Le “espressioni sconvenienti ed offensive” (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) realizzate attraverso una pluralità di atti difensivi -ancorché di uno stesso giudizio e nei confronti dei medesimi destinatari- sono illeciti disciplinari autonomi, per ciascuno dei quali decorrono distinti termini prescrizionali, il cui dies a quo va quindi individuato nelle date di deposito dei relativi atti giudiziari, che segnano i rispettivi momenti di consumazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 191 del 4 luglio 2025
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 191 del 04 Luglio 2025 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 28 Maggio 2020 (censura)