Deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per pretesa violazione del diritto di difesa dell’intero procedimento disciplinare in quanto in esso i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al C.N.F..(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 21 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. ORSONI), sentenza del 11 aprile 2003, n. 53