I provvedimenti emessi dai Consigli dell’Ordine sono atti amministrativi e, pertanto, devono essere assistiti da idonea motivazione, specie quando disattendono un’istanza avanzata da un iscritto agli albi da essi tenuti ed ancor più in materia disciplinare, dovendo l’interessato avere contezza delle ragioni in base alle quali è stata assunta nei propri confronti una qualsiasi deliberazione, al fine di essere messo in grado di verificarne l’esattezza e la legittimità, da porre eventualmente al vaglio dell’Autorità sovraordinata. Va pertanto accolta l’impugnazione proposta avverso la deliberazione del C.d.O. locale del tutto carente di motivazione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 7 gennaio 2005).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la controparte – Contatti diretti – Illecito deontologico – Esclusione.
Deve ritenersi immune da responsabilità di natura disciplinare il comportamento dell’avvocato che, parte nel giudizio all’esito del quale sia stata emessa in suo favore la condanna di controparte al rimborso delle spese, indirizzi un invito al pagamento delle stesse direttamente alla controparte e non al Collega, trattandosi di richiesta rivolta da una “parte” ad un’altra; invero, altra cosa è l’attività difensiva, altra cosa è la cura dei propri interessi, giacché il contatto diretto tra parti ha regole diverse rispetto a quello tra difensore e parte. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 22 ottobre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MARTUCCELLI), sentenza del 29 maggio 2006, n. 30
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Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Diligenza professionale.
La proposizione di un appello consapevolmente tardivo integra un contegno deontologicamente rilevante, poiché manifestazione di scarsa diligenza e sollecitudine degli interessi del cliente, quando non sia altrimenti giustificato (nella specie, il Collegio non ha ritenuto di poter ravvisare tale giustificazione nell’opportunità di sollecitare un nuovo vaglio della Corte Costituzionale sulla legittimità della norma che, in sede fallimentare, restringe il termine per appellare, difettando, peraltro, il relativo consenso del cliente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 14 gennaio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 29
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Specificazione dei motivi nell’atto di impugnazione – Necessità.
Il generico richiamo alla istruttoria espletata dal CdO fatto dal ricorrente al fine di contrastare la decisione impugnata è inammissibile, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza, il giudizio di appello non è un iudicium novum ma una revisio prioris instantiae, sicché la cognizione del giudice resta ivi circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Ne consegue che il ricorrente non può limitarsi a muovere generiche censure alla impugnata decisione del CdO locale, dovendo invece esporre le ragioni volte a confutare le argomentazioni che sorreggono la stessa. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 29 maggio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 maggio 2006, n. 28
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.
Coerentemente con l’esigenza, rinveniente dai principi costituzionali di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, che il procedimento promosso dal CdO dell’Ordine trovi la sua definizione entro un congruo limite di tempo, la prescrizione quinquennale dell’azione disciplinare ex art. 51 l.p. deve ritenersi soggetta ad interruzione con effetti istantanei, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2945, co.1 c.c., sicché dal verificarsi di ciascun atto interruttivo comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Costituiscono atti interruttivi ad effetti istantanei l’atto di apertura del procedimento disciplinare e tutti gli atti di natura propulsiva, probatoria o decisoria assunti (secondo il modello dell’art. 160 c.p.), quali la notifica del capo di incolpazione completo, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 27
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Mancanza sottoscrizione Consigliere relatore – Nullità – Esclusione.
La mancanza della sottoscrizione del Consigliere relatore non comporta la nullità della decisione, atteso che l’art. 64 del R.D. n. 37/1934 dispone espressamente che le decisioni siano sottoscritte dal Presidente o dal Segretario. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 27
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Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Generica specificazione – Nullita` – Non sussiste.
Le infrazioni ai principi di deontologia professionale non devono essere contestate con la specificità tipica del processo penale, essendo sufficiente il richiamo all’inosservanza dei comportamenti deontologicamente dovuti. Non sussiste, pertanto, la nullità della decisione per omessa specificazione degli addebiti, quando gli addebiti medesimi siano stati espressi, se pur genericamente, ed abbiano consentito all’incolpato di difendersi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 dicembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. LOIODICE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 27
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Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.
Il comportamento dell’avvocato che, nei confronti del collega, usi nei propri scritti espressioni sconvenienti ed offensive ha indubbia rilevanza deontologica, sotto il profilo della violazione dell’art. 20 c.d.f., piuttosto che quella dell’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo →, come ritenuto in prime cure, ben potendo il C.N.F., quale giudice di merito, emendare la motivazione resa dal C.o.A. locale e dare diversa qualificazione alla violazione contestata. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 16 ottobre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 29 maggio 2006, n. 26
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Avvocato – Elezioni forensi – Requisiti di eleggibilità – Verifica.
Nel vigente sistema elettorale dei componenti dei Consigli dell’Ordine degli avvocati, disciplinato dal D.Lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, nessuna norma contempla la costituzione di una “Commissione” o di un “Comitato” elettorale dotati di poteri di verifica e/o decisione sulla regolarità delle candidature prima dello svolgimento delle votazioni; né tale potere di preventivo controllo sulla presentazione delle candidature o delle liste di candidati può essere esercitato, in difetto di specifica previsione normativa, dal presidente del C.d.O., con la conseguenza che ogni verifica viene ad essere necessariamente rinviata all’esito delle operazioni di voto. Pertanto, qualora, all’esito dello scrutinio e prima della formale proclamazione, emerga che un candidato, che pure abbia riportato il numero di voti necessario e sufficiente per essere eletto, versi in condizione di ineleggibilità, spetta al presidente dell’assemblea rilevare tale condizione ostativa alla elezione e proclamare eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti rispetto a quello escluso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Siena, 31 gennaio 2006).
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Avvocato – Norme deontologiche – Assunzione della carica di amministratore delegato di s.r.l. – Illecito deontologico – Sussiste.
Pone in essere un comportamento in violazione dell’art. 3 della legge n. 1578/1933, il professionista che assuma la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché quella di amministratore delegato di s.r.l., e che di fatto compia atti di gestione sia interna sia esterna durante l’intero periodo intercorrente dalla nomina alle dimissioni, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di un periodo limitato nel tempo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 11 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 2 maggio 2006, n. 24