In tema di procedimento disciplinare è ammissibile il ricorso al C.N.F. avverso un provvedimento del C.d.O. che dichiari l’estinzione dell’addebito per prescrizione al fine di richiedere, in applicazione del principio sancito dall’articolo 129 c.p.p., la pronunzia di una sentenza di assoluzione piena nella ipotesi in cui, pur ricorrendo una causa di estinzione, dagli atti risulti inequivocabilmente che il fatto non sussiste o l’incolpato non lo ha commesso. (Nella specie il ricorso era comunque inammissibile in quanto dagli atti non emergeva in modo assolutamente incontestabile la non responsabilità dell’avvocato). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Grosseto, 29 maggio 2002).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Tenuta albi – Praticante avvocato – Svolgimento della pratica – Pratica svolta presso lo studio di un magistrato – Invalidità ai fini del compimento della pratica.
Non rileva ai fini del corretto svolgimento della pratica forense la pratica svolta presso l’ufficio di un magistrato, in quanto l’attività di studio e di ricerca del praticante deve raccordarsi non con l’attività di un giudice, ma con l’attività svolta nell’udienza dal professionista (dominus) che costituisce epilogo del lavoro svolto nello studio professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 gennaio 2005).
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Tenuta albi – Praticante avvocato – Svolgimento della pratica – Frequenza presso una scuola di specializzazione in studi europei – Scuola non riconosciuta ex lege Bassanini – Sostituzione di un anno di pratica – Inammissibilità.
Non è consentita la sostituzione di un anno di pratica con la frequenza e il conseguimento del relativo diploma presso una scuola di specializzazione non rientrante fra quelle previste dalla legge Bassanini. Le norme relative alle c.d. scuole Bassanini, infatti, che prevedono l’equiparazione dei relativi corsi ad un anno della pratica forense, hanno natura “speciale” rispetto al regime ordinario della pratica tradizionale, e come tali non possono essere interpretate in via analogica e estensiva. (Nella specie peraltro dall’esame del regolamento didattico e del programma svolto si rileva che il corso accoglie laureati in materie diverse da giurisprudenza e che gli insegnamenti impartiti sono finalizzati alla formazione in diversi settori dell’attività dell’unione europea e non sono funzionali alla formazione professionale forense). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 12 gennaio 2005).
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Norme deontologiche – Dovere di verità – Autentica di firma di procura – Firma successivamente ritenuta falsa – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.
L’autenticazione della firma di procura alla lite da parte dell’avvocato non richiede che egli abbia personalmente ricevuto la sottoscrizione da parte del cliente, pertanto non può ritenersi responsabile deontologicamente l’avvocato che abbia autenticato una firma risultata falsa ove non vi sia la prova che la procura attestasse che la sottoscrizione era avvenuta in presenza del professionista medesimo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 24 aprile 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 176
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Procedimento disciplinare – Prova certa della responsabilità – Necessità – Onere a carico del C.d.O. procedente – Sussiste – Decisione disciplinare – Mancanza di prova certa – Annullabilità.
Nel procedimento disciplinare l’addebito deve risultare provato e l’onere della prova è posto a carico del C.d.O. procedente (non essendo a carico dell’incolpato l’onere di dare alcuna prova contraria). Pertanto, deve essere annullata la decisione disciplinare adottata in assenza di prove certe sul comportamento tenuto dall’incolpato. (Nella specie è stato assolto il professionista che era stato ritenuto responsabile di aver autenticato una firma falsa, in quanto mancavano agli atti, il testo della procura e quindi la prova del fatto addebitato, e non c’erano le prove che la firma falsa fosse stata apposta in sua presenza). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 24 aprile 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 176
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto, perché tardivo (ex art. 50 comma II, r.d.l. n. 1578/1933). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 18 giugno 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. Bassu), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 222
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto, perché tardivo (ex art. 50 comma II, r.d.l. n. 1578/1933). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 18 settembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. Bonzo), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 199
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Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Deposito del ricorso oltre il termine perentorio di venti giorni – Inammissibilità.
La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento all’incolpato, determina l’inammissibilità del gravame proposto, perché tardivo (ex art. 50 comma II, r.d.l. n. 1578/1933). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Velletri, 15 dicembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 175
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Tenuta albi – Cancellazione – Cancellazione ex art. 42 comma II lettera a) r.d. n. 36/1934 – Audizione dell’interessato – Necessità – Omessa audizione – Nullità della decisione.
La delibera di cancellazione dall’albo, adottata dal C.d.O. senza la preventiva audizione dell’interessato con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per presentazione di eventuali deduzioni, così come prescritto dall’articolo 34 r.d.l. n. 1978/1933, e comunque senza che questi sia stato messo in condizioni di conoscere le contestazioni e di far valere le proprie regioni deve ritenersi affetta da nullità per violazione del diritto di difesa in conformità di quanto disposto dall’articolo 37 r.d.l. n. 1578/33. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 1 luglio 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 174
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i terzi – Adempimento delle obbligazioni – Condizionamento all’effettiva realizzazione dell’accordo – Correttezza – Illecito deontologico – Non sussiste.
E’ deontologicamente corretto il comportamento del professionista che condizioni l’adempimento delle proprie obbligazioni all’effettiva realizzazione e conclusione dell’accordo da cui le obbligazioni medesime discendano. (Nella specie l’avvocato aveva condizionato il pagamento dei lavori di ristrutturazione di un immobile alla sottoscrizione del contratto di locazione dell’immobile stesso, che in realtà gli altri due colleghi non volevano più sottoscrivere). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 13 giugno 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 173