Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare avanti al Consiglio territoriale e terzietà del collegio giudicante

    Il Consiglio distrettuale di disciplina ha una funzione amministrativa, ma di natura giustiziale, anche se non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà valorizzati sia dal peculiare sistema elettorale, sia dalle specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione. Ne consegue che è manifestamente inammissibile, attesa la non pertinenza dei parametri invocati, la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 25 e 102 della Costituzione, con specifico riguardo ai principi di terzietà del giudice e di separazione tra la funzione requirente e quella giudicante svolte dai Consigli territoriali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 469 del 30 dicembre 2024

  • La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari

    Rientra nella discrezionalità del Giudice della deontologia disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa. Tuttavia, le ragioni di economia procedurale per la trattazione congiunta dei vari esposti non devono pregiudicare il necessario e specifico esame delle singole fattispecie, attraverso l’approfondimento istruttorio dei singoli fatti posti a fondamento dell’incolpazione per giungere, se del caso, alla decisione di responsabilità sulla base di una attenta valutazione delle risultanze istruttorie acquisite che abbiano consentito un accertamento completo dei medesimi fatti. In altri termini, deve ritenersi prevalente l’esigenza di addivenire all’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, rispetto alle ragioni di economia procedimentale, che non devono determinare l’effetto di un eccessivo appesantimento delle indagini istruttorie.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 469 del 30 dicembre 2024

  • Istanza di ricusazione: impugnazione del rigetto e proscioglimento medio tempore dell’incolpato

    Deve dichiararsi l’estinzione, per cessazione della materia del contendere, del procedimento di impugnazione proposta dall’incolpato avverso il rigetto dell’istanza di ricusazione qualora, nelle more del giudizio di gravame, l’incolpato stesso sia stato prosciolto dal CDD in quel medesimo giudizio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 468 del 30 dicembre 2024

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso il Consiglio locale

    Ai sensi dell’art. 59 R.D. n. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 36 co. 1 L. n. 247/2012), il ricorso giurisdizionale al Consiglio Nazionale Forense va depositato (materialmente o per notifica) presso la segreteria del Consiglio territoriale gravato (COA e/o, nel caso di decisione disciplinare, CDD ex art. 33 co. 3 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di sua inammissibilità, non trattandosi di ricorso amministrativo-gerarchico (da proporsi all’autorità amministrativa sovraordinata) né operando il meccanismo della translatio iudicii (che presuppone la proposizione del ricorso ad altro organo giurisdizionale, seppure difettoso della competenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 467 del 30 dicembre 2024

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Fuochi Tinarelli), SS.UU., sentenza n. 7402 del 20 marzo 2025.

  • Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento

    In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva richiesto un rinvio dell’udienza dibattimentale limitandosi a preannunciare una visita medica senza alcuna allegazione a supporto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Rivellino), sentenza n. 466 del 30 dicembre 2024

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

    La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025

  • [importante] L’accesso al fascicolo disciplinare del CNF da parte dell’incolpato

    Ai sensi dell’art. 60 co. 2 R.D. n. 37/1934, la Segreteria del CNF, una volta che il PG abbia restituito il fascicolo proveniente dall’Organo disciplinare (co. 1), «avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici […] per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione». La comunicazione consente alle parti di prendere visione degli atti ed eventualmente di estrarne copia ma non onera in alcun modo gli uffici di questo Giudice a provvedere alla trasmissione del fascicolo a chi ne faccia richiesta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025

  • [importante] L’accesso al fascicolo disciplinare del CDD da parte dell’incolpato

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’accesso dell’incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella L. n. 247/2012 e nel Reg. CNF n. 2/2014 (sub specie: art. 59 co. 1 L. n. 247/2012, art. 14 co. 6 Reg. CNF n. 2/2014, art. 17 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014), non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 L. n. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti. Ne consegue che non sussiste un diritto ad ottenere l’invio digitale della documentazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022.

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

    L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria. In ogni caso, nulla vieta all’organo disciplinare di affermare la responsabilità per illecito deontologico sulla scorta delle sole dichiarazioni testimoniali del soggetto nei cui confronti quegli illeciti sono stati posti in essere, purchè queste appaiano coerenti, congrue, credibili e non siano contraddette da altre acquisizioni ovvero da argomenti logici di rilievo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025

  • La difesa non giustifica l’offesa

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025