L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia. (Dichiara l’inammissibilità del ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 22 gennaio 2001). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 17 luglio 2002, n. 102