La pendenza a carico del praticante procuratore di procedimenti penali non ancora conclusi con accertamento di responsabilità, non può costituire fatto ostativo al riconoscimento dell’abilitazione al patrocinio dinnanzi al pretore e tanto meno causa di una automatica cancellazione dal registro dei praticanti. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Busto Arsizio, 10 marzo 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Lubrano), sentenza del 9 aprile 1996, n. 47