Nel procedimento disciplinare, in assenza di rituale istanza di ricusazione, la violazione dell’obbligo di astensione non si converte in un motivo di nullità della decisione e non può neppure essere dedotto come motivo di impugnazione. Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che falsamente e scientemente accusi il collega di comportamenti disciplinarmente scorretti poi risultati inesistenti. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vercelli, 21 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 203