L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente, determina l’estinzione del procedimento. (Dichiara estinto il procedimento avverso decisione C.d.O. di Venezia, 22 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. STEFENELLI), sentenza del 28 marzo 2003, n. 29