Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pesaro, 27 gennaio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CARANCI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 9
Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pesaro, 27 gennaio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CARANCI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 9
Il professionista che trattenga, malgrado il fermo parere contrario del cliente, un assegno ricevuto dalla controparte e che rifiuti tale consegna al cliente stesso per garantirsi il pur legittimo diritto al pagamento dell’onorario, viola i precetti della lealtà e della correttezza che impongono all’avvocato di mantenere i rapporti con il cliente in modo chiaro, senza artifici e fatti che possano incrinare il rapporto fiduciario. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della censura. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ravenna, 17 marzo 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. RICCIARDI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 8
Nel procedimento disciplinare non può farsi luogo a pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove, in quanto il dubbio intorno ai fatti che avrebbero determinato la violazione dei doveri professionali si traduce in mancanza di prova circa la sussistenza dell’addebito. Pertanto, qualora il complesso delle risultanze processuali istruttorie induca ad un giudizio dubitativo circa la sussistenza del fatto, si deve addivenire al proscioglimento dell’incolpato. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Piacenza, 12 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. D’ALESSIO), sentenza del 8 marzo 1990, n. 7
È viziata da nullità insanabile e rilevabile anche d’ufficio la decisione del Consiglio dell’Ordine che, in violazione degli artt. 31, terzo comma legge professionale e 45, r. d. n. 3711944, abbia rigettato la domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati per motivi di condotta, senza la contestazione dei fatti e senza l’assegnazione del termine di almeno dieci giorni per eventuali giustificazioni. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 9 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. DOLZANI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 6
Se è vero che in ossequio al dovere di colleganza si deve attendere l’arrivo del difensore della controparte prima di dar corso, in udienza, ad iniziative che possano recare danno alla controparte medesima, è anche vero che questo obbligo non può ovviamente essere considerato senza limiti temporali, soprattutto in assenza di qualsiasi comunicazione da parte di chi si fa attendere.
Nella fattispecie è stato prosciolto il professionista (accusato di non avere rispettato tale dovere di colleganza) che era entrato con i coniugi in udienza presidenziale, dopo aver a lungo atteso il collega avversario, dando la precedenza a ben dieci coppie, ed avere trascorso circa un’ora avanti il Presidente senza che l’avvocato della controparte si presentasse o comunque avvertisse del proprio ritardo. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vercelli, 7 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 5
Conforme alla massima n. 3 dell’8 marzo 1990. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Pesaro, 27 gennaio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 8 marzo 1990, n. 4
Per il principio della irretroattività della legge le norme sopravvenute non trovano applicazione alle situazioni sorte precedentemente ed esauritesi sotto il vigore della normativa preesistente. In virtù di tale principio non possono usufruire delle modifiche introdotte dalla legge 24 luglio 1985, n. 406 (che fa decorrere il quadriennio di abilitazione al patrocinio dalla delibera di iscrizione anziché dalla data di conseguimento della laurea), né dalla legge 27 giugno 1988, n. 242 (che ha elevato a sei anni la durata massima di abilitazione al patrocinio), quei laureandi per i quali il periodo consentito dalla normativa vigente si sia completamente esaurito prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 24 aprile 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. PASSINO), sentenza del 8 marzo 1990, n. 3
La deliberazione del Consiglio dell’Ordine che dichiara la cessazione della facoltà di patrocinio per decorso del quadriennio è provvedimento dichiarativo e non richiede la preventiva audizione dell’interessato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Nuoro, 9 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. SICILIANO), sentenza del 23 febbraio 1990, n. 2
Per l’ammissione all’Albo degli avvocati si deve applicare un criterio selettivo più oculato di quello previsto per la perseguibilità delle violazioni disciplinari commesse nel corso dell’attività professionale: sicché lo stesso fatto in relazione al quale il giudice disciplinare ha ritenuto di applicare al professionista iscritto all’Albo sanzione diversa o minore della radiazione o della cancellazione, ben può essere ritenuto ostativo, specie dopo l’intervento della condanna penale, ad una seconda iscrizione per difetto del requisito, indispensabile, della condotta specchiatissima ed illibata. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 6 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CASALINUOVO), sentenza del 25 gennaio 1990, n. 1
Il laureato in legge per poter accedere agli Albi professionali forensi deve possedere il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, cioè deve essere di non incrinata rettitudine, di costume intemerato ed esente da qualsiasi contaminazione, con una vita improntata ad integrità e probità assolute (nella fattispecie è stata respinta la domanda di iscrizione all’Albo presentata da soggetto che risultava essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per il delitto di tentata estorsione continuata). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 6 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CASALINUOVO), sentenza del 25 gennaio 1990, n. 1