L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta, fatto pervenire al C.N.F. da parte del ricorrente determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. (Dichiara improcedibile il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Taranto, 21 settembre 2000). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. LUBRANO), sentenza del 29 novembre 2001, n. 255