Nei giudizi disciplinari dinanzi al C.N.F., giudice speciale, il C.d.O. territoriale, organo amministrativo nella materia disciplinare, è parte necessaria in quanto portatore dell’interesse a mantenere in vita il provvedimento da esso emesso e impugnato, ed è altresì titolare di un autonomo potere di impugnativa delle relative decisioni del C.N.F. Pertanto, è manifestamente infondata la Q.L.C. degli articoli 54 – 56 r.d.l. n. 1578/1933 e 59 – 68 r.d.l. n. 37/1934, nella parte in cui conferiscono al C.d.O. locale, che ha emesso la decisione disciplinare, di costituirsi dinanzi al C.N.F. e di proporre ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione avverso le sue decisioni. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 14 ottobre 2004, n. 221