L’art. 41, co. 12, L. n. 247/2012, innovando rispetto alla previgente disciplina, prevede che il praticante possa svolgere attività per una durata di cinque anni e senza limiti territoriali ma esclusivamente in sostituzione del proprio dominus “e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente […]