L’avvocato domiciliatario che ometta di dare dettagliate informazioni al dominus di causa pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza a cui ogni iscritto è chiamato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 26 settembre 1992). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. ALPA), sentenza del 29 settembre 1998, […]