Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l.p., la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati del professionista dipendente dell’arma dei carabinieri. (Nella specie sia per l’espresso disposto normativo, art. 3 l.p., che ritiene incompatibile con l’iscrizione all’albo qualunque impiego od ufficio retribuito sul bilancio dello stato, sia per il dovere di riservatezza e segretezza ai quali l’avvocato e il praticante sono tenuti, è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista capitano dei carabinieri che, per il ruolo ricoperto, era obbligato a riferire all’autorità giudiziaria e soggetto ai vincoli di disciplina e subordinazione gerarchica). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 18 gennaio 2001).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Dubbio sulla prospettazione dei fatti – Decisione – Annullabilità.
Deve essere annullata la decisione che dichiari la responsabilità disciplinare dell’avvocato, se, da un attento esame, ci siano dubbi sulla condotta e sulla prospettazione accusatoria seguita. (Nella specie è stato assolto l’avvocato, che era stato condannato per aver esercitato un intervento sul proprio cliente per la restituzione dell’anticipo condizionata ad una diversa dichiarazione dello stesso davanti al C.d.O., in quanto da una attenta analisi non erano emerse prove in tal senso, ma anzi emergeva la bontà degli intenti e l’inesperienza del professionista). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 27 settembre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.
L’avvocato che non provveda o non faccia provvedere dal suo cliente al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza, propri della classe forense. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 5 marzo 1998).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto – .
La contestazione dell’addebito disciplinare, a differenza di quello penale non richiede una minuta esposizione dei fatti che indicano le ragioni dell’illecito, ma è sufficiente il richiamo all’inosservanza dei comportamenti deontologici attraverso i quali l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 5 marzo 1998).
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Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Dipendente pubblico part-time – Incompatibilità – Non sussiste – Diritto all’iscrizione.
E’ legittima l’iscrizione all’albo professionale forense dei dipendenti pubblici impiegati nel lavoro dipendente a tempo parziale; l’art. 1, comma 56 e 56 bis, legge n. 662/1996, infatti, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 189/2001, rimodulando il sistema delle incompatibilità, ha dichiarato compatibile l’esercizio della professione forense con lo status di dipendente pubblico in regime di part-time. (Nella specie il C.N.F., considerando il disposto normativo e quanto stabilito dalla Corte costituzionale, ha accolto il ricorso dichiarando il diritto all’iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 2 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 167
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Avvocato – Tenuta albi – Ricorso al C.N.F. – Questione di legittimità costituzionale – Remissione degli atti alla Corte – Sospensione del procedimento – Istanza ex art. 297 c.p.c. II comma – Riassunzione.
Deve essere disposta la riassunzione della causa dal ruolo ove dopo la sospensione del procedimento davanti al C.N.F., e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di legittimità costituzionale, sia stata ritualmente presentata istanza ex art. 297 c.p.c. II comma. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 2 aprile 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 167
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Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e correttezza – Espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del C.d.O. – Illecito deontologico.
Il diritto di manifestare le proprie opinioni e anche quello di critica nei confronti dell’organo istituzionale di appartenenza deve essere esercitato nei limiti della correttezza e decoro. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, usi espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti del C.d.O., a nulla rilevando il fatto che le stesse siano pronunciate fuori dall’udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti del professionista che, in una conversazione fuori dall’udienza, aveva affermato “noi avvocati non possiamo fare nulla perché abbiamo un C.d.O. di inetti, incapaci, buoni a niente”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 28 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 26 giugno 2003, n. 166
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Avvocato – Tenuta albi – Avvocato presidente di s.p.a. – Poteri gestori – Incompatibilità – Sussiste.
E’ incompatibile con l’esercizio della professione forense e deve essere cancellato l’avvocato presidente di una s.p.a., se pur municipalizzata, che vanti poteri effettivi di gestione ordinaria e straordinaria. La carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore di una società commerciale è, infatti, compatibile con l’esercizio della professione forense e l’iscrizione all’albo, solo nella ipotesi in cui tale funzione comporti compiti meramente amministrativi e rappresentativi. (Nella specie è stato cancellato l’avvocato che era stato nominato presidente di una s.p.a., in cui, per lo statuto sociale, aveva anche poteri gestori). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Voghera, 14 novembre 2001).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Pluralità di azioni per il pagamento del compenso – Omessa informazione al giudice di aver ottenuto un precedente provvedimento – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che al fine di ottenere un ennesimo provvedimento ingiuntivo nei confronti della parte per il pagamento del suo compenso, sottaccia al giudice il precedente provvedimento ottenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 3 ottobre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 giugno 2003, n. 164
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione di archiviazione – Inimpugnabilità.
Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è atto inimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impugnazione è consentita solo avverso le decisioni che concludono un procedimento disciplinare e legittimati a proporla sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratore generale presso la Corte di appello. Ogni altra impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 11 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SALIMBENE), sentenza del 16 giugno 2003, n. 163