 28 gennaio 1984, n. 674.