Nel procedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità, l’omesso rispetto del termine di 10 giorni concesso all’iscritto, per fornire chiarimenti e proprie deduzioni, determina l’invalidità del provvedimento adottato. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 marzo 2002). Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. CRICRI’), sentenza del 20 febbraio 2003, n. 1