Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio
La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
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L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento
Il pregiudizio eventualmente subìto dalla parte assistita o da terzi a causa dell’illecito deontologico costituisce uno degli aspetti che il giudice disciplinare deve valutare nella determinazione della sanzione (art. 21 co. 4 cdf), ma non elemento costitutivo della fattispecie (che intende salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), sicché l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può tutt’al più essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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Inadempimento del mandato e mancate o false informazioni al cliente
Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che dia false rassicurazioni al cliente sullo stato della pratica, trattandosi di comportamenti censurabili che compromettono la credibilità e il ruolo dell’avvocatura e minano l’affidamento dei terzi. Rispetto all’inadempimento al mandato (art. 26 cdf), tale illecito (art. 27 cdf) è autonomo, anche da punto di vista del dies a quo prescrizionale ben potendo protarsi per tutta la durata del mandato quindi anche oltre la consumazione del predetto inadempimento che intendesse celare.
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Inadempimento al mandato e individuazione del dies a quo prescrizionale
L’inadempimento al mandato derivante da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (art. 26 cdf) costituisce illecito omissivo ad effetto istantaneo, con tutto ciò che ne consegue ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale avuto riguardo al momento in cui si conclude il mandato professionale ovvero l’attività stessa non possa più essere utilmente compiuta (Nel caso di specie, trattavasi di inadempimento al mandato per omessa impugnazione di un verbale sanitario di accertamento entro il termine semestrale di decadenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale nella data in cui è appunto spirato detto termine).
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 293/2024, CNF n. 242/2024, CNF n. 13/2023, CNF n. 10/2015, CNF n. 78/2013. -
Inadempimento al mandato: il mancato o tardivo compimento di un atto entro il relativo termine perentorio è deontologicamente rilevante fino a prova contraria
La tardiva o mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (ad es., appello, deposito di memoria, invio di messa in mora ai fini di evitare decadenze o prescrizioni, ecc.) ha rilievo deontologico ex art. 26 co. 3 cdf, giacché il vano decorso di un termine decadenziale deve essere considerato sempre alla stregua di grave trascuratezza degli interessi dei clienti, a meno che l’incolpato non dimostri l’intervento di circostanze fortuite ed eccezionali che abbiano impedito il tempestivo adempimento.
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La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF
Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense (nella specie, a seguito di radiazione irrogatagli in altro procedimento disciplinare e nelle more divenuta definitiva), deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 339 del 27 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 333 del 21 settembre 2024. -
L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 338 del 27 settembre 2024
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La produzione di documenti “nuovi” in violazione delle preclusioni processuali
La produzione documentale in violazione delle preclusioni processuali può costituire illecito deontologico -quale comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza- allorché sia finalizzata a ledere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, cioè abbia un contenuto non veritiero o la finalità di screditare la controparte ovvero sia stata effettuata in modo tale da cercare di celare la propria tardività (Nel caso di specie, avuto riguardo alle circostanze concrete, il CNF ha escluso la rilevanza disciplinare della produzione documentale tardiva in quanto avvenuta con la comparsa conclusionale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 337 del 27 settembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza n. 188 del 19 dicembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 241, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188.