Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che incassi e trattenga ingenti somme di pertinenza del proprio assistito, non avvertendolo neppure degli incassi effettuati, e che successivamente tenti di giustificare il suo comportamento con presunti crediti professionali per i quali avrebbe effettuato una compensazione peraltro non autorizzata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 12 dicembre 2003).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Presupposti – Valutazione discrezionale del C.d.O. – Necessità.
La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle incolpazioni o imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie è stata ritenuta sufficiente per l’adozione della sospensione cautelare l’esistenza del decreto di citazione a giudizio della Procura della repubblica). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 12 dicembre 2003).
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Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Per esplicito disposto della Suprema corte di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione con la contestazione dell’addebito). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 12 dicembre 2003).
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Procedimento disciplinare – Procedimento penale per lo stesso fatto – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Nella specie peraltro anche se la sentenza penale non era divenuta definitiva comunque il professionista anche nel procedimento disciplinare aveva implicitamente ammesso di aver incassato e trattenuto le somme del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 12 dicembre 2003).
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Dovere di correttezza e probità – Dovere di riservatezza – Dichiarazioni alla stampa enfatizzanti l’attività svolta – Pubblicità ingannevole – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in numerosi articoli di stampa enfatizzi la propria attività professionale e le proprie competenze, autoreferenziandosi specialista in alcuni settori, spendendo il nome dei clienti e rilasciando dichiarazioni, relative all’attività svolta, che avrebbero dovuto rimanere riservate. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 9 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 190
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Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Contenuto.
La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Nella specie il professionista aveva svolto tutte le difese). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovereto, 9 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 190
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Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Omesso svolgimento del mandato – Informazioni false al cliente – Omessi chiarimenti al C.d.O. – Illecito deontologico.
Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa e, richiesto, ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie peraltro l’avvocato con il suo comportamento omissivo aveva arrecato un grave danno al cliente facendogli perdere il diritto al risarcimento. E’ stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 2 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 189
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Procedimento disciplinare – Rapporti con il procedimento civile – Autonomia.
Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento civile istaurato per lo stesso fatto, non è normativamente previsto l’istituto della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare in pendenza di un procedimento civile, e l’eventuale interruzione del procedimento disciplinare non inciderebbe sulla decorrenza del termine prescrizionale dell’azione disciplinare medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 2 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 189
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Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere continuativo – Termine quinquennale – Decorrenza.
L’azione disciplinare si prescrive, ove la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, nel termine di cinque anni dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato l’omesso svolgimento di attività). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 2 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 189
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Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Fase dibattimentale – Omessa concessione di un termine di dieci giorni per presentare memorie prima dell’udienza dibattimentale – Irrilevanza – Validità della decisione.
Nel procedimento disciplinare non è indicato alcun termine da concedere al professionista imputato per la presentazione di eventuali memorie in vista dell’udienza dibattimentale, (ex art. 48 r.d.l. n. 1578/1933), e non può neppure analogicamente applicarsi quanto previsto dall’articolo 45 l.p. che prescrive invece la concessione di un termine di dieci giorni per la presentazione di difese. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 2 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 189