Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nei rapporti con la controparte ponga in essere molteplici azioni esecutive (decreti ingiuntivi), per ottenere il pagamento di crediti omogenei. (Nella specie, in considerazione della giovane età del professionista, è stata ritenuta congrua e confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 15 ottobre 1999).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Fase preliminare – Natura ricognitiva – Difformità tra quanto contestato nella fase preliminare e quanto contestato con l’apertura del procedimento – Irrilevanza.
È irrilevante, ai fini del corretto esercizio del diritto di difesa e del contraddittorio, che la contestazione formulata all’apertura del procedimento disciplinare sia difforme dalla contestazione formulata nella fase preliminare, avendo la stessa natura ricognitiva e informativa, e non applicandosi pertanto ad essa le garanzie procedimentali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 15 ottobre 1999).
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Convocazione del C.d.O. – Convocazione effettuata attraverso circolare sottoscritta dai consiglieri per presa visione – Legittimità.
È legittima la convocazione del C.d.O. ad una udienza disciplinare effettuata tramite una circolare con l’indicazione della data dell’adunanza e dei procedimenti da trattare sottoscritta “per presa visione” da tutti i consiglieri componenti del C.d.O.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 15 ottobre 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Rapporti con i colleghi – Contatti diretti con la controparte – Espressioni denigratorie verso il collega – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che prenda contatti diretti con la controparte e usi espressioni denigratorie nei confronti dell’attività di difesa svolta dal collega avversario. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 8 marzo 1999).
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Molteplicità di azioni esecutive – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che nei rapporti con la controparte ponga in essere molteplici azioni giudiziali (atti di precetto)per il pagamento di un debito inerente ad un unico rapporto, concretizzando in tal modo un metodo di lavoro atto, più che alla salvaguardia degli interessi del cliente, ad un proprio interesse personale. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 15 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 29 aprile 2003, n. 81
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Acquisizione di prove – Omessa audizione dei testi indicati – Validità della decisione.
reNon determina la nullità della decisione disciplinare la mancata audizione dei testi indicati, quando risulti che il C.d.O. abbia ritenuto le testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo del fatto da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite. (Nella specie peraltro il ricorrente non aveva neppure indicato le circostanze sulle quali esaminare i testi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 15 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 29 aprile 2003, n. 81
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contestazione sintetica ma chiara – Legittimità.
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità dei fatti che integrano l’illecito, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 15 marzo 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 29 aprile 2003, n. 81
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Avvocato – Tenuta degli albi – Iscrizione – Dipendente pubblico part-time – Incompatibilità – Non sussiste – Diritto all’iscrizione.
E’ legittima l’iscrizione all’albo professionale forense dei dipendenti pubblici impegnati nel lavoro dipendente a tempo parziale; l’art. 1, comma 56 e 56 bis, l. 662/1996, infatti, dopo la pronuncia della Corte costituzionale, 189/2001, rimodulando il sistema elle incompatibilità, ha dichiarato compatibile l’esercizio della professione forense con lo status di dipendente pubblico in regime di part-time. (Nella specie il C.N.F., considerato il disposto normativo e quanto stabilito dalla Corte costituzionale, ha accolto il ricorso dichiarando legittima l’iscrizione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Benevento, 9 giugno 2000).
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Avvocato – Norme deontologiche – Divieto di pubblicità – Diritto di informazione – Inserimento nelle pagine utili dell’indicazione dello studio legale con caratteri in grassetto – Legittimità.
L’inserimento nelle pagine utili del nome dell’avvocato e dell’indirizzo dello studio legale con cornicetta nera e caratteri grafici in stile grassetto non è da considerare messaggio pubblicitario e non costituisce pertanto violazione del divieto di pubblicità ma è esplicazione del diritto di informazione consentito a ciascun iscritto. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 6 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 29 aprile 2003, n. 78
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Deposito oltre il termine previsto dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/33 – Nullità della decisione – Non sussiste.
Il termine di quindici giorni, fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33 per il deposito della decisione disciplinare del consiglio dell’ordine non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gorizia, 6 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 29 aprile 2003, n. 78