L’avvocato che trattenga illegittimamente somme avute in ragione del mandato, e non le utilizzi in linea con le disposizioni ricevute, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fedeltà e lealtà propri della classe forense. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita dalla sanzione della censura). […]