Ai fini della valutazione della sussistenza dello strepitus fori quale presupposto della sospensione cautelare, rileva anche la correlazione tra le gravi condotte che hanno portato alla condanna penale e la spendita del titolo di avvocato da parte dell’incolpato, ove quest’ultima abbia originato un diretto discredito dell’avvocatura nei vari ambiti in cui la stessa è chiamata a svolgere i propri ruoli e compiti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 361 del 27 novembre 2025