La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
-
Sospensione cautelare: la motivazione sullo strepitus fori
La semplice esistenza di una pronuncia penale a carico di un avvocato, non è di per sé sola sufficiente a legittimare, con inaccettabile automatismo, la sospensione cautelare del professionista stesso, che richiede infatti il c.d. “strepitus fori”, ossia un “quid pluris” qualificato e significativo rispetto al semplice e mero accadimento penale ed alla gravità di quest’ultimo, tale cioè da collocare il comportamento di cui è accusato l’incolpato in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione, non solo nello stretto ambiente professionale, di per sé dotato di recettori adeguati e consapevoli, ma anche e soprattutto nell’ambito più vasto dell’opinione pubblica, della società e della collettività, di cui il Consiglio territoriale deve fornire prova, ancorché con succinta motivazione, con il proprio provvedimento cautelare.
-
Sospensione cautelare: il clamore è costantemente rinnovato nel caso di notizie pubblicate sul web
Lo “strepitus fori” legittima la sospensione cautelare anche nell’ipotesi di un lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dei fatti penalmente rilevanti giacchè, ai fini dell’irrogazione della misura, quel che rileva è proprio l’attualità dello “strepitus fori”, che peraltro è costantemente rinnovato allorché le notizie di cronaca lesive della dignità e del prestigio dell’Ordine forense siano pubblicate sul Web, così restando facilmente rinvenibili in ogni tempo.
-
Il successivo venir meno dei presupposti penali incide sulla sospensione cautelare medio tempore disposta in sede deontologica
La sospensione cautelare è ammissibile nelle sole fattispecie tipiche e tassative previste dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014, con la precisazione che, ove venga successivamente revocato o annullato in sede di gravame il presupposto penale della stessa, anche questa è destinata a venir meno (Nella specie, la misura cautelare penale era stata effettivamente inizialmente applicata a carico dell’iscritto ma, nelle more del procedimento cautelare dinanzi al CDD, la stessa veniva revocata, in considerazione della condotta collaborativa tenuta dall’indagato nel corso dell’interrogatorio. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sospensione cautelare medio tempore irrogata dal CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 461 del 14 dicembre 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 44 del 9 maggio 2022.
Per la previgente disciplina, invece, cfr. CNF n. 241/2018, CNF n. 130/2018, CNF n. 32/2005, secondo cui “La revoca della misura cautelare giudiziaria non fa venire meno automaticamente i presupposti della sospensione cautelare applicata dal Consiglio territoriale, avendo i due provvedimenti diversa natura e diverse finalità cautelari”. -
La “nuova” sospensione cautelare: differenze con la previgente disciplina
La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 461 del 14 dicembre 2024
-
L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti costituisce illecito deontologico permanente
L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico. In particolare, la violazione di tale obbligo costituisce illecito permanente, sicché la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta omissiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 460 del 9 dicembre 2024
-
Procedimento disciplinare: la notifica della citazione a giudizio all’incolpato o al suo difensore domiciliatario sono alternative e concorrenti
La citazione a giudizio deve essere notificata all’incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione (art. 21 co. 1 Reg. CNf n. 2/2014): trattasi, in particolare, di notifiche alternative e concorrenti, ben potendo difettare una di esse ai fini della validità della citazione. Conseguentmente, la notifica della citazione a giudizio direttamente all’incolpato anziché presso il suo difensore domiciliatario non comporta alcuna nullità, anche in considerazione della natura amministrativa del procedimento dinanzi al CDD, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 459 del 9 dicembre 2024
NOTA:
In senso conforme:
– sulla notifica della citazione a giudizio effettuata direttamente all’incolpato anziché presso il suo difensore domiciliatario: CNF n. 332/2023;
– sulla notifica della citazione a giudizio effettuata presso la residenza anagrafica dell’incolpato, anziché nel suo domicilio professionale o in quello eventualmente eletto: Cass. n. 29588/2022, CNF n. 123/2021. -
Conflitto di interessi: l’illecito (c.d. di pericolo) tutela l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone
Il divieto di prestare attività professionale in conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →) risponde all’esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell’indipendenza effettiva e dell’autonomia dell’avvocato ma, altresì, alla loro apparenza (in quanto l’apparire indipendenti è tanto importante quanto esserlo effettivamente), dovendosi in assoluto proteggere, tra gli altri, anche la dignità dell’esercizio professionale e l’affidamento della collettività sulla capacità degli avvocati di fare fronte ai doveri che l’alta funzione esercitata impone, quindi a tutela dell’immagine complessiva della categoria forense, in prospettiva ben più ampia rispetto ai confini di ogni specifica vicenda professionale. Conseguentemente: 1) poiché si tratta di un valore (bene) indisponibile, neanche l’eventuale autorizzazione della parte assistita, pur resa edotta e, quindi, scientemente consapevole della condizione di conflitto di interessi, può valere ad assolvere il professionista dall’obbligo di astenersi dal prestare la propria attività; 2) poiché si intende evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato, perché si verifichi l’illecito (c.d. di pericolo) è irrilevante l’asserita mancanza di danno effettivo.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024
-
Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale
L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024