Ancorché alla sentenza penale (irrevocabile) che dichiari di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non possa essere riconosciuta, in sede disciplinare, l’efficacia di cui all’art. 653 c.p.p. quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, il giudice della deontologia può comunque tener conto delle prove acquisite in sede penale, nonché delle motivazioni della sentenza penale stessa, specie allorché confermi la condanna risarcitoria disposta dal giudice di prime cure sul presupposto di una responsabilità penale dell’imputato.
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Procedimento disciplinare: l’omesso avviso del COA all’iscritto non è causa di nullità
Acquisita una notizia di (potenziale) illecito disciplinare, immediatamente il COA ne dà notizia all’iscritto invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e trasmette gli atti unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto al CDD, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, l’omesso avviso all’iscritto con contestuale invito a presentare sue deduzioni non costituisce motivo di nullità del procedimento giacché giacché il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024. -
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024
-
Procedimento disciplinare: la mancata convocazione dell’incolpato determina la nullità della decisione disciplinare
Nella fase dell’istruttoria pre-procedimentale non sussiste l’obbligo del CDD di convocare l’iscritto attinto da notizia di illecito disciplinare, ma una volta instaurato il procedimento disciplinare, con l’approvazione e comunicazione del capo di incolpazione, la convocazione diviene obbligatoria (art. 59 L. n. 247/2012, art. 17 Reg. CNF n. 2/2014) in mancanza della quale il procedimento dovrà ritenersi affetto da nullità per violazione di fondamentali prescrizioni di legge (ancor più, quando l’incolpato abbia espressamente richiesto l’audizione al fine di integrare le proprie difese e tale richiesta sia stata disattesa), giacché la natura amministrativa del procedimento disciplinare forense non può comportare l’elusione delle norme e dei principi dettati nel nostro ordinamento a tutela del diritto di difesa, attesa la evidente caratterizzazione giustiziale del procedimento de quo che si conclude con una decisione destinata ad incidere sulla vita professionale dell’interessato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 464 del 30 dicembre 2024
-
[IMPORTANTE] L’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno dall’originario dies a quo NON riduce a 5 anni il termine sessennale di prescrizione
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012), l’ordinario termine sessennale (comma 1) NON si contrae fino a cinque allorché il primo atto interruttivo (comunicazione della notizia di illecito) intervenga entro l’anno dall’originario dies a quo (comma 3). Infatti, l’istituto della interruzione ha notoriamente la funzione di prolungare il termine prescrizionale originario e non può pertanto abbreviarne la durata (da sei a cinque anni) sol perché il primo atto interruttivo intervenga nel primo anno, sicché in tale ipotesi l’atto interruttivo non modificherà l’originaria data della prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 464 del 30 dicembre 2024
NOTA:
La sentenza di cui in massima ha espressamente aderito a CNF n. 370/2024 che, per prima, ha motivatamente dissentito da CNF n. 271/2022 (implicitamente avallata da Cass. n. 22463/2023 in sede di gravame), secondo cui invece l’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno ridurrebbe a 5 anni il nuovo termine di prescrizione ex art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, originariamente di 6 anni ex art. 56 co. 1 L. n. 247/2012. -
[IMPORTANTE] L’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno dall’originario dies a quo NON riduce a 5 anni il termine sessennale di prescrizione
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012), l’ordinario termine sessennale (comma 1) NON si contrae fino a cinque allorché il primo atto interruttivo (comunicazione della notizia di illecito) intervenga entro l’anno dall’originario dies a quo (comma 3). Infatti, l’istituto della interruzione ha notoriamente la funzione di prolungare il termine prescrizionale originario e non può pertanto abbreviarne la durata (da sei a cinque anni) sol perché il primo atto interruttivo intervenga nel primo anno, sicché in tale ipotesi l’atto interruttivo non modificherà l’originaria data della prescrizione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 370 del 9 ottobre 2024
NOTA:
La sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito da CNF n. 271/2022 (implicitamente avallata da Cass. n. 22463/2023 in sede di gravame), secondo cui invece l’interruzione della prescrizione intervenuta entro l’anno ridurrebbe a 5 anni il nuovo termine di prescrizione ex art. 56 co. 3 L. n. 247/2012, originariamente di 6 anni ex art. 56 co. 1 L. n. 247/2012. -
L’invio tardivo del Mod. 5 fa venir meno la sospensione amministrativa ma non scrimina l’illecito deontologico
Il mancato invio del Mod. 5 a Cassa forense comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdfArt. 70 cdf – Rapporti con il Consiglio dell’OrdineL’avvocato, al momento dell’iscrizione all’albo, ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall’ord…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024
-
Il mancato invio del Mod. 5 costituisce illecito deontologico permanente
L’omesso invio del Mod. 5 a Cassa forense costituisce condotta illecita di natura permanente, sicché il dies a quo prescrizionale inizia a decorrere dalla data in cui cessa la condotta omissiva e cioè dalla data in cui l’avvocato provvede ad inviare la prevista dichiarazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 444 del 2 dicembre 2024
-
La rilevanza (anche) deontologica del coinvolgimento dell’avvocato in reati di bancarotta
Costituisce grave (ancorché atipico) illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato condannato per bancarotta (nella specie 6 anni di reclusione), in violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità e dignità (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) e conseguente lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta del comportamento stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 443 del 2 dicembre 2024
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 271/2024 e CNF n. 35/2024. -
Avvocato integrato: l’abilitazione estera al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori non vale in Italia
In difetto di iscrizione dell’apposito albo speciale, l’avvocato c.d. integrato, cioè già stabilito e quindi iscritto all’albo ordinario a seguito di dispensa della prova attitudinale (art. 12 D.Lgs. n. 96/2001), non può patrocinare dinanzi alle Giurisdizioni Superiori sol perché abilitato a tale patrocinio nel Paese UE di origine, giacché il possesso del titolo italiano e l’esercizio della professione in Italia rendono in radice non configurabili i presupposti per l’esercizio della libertà di prestazione dei servizi ai sensi del diritto UE, sub specie l’art. 8 L. n. 31/1982, dettato per avvocati stabilmente esercenti la professione all’estero e occasionalmente interessati a patrocinare in Italia. Diversamente ragionando si opererebbe una sorta di “sdoppiamento” della persona dell’Avvocato che gli consentirebbe di avvalersi, a seconda dell’opportunità e della convenienza, dell’una o dell’altra disciplina (di Avvocato integrato e di Avvocato stabilito) e, in particolare, di quella eurounitaria sulla prestazione dei servizi per aggirare in concreto quella interna, poiché in parte qua ritenuta svantaggiosa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 448 del 9 dicembre 2024